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Nuove regole per il marchio comunitario

12/03/04
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 9 marzo 2004, serie L n. 70, il nuovo regolamento CE 422/2004 che modifica in parte la disciplina del marchio comunitario.
Il nuovo regolamento introduce, oltre a molte innovazioni tecnico-procedurali, anche alcune modifiche di rilievo sostanziale.
In particolar modo il punto 1) dell'art. 1 riscrive interamente l'art. 5 del Reg. 40/94 stabilendo che ora possono essere titolari di un marchio comunitario tutte le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico. Viene così meno il requisito necessario della cittadinanza o della nazionalità di uno stato membro per poter diventare titolari di un marchio comunitario.
Altra innovazione sostanziale è introdotta dal punto 4 dell'art. 1 il quale modifica l'art. 21 del reg. 40/94 relativo alla procedura d'insolvenza in cui può essere incluso un marchio comunitario; viene stabilito in proposito che il marchio comunitario può essere incluso solo nella procedura che sia stata avviata nello stato membro nel cui territorio sia situato il centro degli interessi principali del debitore.
Inoltre il punto 5 dell'art. 1 riforma l'art. 25 del vecchio regolamento, venendo incontro alla lentezza degli uffici marchi nazionali prevede infatti che le domande pervenute all'UAMI, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, oltre il termine di scadenza di due mesi dalla data del deposito presso l'ufficio nazionale, si considerino presentate alla data in cui la domanda è pervenuta all'UAMI.
Infine vengono recepite le indicazioni della relazione sul sistema di ricerca del marchio comunitario presentata dalla Commissione al Consiglio il 27 dicembre 2003.
Il punto 9 dell'art. 1 stabilisce infatti che, una volta fissata la data di deposito della domanda di registrazione presso l'UAMI, lo stesso predisponga una relazione di ricerca e, solo se al momento del deposito il richiedente chieda che sia predisposto un rapporto di ricerca, l'UAMI provveda a trasmettere copia presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di ciascun stato membro.
Al contrario, prima della riforma, l'UAMI provvedeva sempre a trasmettere copia presso ciascun ufficio nazionale.
Ultima modifica rilevante riguarda poi le possibilità di dividere la la domanda e la registrazione stabilite dai punti 12 e 14 dell'art. 1, vengono infatti introdotti gli artt. 44 bis e 48 bis, i quali permettono di dichiarare che i prodotti o servizi compresi nella domanda e nella registrazione saranno oggetto di una futura domanda o registrazione divisionale.
LM

 

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