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Convertite in legge le
modifiche in materia di trattamento dei
dati da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
20/05/04
La levata di scudi delle rappresentanze di categoria dei medici di medicina
generale ha sortito
finalmente effetto.
Infatti, nella legge di conversione del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, (recante
interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute
pubblica)
è stato inserito un articolo “2 quinquies” che va a modificare alcuni punti molto
contestati del nuovo Codice della Privacy.
Il testo del DDL C-4978, che il 5 maggio aveva ricevuto il via libera dal
Senato, ha ottenuto due giorni fa anche il voto di fiducia alla camera.
Queste modifiche, già previste dal DL 10/2004 ma non approvate, in quanto il DL
stesso è stato respinto, vengono quindi finalmente recepite nel nostro
ordinamento grazie all'inserimento nel DDL di conversione di un altro Decreto Legge
(il DL 81/2004). Vengono così accolte le osservazioni avanzate dalla
categoria dei MMG, la quale si lamentava dell'eccessivo formalismo previsto dal
testo originario del Codice Privacy e invocava un adeguamento della disciplina
alle concrete esigenze dei pazienti e dei medici.
Si riporta lo schema delle modifiche a favore dei medici di medicina generale e
dei pediatri di libera scelta:
- eliminazione dell’obbligo
di notifica del trattamento da parte dei MMG e pediatri, in quanto il
trattamento stesso sia tipico del loro rapporto professionale con il Servizio
sanitario nazionale;
- eliminazione per i MMG e pediatri dell’obbligo di rispettare una serie
di misure imposte dal Codice della Privacy (le due principali: divieto di
chiamare i pazienti in attesa per nome e obbligo di distanze di
cortesia negli ambulatori), purché si ottemperi alle stesse disposizioni
secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli
assistiti, nel rispetto del codice di deontologia che dovrà essere sottoscritto
dai rappresentati di categoria con la promozione del Garante Privacy (non viene
chiarito se, in attesa del codice di deontologia specifico, tali norme debbano
nel frattempo essere rispettate o meno);
- non sarà più necessario apporre il tagliando sulle ricette
relative ai medicinali coperti dal Ssn e non sarà necessario omettere le
generalità del paziente nelle ricette ripetibili relative a medicinali non
coperti dal Ssn, se non su esplicita richiesta del paziente.
L’articolo 2 quinquies del disegno di legge di
conversione del d.l. 81/2004 nella sua attuale formulazione:
CAMERA DEI DEPUTATI N. 4978
—
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 5 maggio 2004 (v. stampato Senato n. 2873)
PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)
E DAL MINISTRO DELLA SALUTE
(SIRCHIA)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)
E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(LA LOGGIA)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare
situazioni di pericolo per la salute pubblica
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2004, N. 81
omissis...
ART. 2-quinquies.
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 37, dopo il
comma 1, e` inserito il seguente: “1-bis. La notificazione relativa al
trattamento dei dati di cui al comma 1 non e` dovuta se relativa all’attivita`
dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione
e` tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale”;
b) all’articolo 83, dopo il
comma 2, e` aggiunto il seguente: “2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si
applicano ai soggetti di cui all’articolo 78, che ottemperano alle disposizioni
di cui al comma 1 secondo modalita` adeguate a garantire un rapporto personale e
fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia
sottoscritto ai sensi dell’articolo 12”;
c) all’articolo 89, dopo il
comma 2, e` aggiunto il seguente: “2-bis. Per i soggetti di cui all’articolo
78, l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3, e 88, comma
1, e` subordinata ad un’esplicita richiesta dell’interessato”;
d) all’articolo 181, la lettera e)
del comma 1 e` abrogata.
Gli articoli
del Codice della Privacy con le modifiche in
neretto:
Art. 37
(Notificazione del trattamento)
1. Il titolare notifica al Garante il
trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento
riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di
persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a
fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via
telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini
epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive,
sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa
sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a
carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il
profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di
consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica
con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi
medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del
personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di
opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti
elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione
patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti
o fraudolenti.
1-bis. La notificazione
relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non e` dovuta se relativa
all’attivita` dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto
tale funzione e` tipica del loro rapporto professionale con il Servizio
sanitario nazionale
2. Il Garante può individuare altri
trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà
dell’interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati
personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell’articolo 17.
Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana il Garante può anche individuare, nell’ambito dei trattamenti di cui al
comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e
pertanto sottratti all’obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico
atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all’estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni
ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le
modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante
convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie
accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per
esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei
dati personali.
Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei
diritti degli interessati)
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e
80 adottano idonee misure per garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e
dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto
previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei
dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono,
in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in
relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da
un periodo di attesa all’interno di strutture, un ordine di precedenza e di
chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l’istituzione di appropriate distanze
di cortesia, tenendo conto dell’eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l’indebita conoscenza da
parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa
l’eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità
derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell’interessato in occasione della
prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove
necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica,
ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle
strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi
legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati
nell’ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando
eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale,
dirette a prevenire nei confronti di estranei un’esplicita correlazione tra
l’interessato e reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di un particolare
stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al
segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.
2-bis. Le misure di cui al
comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 78
(medici di medicina
generale e pediatri di libera scelta NDR),
che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a
garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del
codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell’articolo 12.
Art. 89 (Casi particolari)
1. Le disposizioni del presente capo non
precludono l’applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di
ricette che non identificano l’interessato o recanti particolari annotazioni,
contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata
l’identità dell’interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento
che non ne richiede l’utilizzo.
2-bis. Per i soggetti di cui
all’articolo 78
(medici di medicina generale e pediatri di libera scelta NDR),
l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3
(tagliando sulle
generalità nella ricetta a carico del Ssn NDR),
e 88, comma 1
(omissione delle generalità nelle ricette non a carico Ssn),
è subordinata ad un’esplicita richiesta dell’interessato.
Art. 181 (Altre disposizioni
transitorie)
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in
sede di prima applicazione del presente codice:
a) l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di
operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata,
ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell’articolo 26,
commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30
giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall’articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile
2004;
d) le comunicazioni previste dall’articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno
2004;
e) le modalità
semplificate per l’informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario,
possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di
libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulterio-re
contatto con l’interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004 (abrogato);
f) l’utilizzazione dei modelli di cui all’articolo 87, comma 2, è obbligatoria a
decor-rere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 21-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall’articolo 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata
in vigore del presente codice.
3. L’individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53,
da riportare nell’allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del
presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi
dell’articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per
le opportune verifiche, con-tinua ad essere successivamente archiviato o
distrutto in base alla normativa vigente.
5. L’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi
dell’interessato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze
o decisioni pronunciate o adottate prima dell’entrata in vigore del presente
codice solo su diretta richiesta dell’interessato e limitatamente ai documenti
pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su
supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi
dell’articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell’adozione del presente codice,
abbiano deter-minato e adottato nell’ambito del rispettivo ordinamento le
garanzie di cui all’articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire
l’attività di trattamento nel rispetto delle medesime.
Si riporta infine il parere
favorevole della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati relativo al DDL
n. 4978:
CAMERA DEI DEPUTATI N. 4978-A
—
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 5 maggio 2004 (v. stampato Senato n. 2873)
PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)
E DAL MINISTRO DELLA SALUTE
(SIRCHIA)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)
E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(LA LOGGIA)
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi
urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica
Trasmesso dal Presidente del
Senato della Repubblica il 6 maggio 2004
(Relatore: MINOLI ROTA)
NOTA: Il presente stampato
contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni
permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio tesoro e programmazione), VII (Cultura,
scienza e istruzione), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche
dell’Unione europea) sul disegno di legge n. 4978. La XII Commissione (Affari
sociali), il 13 maggio 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul
disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha
chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. n. 4978.
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
PARERE DELLA II COMMISSIONE
PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
Il Comitato pareri della Commissione Giustizia, esaminato il disegno di legge in
oggetto, rilevato che non sembrano sussistere ragioni sufficienti per
prevedere una disciplina differenziata del trattamento dei dati personali in
relazione al rapporto tra i medici di famiglia ed i pediatri di libera scelta e
gli altri esercenti la professione medica, cosı` come invece previsto
dall’articolo 2-quinquies; esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all’articolo 2-quinquies, valuti la Commissione di merito l’opportunita` di
prevedere l’esenzione per i medici di famiglia e per i pediatri di libera scelta
dalla osservanza dell’obbligo di notificazione al Garante per il trattamento dei
dati personali previsto all’articolo 37 del decreto legislativo n. 196 del 2003
e dall’obbligo di ricorrere alla ricetta « criptata » di cui agli articoli 87,
comma 3, e 88, comma 1, del medesimo decreto legislativo, in assenza della
espressa richiesta dell’interessato.
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