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USO DI DATI DEI CLIENTI DEL CONCORRENTE E PUBBLICIZZAZIONE DI MARCHI DI ESCLUSIVA DEL CONCORRENTE

Tribunale Lucca 15 dicembre 2009

FATTO
1. - Entrambe le parti vendono al dettaglio capi di abbigliamento per bambini. La reclamante ha acquistato la propria azienda dall'ex datore di lavoro della reclamata (ABC di s.n.c.), la quale ultima ha iniziato la propria attività imprenditoriale in concomitanza con la riapertura dell'azienda acquistata dalla reclamante.
I punti vendita sono posti in prossimità tra loro: quello della reclamante è posto a pochi metri di distanza dal locale ove era ubicato il negozio della sua dante causa, in questo locale la reclamata esercita invece la propria attività di impresa.
2. - La reclamante addebita alla reclamata due tipologie di illecito concorrenziale: da un lato, l'uso di informazioni riservate, che sarebbero state acquisite dalla reclamata nel corso del rapporto di lavoro subordinato che la legava alla dante causa della reclamante, e, dall'altro l'altro, l'effettuazione di una pubblicità menzognera, diretta a rappresentare ai potenziali clienti la vendita di prodotti a marchio Roy Rogers, che in realtà sono venduti soltanto dalla reclamante.
3. - In ordine a tale ultimo fatto, non vi è prova di un'attualità della condotta illecita. La stessa reclamante afferma che la ditta resistente - per un certo periodo di tempo - ma non anche attualmente (v. pag. 2 del reclamo), avrebbe indotto, mediante l'uso di cartelli di notevoli dimensioni, la clientela a ritenere che nel suo negozio fossero venduti prodotti a marchio Roy Rogers.
Non vi è prova, poi, di un uso attuale di buste recanti il marchio Roy Rogers da parte della reclamata.
In altre parole, gli elementi istruttori e le stesse allegazioni delle parti consentono di dire che, per un certo periodo, la resistente ha rappresentato ai potenziali clienti la vendita di prodotti a marchio Roy Rogers, pur non avendone la disponibilità. Se ciò sia avvenuto per le ragioni sostenute dalla reclamante (cioè al fine di esercitare un'attività concorrenziale illecita) oppure se ciò sia avvenuto in buona fede per le ragioni espresse dalla reclamata (e cioè perché questa aveva raggiunto un accordo di massima col concessionario del marchio, che successivamente non è stato perfezionato), è questione irrilevante in questa sede, perché, ai fini cautelari, è sufficiente osservare che non vi è attualità di condotta illecita.
4. - In ordine al primo fatto, il Collegio rileva invece che la documentazione prodotta dalla reclamante, sia in prima istanza che in questa fase (v. docc. 4-7 del fascicolo di parte del reclamo e docc. 12-14 del fascicolo di parte della prima fase: si tratta di dichiarazioni rese da alcuni clienti della dante causa della reclamante in ordine al fatto di essere stati contattati, loro o i loro figli, dalla resistente sia per sms che per lettera, senza avere a questa mai comunicato la propria utenza cellulare e il proprio indirizzo), consente di ritenere dimostrato in via logico deduttivo l'uso da parte della reclamata di informazioni riservate (relative alla clientela dell'ex datore di lavoro) dalla stessa acquisite nel corso del suo rapporto di lavoro con la dante causa della reclamante, non altrimenti spiegandosi (o quanto meno non essendone data plausibile spiegazione) il possesso di tali informazioni da parte della resistente. L'uso di tali informazioni riservate - relative al c.d. registro clienti - concreta un fatto concorrenziale illecito rilevante ex art. 2598, n. 3 c.c.
Non condivisibile, pertanto, è il provvedimento del primo giudice nella parte in cui non ha ritenuto dimostrato, nemmeno a livello di verosimiglianza, l'uso di tali informazioni riservate da parte della reclamata.
Le censure sul punto sviluppate dalla reclamante sono dunque fondate. Né sussistono elementi per ritenere che tale condotta sia cessata nelle more del giudizio.
In ordine al periculum in mora, deve ritenersi che la concorrenza sleale per sua natura di luogo a forme di danno difficilmente riparabili, essendo idonea a mettere in discussione la stessa sopravvivenza dell'impresa che la subisce, donde l'affermazione, ripetuta in numerose pronunce, che il pericolo di danno è in re ipsa.
5. - In conclusione, nei limiti sopra segnalati, il reclamo è fondato e, per l'effetto, va ordinato alla resistente di astenersi dall'usare il registro clienti della dante causa della reclamante (doc. 8 del fascicolo del reclamo di parte ABC s.n.c.) al fine di contattare i clienti ivi indicati e segnalare loro proprie iniziative di vendita.
6. - Le spese di entrambe le fasi sono a carico della resistente, che è soccombente.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo, ordina a M.S., titolare della ditta individuale I Pischelli di Mirta, di astenersi dall'usare il registro clienti della dante causa della reclamante al fine di contattare i clienti ivi indicati e segnalare loro le proprie iniziative di vendita; condanna M.S. a pagare in favore di ABC s.n.c. di DEF le spese di lite che si liquidano: (a) in euro 913,00 per diritti, euro 1.200,00 per onorari, euro 183,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, quanto alla prima fase cautelare; (b) in euro 573,00 per diritti, euro 820,00 per onorari, euro 183,77 per spese vive, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, quanto al giudizio di reclamo.
 

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