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Nuove regole per il contratto di franchisingLa legge 6 maggio 2004 n. 129 ha introdotto nel nostro ordinamento il contratto di franchising, finora ampiamente utilizzato nella prassi commerciale ma ancora privo di una disciplina specifica ed annoverato quindi tra i cosiddetti contratti atipici. Le nuove regole introdotte dalla L. 129/2004 limitano sì l'autonomia dei contraenti, ma lasciano nel complesso un ampio margine operativo. In particolare le parti dovranno, a pena di nullità, stipulare il contratto in forma scritta ed inserire alcuni elementi imprescindibili quali: 1) ammontare delle spese e degli investimenti iniziali dell'affiliato; 2) indicazione del modo di determinazione delle royalties; 3) indicazione della specifica del know-how fornito dall'affiliante; 4) indicazione della specifica delle prestazioni di servizi rese dall'affiliante in tema di assistenza tecnica e commerciale; 5) indicazioni delle condizioni di rinnovo e di risoluzione del contratto; 6) indicazione di una durata a tempo indeterminato o di un termine minimo di tre anni. La nuova disciplina, entrata in vigore il 24 maggio 2004 prevede il termine di un anno per adeguare ad essa i contratti già stipulati. Si avrà quindi un anno di tempo per procedere alla stipulazione per iscritto, qualora il contratto fosse stato concluso verbalmente, o alla modifica del contenuto, qualora manchino alcuni degli elementi necessari di cui innanzi. | ||