|
Medici di base e
privacy: lettera del Garante della Privacy
7/2/04
L'entrata in vigore delle nuove regole sul trattamento dei dati personali
introdotte, dal 1° gennaio scorso, con il nuovo Codice della Privacy ha
provocato una levata di scudi da parte dei medici di base e delle relative
associazioni di categoria. Benché il nuovo Codice preveda alcune semplificazioni
rispetto alla abrogata legge 675/96, si ritiene comunque che anche le nuove
regole siano di difficile applicazione pratica e comportino un onere, che si
aggiunge al già pesante carico di adempimenti che grava su medici di base.
Inoltre le nuove regole sono state imposte ai medici senza l'ausilio di
circolari interpretative che ne spieghino chiaramente le applicazioni pratiche,
o di moduli da poter utilizzare per l'informativa ed il consenso, lasciando il
tutto all'iniziativa dei medici, che quindi dovrebbero, di conseguenza,
sottrarre risorse di tempo dalla propria attività di diagnosi e cura dei
pazienti.
Il Garante ha quindi ritenuto opportuno intervenire con una lettera inviata al
Ministro della Salute (che non è stata pubblicata).
Si riporta il relativo comunicato stampa del Garante (disponibile sul sito
www.garanteprivacy.it).
Comunicato stampa - 06 febbraio 2004
Medici di base, consenso e ricette: garanzie per i cittadini senza
burocrazia. Lettera del Garante al Ministro Sirchia
Con riferimento ad alcune recenti polemiche relative all'applicazione del nuovo
Codice al settore sanitario, l'Autorità garante ha inviato al prof. Sirchia,
Ministro della salute , una nota di ringraziamento per la collaborazione
prestata.
Con la lettera, l'Autorità ha ringraziato il Ministro per i commenti espressi in
una lettera dell'8 gennaio, circa il percorso di crescita di una cultura del
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone interessate dai
trattamenti di dati.
Il Garante ha poi:
rinnovato la disponibilità di collaborazione al Governo ed al Parlamento per la
razionalizzazione in materia di sanità prevista dal Codice appena entrato in
vigore, confermando il proprio impegno nella delicata fase di prima attuazione
del Codice per ricercare, anche nella prassi applicativa, ogni soluzione utile
per garantire diritti e libertà fondamentali nel rispetto del principio di
semplificazione (art. 2 del Codice);
precisato che, con la collaborazione degli operatori sanitari, l’Autorità
definirà a breve un modello semplificato di informativa agevolmente utilizzabile
anche dai medici di base senza approcci burocratici (artt. 13, comma 3, e 78,
comma 3);
anticipato che suggerirà agli operatori sanitari formule sintetiche e
colloquiali per raccogliere gli eventuali consensi, anche in questo caso
nell'ottica di prevedere garanzie efficaci anziché inutili soluzioni
formalistiche, e tenendo presenti le varie situazioni nelle quali, dal 1°
gennaio scorso, il consenso non è più necessario o può essere differito per
assicurare la tempestività e l’efficacia della prestazione medica;
confermato che è già a buon punto un proficuo confronto con la FNOMCeO per
permettere ai medici di base di non doversi privare dei dati dei propri
assistiti che non dovessero entrare in contatto con essi entro il termine
transitorio del 30 settembre 2004;
manifestato l'impegno a fornire a breve termine altri chiarimenti per porre fine
agli allarmismi ingiustificati che si sono creati, specie per i medici di base,
a proposito delle misure per rispettare la dignità e la riservatezza delle
persone nelle sale d’attesa e riguardo alla notificazione dei trattamenti di
dati al Garante;
anticipato che le misure da adottare per tutelare le persone nelle situazioni di
promiscuità o in occasione di prestazioni sanitarie, in attuazione dell’art. 83
del Codice, interesseranno solo le strutture sanitarie e non le anticamere di
singoli medici di base, i quali hanno un rapporto diverso e più personalizzato
con i propri assistiti;
precisato che la stessa notificazione al Garante, già notevolmente ridotta a
pochissimi casi dal Codice, non interesserà l’intera categoria dei medici di
base, riguardando esclusivamente alcuni particolari trattamenti di dati
suscettibili di arrecare pregiudizio ai diritti e alle libertà delle persone e
per i quali, in ossequio al chiaro dettato comunitario, è però irrinunciabile
una trasparenza quale che sia l’operatore sanitario. Anche per questo aspetto
l’Autorità interverrà con specifici chiarimenti ed eventuali semplificazioni
(art. 37, comma 2). E’ comunque già da escludere che si tratti di un adempimento
gravoso: riguarda infatti solo una tantum l’intera attività svolta e non certo,
caso per caso, ogni singolo rapporto con i pazienti;
ringraziato il Ministero della ulteriore collaborazione che si svilupperà, entro
il 1° gennaio 2005, sulla disciplina delle ricette mediche, fiduciosa del fatto
che anche in questo caso si individueranno modalità attuative ragionevoli e
praticabili per attuare le doverose scelte di garanzia più volte confermate dal
Governo e dal Parlamento.
 |