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Differita l'efficacia delle
Autorizzazioni generali al trattamento dei dati
4/09/03
Con un'apposita
deliberazione il Garante per la protezione dei
dati personali ha provveduto a differire sino al 30 giugno 2004 l'efficacia
delle autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
numeri 1/2002, 2/2002, 3/2002, 4/2002, 5/2002, 6/2002 e 7/2002 rilasciate il 31
gennaio 2002 ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 41, comma 7, della legge n.
675/1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2002, nonché
delle altre specifiche autorizzazioni indicate in premessa.
Tali autorizzazioni permettono a determinate tipologie di soggetti, che per la
loro attività si trovano a gestire necessariamente dati di natura sensibile, di
iniziare un trattamento senza dover richiedere al Garante l'autorizzazione
preventiva così come previsto dall'art. 22 della legge 675/96. Restano
comunque necessari in generale sia l'informativa che l'ottenimento del consenso
scritto al trattamento.
DELIBERAZIONE 24 giugno 2003
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Differimento dell'efficacia delle autorizzazioni per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari. (GU n. 191 del 19-8-2003)
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