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Nuove regole per il marchio
comunitario
12/03/04
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 9 marzo
2004, serie L n. 70, il nuovo regolamento CE 422/2004 che modifica in parte la
disciplina del
marchio comunitario.
Il nuovo regolamento introduce, oltre a molte innovazioni tecnico-procedurali,
anche alcune modifiche di rilievo sostanziale.
In particolar modo il punto 1) dell'art. 1 riscrive interamente l'art. 5 del
Reg. 40/94 stabilendo che ora possono essere titolari di un marchio comunitario
tutte le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico.
Viene così meno il requisito necessario della cittadinanza o della nazionalità
di uno stato membro per poter diventare titolari di un marchio comunitario.
Altra innovazione sostanziale è introdotta dal punto 4 dell'art. 1 il quale
modifica l'art. 21 del reg. 40/94 relativo alla procedura d'insolvenza in
cui può essere incluso un marchio comunitario; viene stabilito in proposito che
il marchio comunitario può essere incluso solo nella procedura che sia stata
avviata nello stato membro nel cui territorio sia situato il centro degli
interessi principali del debitore.
Inoltre il punto 5 dell'art. 1 riforma l'art. 25 del vecchio regolamento,
venendo incontro alla lentezza degli uffici marchi nazionali prevede infatti che
le domande pervenute all'UAMI, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato
interno, oltre il termine di scadenza di due mesi dalla data del deposito
presso l'ufficio nazionale, si considerino presentate alla data in cui la
domanda è pervenuta all'UAMI.
Infine vengono recepite le indicazioni della relazione sul sistema di ricerca
del marchio comunitario presentata dalla Commissione al Consiglio il 27 dicembre
2003.
Il punto 9 dell'art. 1 stabilisce infatti che, una volta fissata la data di
deposito della domanda di registrazione presso l'UAMI, lo stesso predisponga una
relazione di ricerca e, solo se al momento del deposito il richiedente
chieda che sia predisposto un rapporto di ricerca, l'UAMI provveda a
trasmettere copia presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di
ciascun stato membro.
Al contrario, prima della riforma, l'UAMI provvedeva sempre a trasmettere copia
presso ciascun ufficio nazionale.
Ultima modifica rilevante riguarda poi le possibilità di dividere la la
domanda e la registrazione stabilite dai punti 12 e 14 dell'art. 1, vengono
infatti introdotti gli artt. 44 bis e 48 bis, i quali permettono di dichiarare
che i prodotti o servizi compresi nella domanda e nella registrazione saranno
oggetto di una futura domanda o registrazione divisionale.
LM |