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USO DI DATI
DEI CLIENTI DEL CONCORRENTE E PUBBLICIZZAZIONE DI MARCHI DI ESCLUSIVA DEL
CONCORRENTE
Tribunale
Lucca 15 dicembre 2009
FATTO
1. - Entrambe le parti vendono al dettaglio capi di abbigliamento per bambini.
La reclamante ha acquistato la propria azienda dall'ex datore di lavoro della
reclamata (ABC di s.n.c.), la quale ultima ha iniziato la propria attività
imprenditoriale in concomitanza con la riapertura dell'azienda acquistata dalla
reclamante.
I punti vendita sono posti in prossimità tra loro: quello della reclamante è
posto a pochi metri di distanza dal locale ove era ubicato il negozio della sua
dante causa, in questo locale la reclamata esercita invece la propria attività
di impresa.
2. - La reclamante addebita alla reclamata due tipologie di illecito
concorrenziale: da un lato, l'uso di informazioni riservate, che sarebbero state
acquisite dalla reclamata nel corso del rapporto di lavoro subordinato che la
legava alla dante causa della reclamante, e, dall'altro l'altro, l'effettuazione
di una pubblicità menzognera, diretta a rappresentare ai potenziali clienti la
vendita di prodotti a marchio Roy Rogers, che in realtà sono venduti soltanto
dalla reclamante.
3. - In ordine a tale ultimo fatto, non vi è prova di un'attualità della
condotta illecita. La stessa reclamante afferma che la ditta resistente - per un
certo periodo di tempo - ma non anche attualmente (v. pag. 2 del reclamo),
avrebbe indotto, mediante l'uso di cartelli di notevoli dimensioni, la clientela
a ritenere che nel suo negozio fossero venduti prodotti a marchio Roy Rogers.
Non vi è prova, poi, di un uso attuale di buste recanti il marchio Roy Rogers da
parte della reclamata.
In altre parole, gli elementi istruttori e le stesse allegazioni delle parti
consentono di dire che, per un certo periodo, la resistente ha rappresentato ai
potenziali clienti la vendita di prodotti a marchio Roy Rogers, pur non avendone
la disponibilità. Se ciò sia avvenuto per le ragioni sostenute dalla reclamante
(cioè al fine di esercitare un'attività concorrenziale illecita) oppure se ciò
sia avvenuto in buona fede per le ragioni espresse dalla reclamata (e cioè
perché questa aveva raggiunto un accordo di massima col concessionario del
marchio, che successivamente non è stato perfezionato), è questione irrilevante
in questa sede, perché, ai fini cautelari, è sufficiente osservare che non vi è
attualità di condotta illecita.
4. - In ordine al primo fatto, il Collegio rileva invece che la documentazione
prodotta dalla reclamante, sia in prima istanza che in questa fase (v. docc. 4-7
del fascicolo di parte del reclamo e docc. 12-14 del fascicolo di parte della
prima fase: si tratta di dichiarazioni rese da alcuni clienti della dante causa
della reclamante in ordine al fatto di essere stati contattati, loro o i loro
figli, dalla resistente sia per sms che per lettera, senza avere a questa mai
comunicato la propria utenza cellulare e il proprio indirizzo), consente di
ritenere dimostrato in via logico deduttivo l'uso da parte della reclamata di
informazioni riservate (relative alla clientela dell'ex datore di lavoro) dalla
stessa acquisite nel corso del suo rapporto di lavoro con la dante causa della
reclamante, non altrimenti spiegandosi (o quanto meno non essendone data
plausibile spiegazione) il possesso di tali informazioni da parte della
resistente. L'uso di tali informazioni riservate - relative al c.d. registro
clienti - concreta un fatto concorrenziale illecito rilevante ex art. 2598, n. 3
c.c.
Non condivisibile, pertanto, è il provvedimento del primo giudice nella parte in
cui non ha ritenuto dimostrato, nemmeno a livello di verosimiglianza, l'uso di
tali informazioni riservate da parte della reclamata.
Le censure sul punto sviluppate dalla reclamante sono dunque fondate. Né
sussistono elementi per ritenere che tale condotta sia cessata nelle more del
giudizio.
In ordine al periculum in mora, deve ritenersi che la concorrenza sleale per sua
natura di luogo a forme di danno difficilmente riparabili, essendo idonea a
mettere in discussione la stessa sopravvivenza dell'impresa che la subisce,
donde l'affermazione, ripetuta in numerose pronunce, che il pericolo di danno è
in re ipsa.
5. - In conclusione, nei limiti sopra segnalati, il reclamo è fondato e, per
l'effetto, va ordinato alla resistente di astenersi dall'usare il registro
clienti della dante causa della reclamante (doc. 8 del fascicolo del reclamo di
parte ABC s.n.c.) al fine di contattare i clienti ivi indicati e segnalare loro
proprie iniziative di vendita.
6. - Le spese di entrambe le fasi sono a carico della resistente, che è
soccombente.
P.Q.M.
In accoglimento
del reclamo, ordina a M.S., titolare della ditta individuale I Pischelli di
Mirta, di astenersi dall'usare il registro clienti della dante causa della
reclamante al fine di contattare i clienti ivi indicati e segnalare loro le
proprie iniziative di vendita; condanna M.S. a pagare in favore di ABC s.n.c. di
DEF le spese di lite che si liquidano: (a) in euro 913,00 per diritti, euro
1.200,00 per onorari, euro 183,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali
ed accessori di legge, quanto alla prima fase cautelare; (b) in euro 573,00 per
diritti, euro 820,00 per onorari, euro 183,77 per spese vive, oltre rimborso
spese generali ed accessori di legge, quanto al giudizio di reclamo.
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