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Modificato il codice della proprietà industriale: il legislatore ha esteso il termine di tutela delle opere di design da 25 a 70 anni.

1/10/2007

Il legislatore, modificando l’art. 44 del nuovo codice della proprietà industriale, compiva un passo avanti verso una più ampia tutela delle opere di design.

Tale articolo stabiliva un termine inferiore a quello previsto dalla disciplina generale all’art. 25 della legge sul diritto d’autore, 25 anni invece di 70.
Questa disposizione era considerata dai più come contraria a quanto previsto dall’art. 1 della direttiva 93/98/CE in materia di armonizzazione del termine di durata della protezione del diritto d’autore.

Ma a fronte di questo enorme passo avanti, il legislatore ne fa un altro, altrettanto importante, questa volta indietro: in seguito alle riforme in materia di cui al D.lgs 95/01 e al D.lgs 30/05, i prodotti del disegno industriale potevano godere di una doppia tutela, quella per i disegni e i modelli e quella per le opere del diritto d’autore cumulativamente.

Tuttavia era stato previsto, onde evitare forti impatti sul piano economico, che fino al 2011 di questa possibilità non potessero godere modelli e disegni che non fossero stati brevettati o quelli i cui brevetti erano scaduti.

In realtà l’art.239 del codice della proprietà industriale, che riportava questa normativa transitoria, è stato di recente modificato nel senso che dalla protezione del diritto d’autore venivano totalmente esclusi quei prodotti

“realizzati in conformità ai disegni o modelli che anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio”.

Ciò comporta che per quei disegni mai brevettati o il cui brevetto era scaduto, la protezione del diritto d’autore non sussisterà neppure a partire dal 2011.
 

LG

 

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