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Trasferimento di dati all'estero: nuovo contratto tipo

21/01/05

A distanza di 4 anni dal primo modello, introdotto con la Decisione 2001/497/Ce, la Commissione Europea, con Decisione del 27/12/2004, pubblicata sulla GUCE serie L n. 385 del 29/12/2004, ha introdotto un nuovo modello di contratto, a questo alternativo.

Per la normativa italiana il trasferimento dei dati all'estero è ammesso nei casi espressamente disciplinati dagli artt. da 42 a 45 del D. Lgs. 196/2003.
In particolare, il trasferimento dei dati all'estero è ammesso  nel caso di espresso consenso dell'interessato, di trattamenti effettuati in esecuzione di obblighi contrattuali o di trattamenti che riguardano persone giuridiche, enti o associazioni.
Inoltre il trasferimento è ammesso quanto espressamente autorizzato dal Garante. Tale autorizzazione può essere rilasciata sia su iniziativa dello stesso Garante, che su indicazione della Commissione Europea, come appunto nel caso delle clausole contrattuali tipo.

Il modello del 2001 è stato reso esecutivo in Italia con Autorizzazione del Garante n. 35 del 10 ottobre 2001, G.U. 26 novembre 2001, n. 250. Quindi il trasferimento di dati attuato con l'utilizzo del modello di cui innanzi rientra nei casi consentiti previsti dall'art. 44 D. Lgs. 196/2003. Il modello relativo alla decisione del 27/12/2004 invece è ancora in attesa di autorizzazione.

L'adozione delle clausole previste dalle decisioni della Commissione Europea e recepite da provvedimento del Garante non è obbligatoria, ma può essere un aiuto indispensabile per gli operatori, in tutti quei casi in cui non si rientri in un'altra ipotesi di legittimo trasferimento dei dati all'estero (es. consenso o esecuzione di contratti).

Il modello del 2001 e quello del 2004 sono utilizzabili in via alternativa. E' bene precisare che, adottando il modello 2001, l'interessato, in caso di violazioni della normativa, potrà chiedere il risarcimento dei danni tanto nei confronti dell'esportatore che dell'importatore, in via solidale; adottando invece il modello 2004, l'interessato potrà chiedere i danni all'esportatore e/o all'importatore in considerazione della violazione dei rispettivi obblighi contrattuali. Inoltre, sempre con riferimento al modello 2004, l'esportatore risponde, per culpa in eligendo, anche se non ha compiuto accertamenti idonei a determinare se l'importatore è in grado di rispettare gli obblighi assunti contrattualmente. A tal fine viene riconosciuta all'esportatore la possibilità di verificare se gli impianti e le risorse dell'importatore sono idonei a garantire gli obblighi assunti.        

LM   CR

Vedi GUCE serie L n.385 del 29/12/2004 (129 Kb)

 

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