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Ambiente - Posta la questione di fiducia sulla delega in materia ambientale 21/10/04 Pertanto, il disegno di legge dovrà essere nuovamente esaminato dalla Camera dei Deputati dove, con ogni probabilità, verrà posta la questione di fiducia per porre fine, come ha affermato lo stesso Ministro dell’Ambiente On. Altero Matteoli, a questo “ping-pong” tra i due rami del Parlamento. L’emendamento riproduce il testo approvato dalla Camera dei deputati il 15 ottobre 2003 (e da noi già commentato) - con alcune modifiche riguardanti:
In particolare, la pena stabilita per i lavori eseguiti su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, passa da due ad un massimo di quattro anni di reclusione qualora a) ricadano su immobili od aree che siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico; ovvero b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 del codice b.c.p. ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. Inoltre, le sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all’articolo 167 del codice b.c.p. non si applicano, previo accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell’autorità amministrativa competente, nel caso di lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; nel caso di impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; nonché in caso di lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Infine, è stato confermata l’estinzione del reato per i lavori compiuti entro il 30 settembre 2004 su beni paesaggistici, in seguito all’accertamento di compatibilità paesaggistica (la cui domanda di accertamento deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005) dei lavori eseguiti o in assenza o in difformità dell’autorizzazione, e previo pagamento di una sanzione pecuniaria maggiorata fino alla metà rispetto alla previsione dell’art. 167 del codice b.c.p. e una sanzione pecuniaria aggiuntiva, determinata da un minimo di 3.000 a un massimo di 50.000 euro.
Ci riserviamo di commentare il complessivo testo una volta che sarà definitivamente approvato.
Documenti:
Emendamento 1.1000 del
DDL n. 1753-B “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione”, sul quale il
governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell'articolo
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