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Documento programmatico sulla sicurezza:
confermato il rinvio della scadenza del 31 marzo 2004
23/03/04
A poco più di una settimana dalla scadenza del 31 marzo 2004 per la
redazione del documento programmatico sulla sicurezza, il Garante ha finalmente
sciolto la riserva, rispondendo al quesito formulato da Confindustria.
Documenti:
Parere
del Garante 22 marzo 2004
Si riporta il relativo comunicato stampa,
pubblicato sul sito del Garante:
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Comunicato stampa - 23 marzo 2004
Obblighi di sicurezza e documento programmatico: al 30 giugno la redazione del "dps"
Aziende private e amministrazioni pubbliche avranno tempo fino al 30 giugno 2004
per adottare le nuove “misure minime” di sicurezza introdotte dal Codice della
privacy a salvaguardia dei dati personali contenuti negli archivi e per redigere
il documento programmatico in materia di sicurezza (dps). Il dps deve contenere,
in particolare, l’analisi dei rischi che incombono sui dati personali e le
tutele da adottare per prevenire la loro distruzione, l’accesso abusivo e la
dispersione ed è obbligatorio per chi raccoglie, utilizza e conserva dati
sensibili o giudiziari.
Potranno usufruire del termine del 30 giugno sia coloro che devono predisporre
tale documento per la prima volta sia coloro che ne abbiano già redatto o
aggiornato uno nel 2003. Un modello base semplificato sarà disponibile a breve
sul sito del Garante www.garanteprivacy.it.
Dal prossimo anno, decorso il periodo transitorio connesso all’entrata in vigore
del Codice della privacy, il termine per l’aggiornamento del dps rimarrà fissato
al 31 marzo.
Queste in sintesi le indicazioni che l’Ufficio del Garante ha fornito ad
amministrazioni pubbliche e società private per una corretta applicazione delle
novità normative introdotte dal Codice della privacy in materia di “misure
minime” di sicurezza e dei sistemi informatici e telematici. Le "misure minime",
già previste dalla legge n.675/1996, sono l’insieme degli accorgimenti tecnici e
organizzativi che l’azienda deve adottare per assicurare almeno il livello
minimo di sicurezza per la protezione dei dati personali.
Il Codice, entrato in vigore il 1 gennaio 2004, ha confermato la disciplina in
materia di sicurezza dei dati personali introdotta nel 1996. In particolare, è
stato ribadito il principio secondo cui le "misure minime" sono solo una parte
degli accorgimenti obbligatori in materia di sicurezza. Vi è infatti il dovere
più generale di custodire i dati personali per contenere il più possibile il
rischio che essi siano distrutti, dispersi, conoscibili fuori dei casi
consentiti o trattati in modo illecito, nonché di introdurre ogni utile
dispositivo di protezione legato alle nuove conoscenze tecniche. Oltre ad
attenersi, quindi, a queste disposizioni generali, i soggetti pubblici e privati
hanno il dovere di adottare in ogni caso le "misure minime", la cui mancata
adozione costituisce reato.
Il Codice ha però aggiornato l’elenco delle "misure minime" di sicurezza e ha
indicato modalità di applicazione (allegato B del Codice). Analogamente a quanto
avveniva in passato, le "misure minime" sono diverse a seconda che il
trattamento sia effettuato o meno con strumenti elettronici o riguardi dati
sensibili o giudiziari.
Anche il documento programmatico sulla sicurezza, che in base al nuovo Codice
deve essere adottato da chiunque effettua un trattamento di dati sensibili o
giudiziari con strumenti elettronici, rientra tra le misure minime. Si tratta di
una misura non nuova anche se è parzialmente cambiato il contenuto del
documento, è più ampia la categoria dei dati giudiziari ed è aumentato il numero
dei soggetti destinatari dell’obbligo. Proprio in considerazione delle novità
introdotte e del numero dei nuovi soggetti interessati, il Garante ha ritenuto
che, in sede di prima applicazione del nuovo quadro normativo, il dps possa
essere predisposto, al più tardi entro il 30 giugno 2004.
Va ricordato, infine, che il termine concesso oggi agli operatori riguarda solo
ed esclusivamente l’adozione delle nuove misure introdotte dal Codice. Le
"vecchie" misure minime, che erano già obbligatorie in passato, devono essere
infatti adottate senza attendere il termine del 30 giugno.
Il parere del
Garante è consultabile sul sito.
Roma, 23 marzo 2004
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Documenti:
Parere
del Garante 22 marzo 2004 |