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Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

26/08/04
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sulla G.U. n. 193 del 18/8/2004 l'avviso della conclusione dei lavori preliminari del codice di deontologia per le centrali rischi private, strumenti ampiamente utilizzati da tutti gli enti che si occupano della gestione del credito.
La bozza del suddetto codice è stata inoltre pubblicata sul sito internet del Garante allo scopo di sollecitare i soggetti interessati a formulare osservazioni, le quali dovranno essere inviate entro il 15 settembre 2004 all'indirizzo codici@garanteprivacy.it.  Queste saranno esaminate da un'apposita commissione e saranno pubblicate sul sito internet del Garante.

Si riportano di seguito l'avviso ed il comunicato stampa pubblicati rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Garante.

Avviso

G.U. n. 193 - 18 Agosto 2004

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

COMUNICATO

Avviso relativo alla conclusione dei lavori preliminari del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei pagamenti.

Con riferimento al provvedimento del 10 aprile 2002, il Garante rende noto che si sono conclusi i lavori preliminari del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei pagamenti (art. 117 del decreto-legge 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali).
L'Autorita' ha pubblicato sul sito www.garanteprivacy.it lo schema preliminare del codice allo scopo di sollecitare i soggetti interessati a formulare osservazioni ai sensi dell'art. 12 del codice in materia di protezione dei dati personali.
Il Garante valutera' ogni osservazione pervenuta al riguardo, prima di verificare la conformita' alle leggi ed ai regolamenti dello schema finale di codice che verra' sottoscritto dagli organismi rappresentativi delle categorie interessate, e di curarne la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le osservazioni potranno essere inviate entro il 15 settembre 2004 esclusivamente all'indirizzo codici@garanteprivacy.it e saranno pubblicate sul sito dell'Autorita'.

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Comunicato stampa del Garante per la protezione dei dati personali del 5 agosto 2004

É in dirittura d'arrivo il codice deontologico sulle "centrali rischi" private


Il Garante dispone la consultazione pubblica sulle nuove disposizioni che interesseranno tutti i cittadini che accedono al credito al consumo per prestiti, finanziamenti e dilazioni di pagamento


Si sono conclusi i lavori preliminari di un importante codice di deontologia e buona condotta che dovrà essere a breve rispettato da tutti coloro che detengono informazioni relative ai numerosi cittadini che si rivolgono a banche e finanziarie per richiedere un prestito personale, un mutuo, un finanziamento, una dilazione di pagamento, il rilascio di una carta di credito, ecc.

Per verificare l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti e le eventuali situazioni di morosità, sono sorte in passato alcune grandi banche dati alle quali gli operatori finanziari accedono prima di concedere un prestito, un mutuo o un finanziamento.

Si tratta di attività finalizzate alla valutazione e al contenimento del rischio creditizio che hanno determinato, specie in passato, diversi problemi relativi all'esattezza e alla completezza delle informazioni relative ai cittadini, ai tempi della loro conservazione in banche dati accessibili da diversi operatori, alla tempestività con cui eventuali correzioni e aggiornamenti sono apportati, ad esempio per effetto del successivo rimborso del debito, ecc.

La delicatezza della materia, e gli effetti che la circolazione di queste informazioni determina sull'accesso al credito dei cittadini, ha indotto il legislatore a prevedere una disciplina specifica che, attraverso un codice deontologico sottoscritto dalle associazioni rappresentative degli operatori, porterà nelle prossime settimane a rivedere a fondo il funzionamento delle c.d. "centrali rischi" (art. 117 del d.lg. n. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali).

I lavori preparatori del codice si sono svolti con la partecipazione di organismi rappresentativi degli operatori del settore, ed hanno richiesto un'istruttoria particolarmente impegnativa.

Ne è scaturito uno schema elaborato di regole di comportamento che, a norma di legge, costituiranno condizione essenziale per la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati dalle società e dagli enti privati che gestiscono centralmente i sistemi di informazioni creditizie, come pure dagli istituti di credito e finanziari che li utilizzano ai fini del rilascio alla clientela di prestiti personali, mutui o finanziamenti per l'acquisto di beni di consumo (es.: un'autovettura, un elettrodomestico, ecc.).

Su questo schema il Garante apre una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 12 del Codice (d.lg. n. 196/2003), per raccogliere osservazioni da parte di soggetti interessati che saranno anch'esse pubblicate su questo sito. A tal fine sarà pubblicato un sintetico avviso anche sulla Gazzetta Ufficiale.

I nuovi sistemi di informazione creditizie in materia di affidabilità e puntualità nei pagamenti saranno quindi basati su nuove regole che introducono significative garanzie con particolare riguardo a:

una maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori attraverso modulistiche ed informazioni più chiare ed agevolmente disponibili, nonché l'invio di avvisi puntuali sulla possibilità di registrazione dei dati nei sistemi;
il funzionamento dei sistemi che registrano e forniscono informazioni su richieste e rapporti di finanziamento, anche in relazione a ritardi nei pagamenti (le c.d. morosità) o a situazioni più gravi di mancato rimborso del credito (con distinzione tra dati c.d. positivi e negativi);
le esclusive finalità di tutela del credito per cui tali sistemi possono essere consultati, le categorie di soggetti che possono partecipare a questi ampi circuiti informativi (banche, società finanziarie, società di leasing, ecc.) e le modalità circoscritte con le quali gli stessi potranno accedere ai dati, nonché le specifiche misure da assumere per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
i tempi per segnalare le morosità (solo dopo alcuni mesi o in caso di mancato pagamento di più rate in modo da evitare anche registrazioni di dati causate da errori o disguidi) e per conservare nei predetti sistemi i dati positivi e negativi, con la previsione di diversi periodi temporali, più brevi o più lunghi, a seconda che le morosità siano state sanate dall'interessato o permangano situazioni più gravi di mancata restituzione del finanziamento;
le procedure adottate per semplificare l'esercizio da parte degli interessati dei diritti di accesso, rettifica o cancellazione dei dati e per garantire il tempestivo riscontro da parte degli operatori del settore;
i principi da rispettare in caso di uso di particolari tecniche di elaborazione di giudizi o punteggi sul grado di affidabilità e solvibilità della clientela (il c.d. credit scoring) e di acquisizione di dati provenienti anche da altri registri, banche dati o archivi di fonte pubblica.
L'Autorità rende quindi pubblico il testo preliminare del codice, sottoposto al parere delle associazioni dei consumatori riunite nel Consiglio nazionale dei consumatori ed Utenti-CNCU presso il Ministero delle attività produttive che si esprimerà entro metà settembre.

Si invita a far pervenire ogni eventuale osservazione al riguardo entro il 15 settembre prossimo esclusivamente all'indirizzo codici@garanteprivacy.it.

Le osservazioni pervenute saranno altresì esaminate nei successivi incontri con i soggetti partecipanti ai lavori, in vista della stesura del testo finale del codice.
 

Scarica la bozza del Codice in formato .PDF   141 Kb

LM
 

 

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