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Codice di deontologia
e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema
di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.
26/08/04
Il Garante per
la protezione dei dati personali ha pubblicato sulla G.U. n. 193 del 18/8/2004
l'avviso della conclusione dei lavori preliminari del
codice di deontologia
per le centrali rischi private, strumenti ampiamente utilizzati da tutti gli
enti che si occupano della gestione del credito.
La bozza del suddetto codice è stata inoltre pubblicata sul sito internet del
Garante allo scopo di sollecitare i soggetti interessati a formulare
osservazioni, le quali dovranno essere inviate entro il 15 settembre 2004
all'indirizzo codici@garanteprivacy.it.
Queste saranno esaminate da un'apposita commissione e saranno
pubblicate sul sito internet del Garante.
Si riportano di
seguito l'avviso ed il comunicato stampa pubblicati rispettivamente sulla
Gazzetta Ufficiale e sul sito del Garante.
Avviso
G.U. n. 193 - 18 Agosto 2004
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
COMUNICATO
Avviso relativo alla conclusione dei lavori preliminari del codice di
deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti
privati in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei
pagamenti.
Con riferimento al provvedimento del 10 aprile 2002, il Garante rende noto che
si sono conclusi i lavori preliminari del codice di deontologia e buona condotta
per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al
consumo, affidabilita' e puntualita' nei pagamenti (art. 117 del decreto-legge
30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati
personali).
L'Autorita' ha pubblicato sul sito www.garanteprivacy.it lo schema preliminare
del codice allo scopo di sollecitare i soggetti interessati a formulare
osservazioni ai sensi dell'art. 12 del codice in materia di protezione dei dati
personali.
Il Garante valutera' ogni osservazione pervenuta al riguardo, prima di
verificare la conformita' alle leggi ed ai regolamenti dello schema finale di
codice che verra' sottoscritto dagli organismi rappresentativi delle categorie
interessate, e di curarne la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le osservazioni potranno essere inviate entro il 15 settembre 2004
esclusivamente all'indirizzo codici@garanteprivacy.it e saranno pubblicate sul
sito dell'Autorita'.
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Comunicato
stampa del Garante per la protezione dei dati personali del 5 agosto 2004
É in dirittura d'arrivo il codice
deontologico sulle "centrali rischi" private
Il Garante dispone la consultazione pubblica sulle nuove disposizioni che
interesseranno tutti i cittadini che accedono al credito al consumo per
prestiti, finanziamenti e dilazioni di pagamento
Si sono conclusi i lavori preliminari di un importante codice di deontologia e
buona condotta che dovrà essere a breve rispettato da tutti coloro che detengono
informazioni relative ai numerosi cittadini che si rivolgono a banche e
finanziarie per richiedere un prestito personale, un mutuo, un finanziamento,
una dilazione di pagamento, il rilascio di una carta di credito, ecc.
Per verificare l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti e le eventuali
situazioni di morosità, sono sorte in passato alcune grandi banche dati alle
quali gli operatori finanziari accedono prima di concedere un prestito, un mutuo
o un finanziamento.
Si tratta di attività finalizzate alla valutazione e al contenimento del rischio
creditizio che hanno determinato, specie in passato, diversi problemi relativi
all'esattezza e alla completezza delle informazioni relative ai cittadini, ai
tempi della loro conservazione in banche dati accessibili da diversi operatori,
alla tempestività con cui eventuali correzioni e aggiornamenti sono apportati,
ad esempio per effetto del successivo rimborso del debito, ecc.
La delicatezza della materia, e gli effetti che la circolazione di queste
informazioni determina sull'accesso al credito dei cittadini, ha indotto il
legislatore a prevedere una disciplina specifica che, attraverso un codice
deontologico sottoscritto dalle associazioni rappresentative degli operatori,
porterà nelle prossime settimane a rivedere a fondo il funzionamento delle c.d.
"centrali rischi" (art. 117 del d.lg. n. 196/2003, recante il Codice in materia
di protezione dei dati personali).
I lavori preparatori del codice si sono svolti con la partecipazione di
organismi rappresentativi degli operatori del settore, ed hanno richiesto
un'istruttoria particolarmente impegnativa.
Ne è scaturito uno schema elaborato di regole di comportamento che, a norma di
legge, costituiranno condizione essenziale per la liceità e la correttezza dei
trattamenti di dati personali effettuati dalle società e dagli enti privati che
gestiscono centralmente i sistemi di informazioni creditizie, come pure dagli
istituti di credito e finanziari che li utilizzano ai fini del rilascio alla
clientela di prestiti personali, mutui o finanziamenti per l'acquisto di beni di
consumo (es.: un'autovettura, un elettrodomestico, ecc.).
Su questo schema il Garante apre una consultazione pubblica ai sensi dell'art.
12 del Codice (d.lg. n. 196/2003), per raccogliere osservazioni da parte di
soggetti interessati che saranno anch'esse pubblicate su questo sito. A tal fine
sarà pubblicato un sintetico avviso anche sulla Gazzetta Ufficiale.
I nuovi sistemi di informazione creditizie in materia di affidabilità e
puntualità nei pagamenti saranno quindi basati su nuove regole che introducono
significative garanzie con particolare riguardo a:
una maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori attraverso modulistiche
ed informazioni più chiare ed agevolmente disponibili, nonché l'invio di avvisi
puntuali sulla possibilità di registrazione dei dati nei sistemi;
il funzionamento dei sistemi che registrano e forniscono informazioni su
richieste e rapporti di finanziamento, anche in relazione a ritardi nei
pagamenti (le c.d. morosità) o a situazioni più gravi di mancato rimborso del
credito (con distinzione tra dati c.d. positivi e negativi);
le esclusive finalità di tutela del credito per cui tali sistemi possono essere
consultati, le categorie di soggetti che possono partecipare a questi ampi
circuiti informativi (banche, società finanziarie, società di leasing, ecc.) e
le modalità circoscritte con le quali gli stessi potranno accedere ai dati,
nonché le specifiche misure da assumere per garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati;
i tempi per segnalare le morosità (solo dopo alcuni mesi o in caso di mancato
pagamento di più rate in modo da evitare anche registrazioni di dati causate da
errori o disguidi) e per conservare nei predetti sistemi i dati positivi e
negativi, con la previsione di diversi periodi temporali, più brevi o più
lunghi, a seconda che le morosità siano state sanate dall'interessato o
permangano situazioni più gravi di mancata restituzione del finanziamento;
le procedure adottate per semplificare l'esercizio da parte degli interessati
dei diritti di accesso, rettifica o cancellazione dei dati e per garantire il
tempestivo riscontro da parte degli operatori del settore;
i principi da rispettare in caso di uso di particolari tecniche di elaborazione
di giudizi o punteggi sul grado di affidabilità e solvibilità della clientela
(il c.d. credit scoring) e di acquisizione di dati provenienti anche da altri
registri, banche dati o archivi di fonte pubblica.
L'Autorità rende quindi pubblico il testo preliminare del codice, sottoposto al
parere delle associazioni dei consumatori riunite nel Consiglio nazionale dei
consumatori ed Utenti-CNCU presso il Ministero delle attività produttive che si
esprimerà entro metà settembre.
Si invita a far pervenire ogni eventuale osservazione al riguardo entro il 15
settembre prossimo esclusivamente all'indirizzo
codici@garanteprivacy.it.
Le osservazioni pervenute saranno altresì esaminate nei successivi incontri con
i soggetti partecipanti ai lavori, in vista della stesura del testo finale del
codice.
Scarica la bozza del Codice in formato .PDF
141 Kb
LM
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