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Centrali rischi private e cancellazione della posizione debitoria


03
/03/03   
Finanziarie - la "sofferenza" sanata va cancellata dalla banca dati.
Primi effetti delle regole indicate dall’Autorità Garante per la tutela di chi finisce nelle banche dati delle cosiddette "centrali rischi" private. L’Autorità ha ordinato ad una centrale rischi di cancellare i dati di un consumatore che, in ritardo sui pagamenti, aveva successivamente sanato la sua posizione debitoria.

Nel provvedimento a carattere generale adottato nel luglio 2002, il Garante ha infatti stabilito, tra l’altro, che le segnalazioni di inadempienze, quali "sofferenze", "credito ceduto" o simili, relative a finanziamenti completamente rimborsati devono essere cancellate al più tardi entro un anno dalla loro regolarizzazione, e non più entro i cinque attualmente in uso. Non è sufficiente aggiungere accanto ai nominativi degli interessati una dicitura che specifichi la regolarizzazione del debito. Nelle banche dati delle centrali rischi devono essere poi presenti solo dati personali esatti ed aggiornati.

Il principio ha trovato dunque nuova e specifica applicazione con l’accoglimento di un ricorso presentato dal cliente di una finanziaria che aveva chiesto invano a quest’ultima di cancellare il proprio nominativo dalla banca dati, consultabile anche da altre società prima della concessione di prestiti. Accanto al nominativo dell’interessato risultava semplicemente la segnalazione di "sofferenza" e "credito ceduto", nonostante questi avesse sanato ogni debito sin dal 1999 presso la società di recupero crediti incaricata dalla banca.

La società, invitata dal Garante a fornire chiarimenti, comunicava di aver aggiornato il dato relativo al finanziamento subito dopo l’adozione del provvedimento di carattere generale sulle centrali rischi, apponendo accanto al nominativo della ricorrente l’annotazione di "regolarizzato" per documentare l’integrale pagamento del dovuto. La scelta di questa modalità, in luogo della cancellazione richiesta, veniva comunque ritenuta temporanea e la società affermava di essere anche disposta a cancellare in futuro la segnalazione definitivamente o a riattivarne la visibilità a seconda delle disposizioni che saranno presto introdotte nel previsto Codice deontologico per il settore in via di elaborazione.

Tale misura "temporanea" e interlocutoria - afferma il Garante - non risultava però soddisfacente e conforme a quanto segnalato con il provvedimento del luglio 2002, secondo il quale i dati relativi agli eventuali inadempimenti sanati senza perdite, debiti residui o pendenze devono essere cancellati dalle "centrali rischi" private entro un anno dalla loro regolarizzazione. E’ stata ritenuta quindi illecita ogni ulteriore conservazione dei dati della ricorrente relativi ad un finanziamento estinto da un termine ben più ampio di quello sopra indicato.
 

(tratto dalla newsletter del Garante per la protezione dei dati personali 03/03/03)
 

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