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Ambiente - Posta la questione di fiducia sulla delega in materia ambientale 

21/10/04
Sul disegno di legge in materia ambientale è stata posta la questione di fiducia, con un maxiemendamento  (emendamento 1.100), presentato dallo stesso governo, che sostituisce interamente l’articolo unico del disegno di legge n. 1753-B. In seguito ad una accesa discussione in aula, il Senato ha approvato il testo con 158 voti favorevoli su 161.

Pertanto, il disegno di legge dovrà essere nuovamente esaminato dalla Camera dei Deputati dove, con ogni probabilità, verrà posta la questione di fiducia per porre fine, come ha affermato lo stesso Ministro dell’Ambiente On. Altero Matteoli, a questo “ping-pong” tra i due rami del Parlamento.

L’emendamento riproduce il testo approvato dalla Camera dei deputati il 15 ottobre 2003 (e da noi già commentato) - con alcune modifiche riguardanti:

  • la clausola della copertura finanziaria;
  • l’eliminazione del comma 48 (comma 41 del testo della Camera), lettera c), in quanto disposizione già contenuta nella finanziaria per il 2004;
  • l’individuazione di alcuni meccanismi procedurali in merito alla demolizione delle opere abusive realizzate nella località denominata Punta Perotti nel Comune di Bari e la possibilità di individuare ulteriori opere o interventi realizzati da sottoporre a demolizione, seguendo le medesime procedure e modalità.
  • una nuova formulazione del comma 32 del testo della Camera, disponendo la modifica di alcune norme del codice dei beni culturali e del paesaggio.

In particolare, la pena stabilita per i lavori eseguiti su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, passa da due ad un massimo di quattro anni di reclusione qualora a) ricadano su immobili od aree che siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico; ovvero b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 del codice b.c.p. ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. Inoltre, le sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all’articolo 167 del codice b.c.p. non si applicano, previo accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell’autorità amministrativa competente, nel caso di lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; nel caso di impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; nonché in caso di lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Infine, è stato confermata l’estinzione del reato per i lavori compiuti entro il 30 settembre 2004 su beni paesaggistici, in seguito all’accertamento di compatibilità paesaggistica (la cui domanda di accertamento deve essere presentata  entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005) dei lavori eseguiti o in assenza o in difformità dell’autorizzazione, e previo pagamento di una sanzione pecuniaria maggiorata fino alla metà rispetto alla previsione dell’art. 167 del codice b.c.p. e una sanzione pecuniaria aggiuntiva, determinata da un minimo di 3.000 a un massimo di 50.000 euro.

                

Ci riserviamo di commentare il complessivo testo una volta che sarà definitivamente approvato.

Documenti: Emendamento 1.1000 del DDL n. 1753-B “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”, sul quale il governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell'articolo 1

DA

 

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