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Prime modifiche in materia di trattamento dei dati da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

>>> Privacy e medicina generale: respinte le prime modifiche al codice 17/03/04

10/03/04
La levata di scudi delle rappresentanze di categoria dei medici di medicina generale pare aver sortito finalmente effetto.
Infatti, nella legge di conversione del decreto legge 21 gennaio 2004, n. 10, (recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell’alta innovazione) è stato inserito un articolo “3 sexies” che va a modificare alcuni punti molto contestati del nuovo Codice della Privacy.
Il testo è attualmente all’esame della commissione Affari Sociali della Camera e dovrebbe essere approvato definitivamente entro il 22 marzo prossimo (data di scadenza del decreto legge).
Si riporta lo schema delle modifiche a favore dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta:

- eliminazione dell’obbligo di notifica del trattamento da parte dei MMG e pediatri, in quanto il trattamento stesso sia tipico del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale;
- eliminazione per i MMG e pediatri dell’obbligo di rispettare una serie di misure imposte dal Codice della Privacy (le due principali: divieto di chiamare i pazienti in attesa per nome e obbligo di distanze di cortesia negli ambulatori), purché si ottemperi alle stesse disposizioni secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia che dovrà essere sottoscritto dai rappresentati di categoria con la promozione del Garante Privacy (non viene chiarito se, in attesa del codice di deontologia specifico, tali norme debbano nel frattempo essere rispettate o meno);
- non sarà più necessario apporre il tagliando sulle ricette relative ai medicinali coperti dal Ssn e non sarà necessario omettere le generalità del paziente nelle ricette ripetibili relative a medicinali non coperti dal Ssn, se non su esplicita richiesta del paziente.

L’articolo 3 sexies del disegno di legge di conversione del d.l. 10/2004 nella sua attuale formulazione all’esame della commissione Affari Sociali della Camera:

ART. 3-sexies. – (Trattamento dei dati concernenti lo stato di salute)

– 1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 37, dopo il comma 1, e` inserito il seguente:

“1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non e` dovuta se relativa all’attivita` dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione e` tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale”;

b) all’articolo 83, dopo il comma 2, e` aggiunto il seguente:

“2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalita` adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di

deontologia sottoscritto ai sensi dell’articolo 12”;

c) all’articolo 89, dopo il comma 2, e` aggiunto il seguente:

“2-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 78, l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, e`subordinata ad un’esplicita richiesta dell’interessato”;

d) all’articolo 181, la lettera e) del comma 1 e` abrogata.

Gli articoli del Codice della Privacy con le modifiche (ancora in corso di approvazione) in neretto:

Art. 37 (Notificazione del trattamento)

1.      Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a)      dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b)      dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c)      dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d)      dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e)      dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f)       dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all’attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale.

2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell’articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell’ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all’obbligo di notificazione.

3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all’estero dei dati.

4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)

1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:

a)      soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all’interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;

b)      l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell’eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c)      soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d)      cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l’eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e)      il rispetto della dignità dell’interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f)       la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
g)      la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell’ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h)      la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un’esplicita correlazione tra l’interessato e reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di un particolare stato di salute;
i)       la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 78 (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta NDR), che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell’articolo 12.


Art. 89 (Casi particolari)

1. Le disposizioni del presente capo non precludono l’applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l’interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

2. Nei casi in cui deve essere accertata l’identità dell’interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l’utilizzo.

2-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 78 (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta NDR), l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3 (tagliando sulle generalità nella ricetta a carico del Ssn NDR), e 88, comma 1 (omissione delle generalità nelle ricette non a carico Ssn), è subordinata ad un’esplicita richiesta dell’interessato.

CR

 

 

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