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Convertite in legge le modifiche in materia di trattamento dei dati da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

20/05/04
La levata di scudi delle rappresentanze di categoria dei medici di medicina generale ha sortito finalmente effetto.
Infatti, nella legge di conversione del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, (
recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica) è stato inserito un articolo “2 quinquies” che va a modificare alcuni punti molto contestati del nuovo Codice della Privacy.
Il testo del DDL C-4978, che il 5 maggio aveva ricevuto il via libera dal Senato, ha ottenuto due giorni fa anche il voto di fiducia alla camera.
Queste modifiche, già previste dal DL 10/2004 ma non approvate, in quanto il DL stesso è stato respinto, vengono quindi finalmente recepite nel nostro ordinamento grazie all'inserimento nel DDL di conversione di un altro Decreto Legge (il DL 81/2004). Vengono così accolte le osservazioni avanzate dalla categoria dei MMG, la quale si lamentava dell'eccessivo formalismo previsto dal testo originario del Codice Privacy e invocava un adeguamento della disciplina alle concrete esigenze dei pazienti e dei medici.

Si riporta lo schema delle modifiche a favore dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta:

- eliminazione dell’obbligo di notifica del trattamento da parte dei MMG e pediatri, in quanto il trattamento stesso sia tipico del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale;
- eliminazione per i MMG e pediatri dell’obbligo di rispettare una serie di misure imposte dal Codice della Privacy (le due principali: divieto di chiamare i pazienti in attesa per nome e obbligo di distanze di cortesia negli ambulatori), purché si ottemperi alle stesse disposizioni secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia che dovrà essere sottoscritto dai rappresentati di categoria con la promozione del Garante Privacy (non viene chiarito se, in attesa del codice di deontologia specifico, tali norme debbano nel frattempo essere rispettate o meno);
- non sarà più necessario apporre il tagliando sulle ricette relative ai medicinali coperti dal Ssn e non sarà necessario omettere le generalità del paziente nelle ricette ripetibili relative a medicinali non coperti dal Ssn, se non su esplicita richiesta del paziente.

L’articolo 2 quinquies del disegno di legge di conversione del d.l. 81/2004 nella sua attuale formulazione:

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4978

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 5 maggio 2004 (v. stampato Senato n. 2873)
PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)
E DAL MINISTRO DELLA SALUTE
(SIRCHIA)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)
E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(LA LOGGIA)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare
situazioni di pericolo per la salute pubblica

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2004, N. 81
omissis...

ART. 2-quinquies.
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 37, dopo il comma 1, e` inserito il seguente: “1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non e` dovuta se relativa all’attivita` dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione e` tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale”;

b) all’articolo 83, dopo il comma 2, e` aggiunto il seguente: “2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalita` adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell’articolo 12”;

c) all’articolo 89, dopo il comma 2, e` aggiunto il seguente: “2-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 78, l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, e` subordinata ad un’esplicita richiesta dell’interessato”;

d) all’articolo 181, la lettera e) del comma 1 e` abrogata.


Gli articoli del Codice della Privacy con le modifiche in neretto:

Art. 37 (Notificazione del trattamento)

1.      Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a)      dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b)      dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c)      dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d)      dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e)      dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f)       dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non e` dovuta se relativa all’attivita` dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione e` tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale

2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell’articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell’ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all’obbligo di notificazione.

3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all’estero dei dati.

4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)

1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:

a)      soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all’interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;

b)      l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell’eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c)      soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d)      cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l’eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e)      il rispetto della dignità dell’interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f)       la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
g)      la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell’ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h)      la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un’esplicita correlazione tra l’interessato e reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di un particolare stato di salute;
i)       la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 78 (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta NDR), che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell’articolo 12.


Art. 89 (Casi particolari)

1. Le disposizioni del presente capo non precludono l’applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l’interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

2. Nei casi in cui deve essere accertata l’identità dell’interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l’utilizzo.

2-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 78 (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta NDR), l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3 (tagliando sulle generalità nella ricetta a carico del Ssn NDR), e 88, comma 1 (omissione delle generalità nelle ricette non a carico Ssn), è subordinata ad un’esplicita richiesta dell’interessato.

Art. 181 (Altre disposizioni transitorie)

1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell’articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall’articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall’articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) le modalità semplificate per l’informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulterio-re contatto con l’interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004 (abrogato);
f) l’utilizzazione dei modelli di cui all’articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decor-rere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.
3. L’individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell’allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell’articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, con-tinua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.
5. L’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell’entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell’interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell’articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell’adozione del presente codice, abbiano deter-minato e adottato nell’ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all’articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l’attività di trattamento nel rispetto delle medesime.
 

Si riporta infine il parere favorevole della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati relativo al DDL n. 4978:

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4978-A

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 5 maggio 2004 (v. stampato Senato n. 2873)
PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)
E DAL MINISTRO DELLA SALUTE
(SIRCHIA)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)
E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(LA LOGGIA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 6 maggio 2004
(Relatore: MINOLI ROTA)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell’Unione europea) sul disegno di legge n. 4978. La XII Commissione (Affari sociali), il 13 maggio 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. n. 4978.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
Il Comitato pareri della Commissione Giustizia, esaminato il disegno di legge in oggetto, rilevato che non sembrano sussistere ragioni sufficienti per prevedere una disciplina differenziata del trattamento dei dati personali in relazione al rapporto tra i medici di famiglia ed i pediatri di libera scelta e gli altri esercenti la professione medica, cosı` come invece previsto dall’articolo 2-quinquies; esprime

PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all’articolo 2-quinquies, valuti la Commissione di merito l’opportunita` di prevedere l’esenzione per i medici di famiglia e per i pediatri di libera scelta dalla osservanza dell’obbligo di notificazione al Garante per il trattamento dei dati personali previsto all’articolo 37 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e dall’obbligo di ricorrere alla ricetta « criptata » di cui agli articoli 87, comma 3, e 88, comma 1, del medesimo decreto legislativo, in assenza della espressa richiesta dell’interessato.

 

 

 

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