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Prime modifiche in materia di trattamento dei dati da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.>>> Privacy e medicina generale: respinte le prime modifiche al codice 17/03/04
10/03/04
- eliminazione dell’obbligo
di notifica del trattamento da parte dei MMG e pediatri, in quanto il
trattamento stesso sia tipico del loro rapporto professionale con il Servizio
sanitario nazionale; L’articolo 3 sexies del disegno di legge di conversione del d.l. 10/2004 nella sua attuale formulazione all’esame della commissione Affari Sociali della Camera: ART. 3-sexies. – (Trattamento dei dati concernenti lo stato di salute) – 1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 37, dopo il comma 1, e` inserito il seguente: “1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non e` dovuta se relativa all’attivita` dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione e` tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale”; b) all’articolo 83, dopo il comma 2, e` aggiunto il seguente: “2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalita` adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell’articolo 12”; c) all’articolo 89, dopo il comma 2, e` aggiunto il seguente: “2-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 78, l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, e`subordinata ad un’esplicita richiesta dell’interessato”;
d) all’articolo 181, la
lettera e) del comma 1 e` abrogata.
1. Il titolare notifica al Garante il
trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento
riguarda: 1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all’attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale. 2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell’articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell’ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all’obbligo di notificazione. 3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all’estero dei dati. 4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati) 1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza. 2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare: a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all’interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l’istituzione di appropriate distanze
di cortesia, tenendo conto dell’eventuale uso di apparati vocali o di barriere; 2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 78 (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta NDR), che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell’articolo 12.
1. Le disposizioni del presente capo non precludono l’applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l’interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. 2. Nei casi in cui deve essere accertata l’identità dell’interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l’utilizzo. 2-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 78 (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta NDR), l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3 (tagliando sulle generalità nella ricetta a carico del Ssn NDR), e 88, comma 1 (omissione delle generalità nelle ricette non a carico Ssn), è subordinata ad un’esplicita richiesta dell’interessato.
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