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Firma Digitale: Soppressione definitiva dell’Aipa

25/02/03
L’Aipa – Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione – seppure dal punto di vista strettamente giuridico non sia mai stata classificata dalla dottrina come autorità amministrativa indipendente, stante la non completa autonomia dall’indirizzo politico-amministrativo del Governo, ha, fin dalla sua istituzione, sempre di fatto svolto un ruolo autonomo e centrale di regolamentazione, vigilanza e controllo nel settore della firma digitale.
L’art. 3 comma 2 del D.Lgs 23 gennaio 2002 n.10 aveva sottratto all’Aipa questo insieme di poteri per attribuirli al “Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie” della Presidenza del consiglio dei Ministri, relegando l’autorità a mero organo di consulenza del Dipartimento.
La recentissima Legge 16 gennaio 2003, n. 3 ha definitivamente soppresso l’Aipa e previsto l’attribuzione dei poteri di regolamentazione della disciplina della firma digitale all’istituenda “Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica”. Si legge infatti all’art. 27 della Legge n. 3/2003:
«[…]Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie"».
 

 

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