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Provvedimento n. 10413 ( PI3483 )

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 febbraio 2002;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:


1. Richiesta di intervento

Con richiesta di intervento, pervenuta in data 30 luglio 2001, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di XXYYZZ ha segnalato, su denuncia del pubblico, la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, dei messaggi pubblicitari diffusi attraverso i seguenti siti internet:
a) "www.+++.net" (videate stampate in data 11 luglio 2001), nel quale viene indicata una scuola per l'insegnamento delle tecniche vocali del canto riportando come indirizzo una casella delle poste centrali di, nonché alcuni recapiti telefonici ed il nominativo del "direttore": maestro "XXX";
b) "www.---.com" (videate stampate in data 11 luglio 2001), nel quale viene indicata una scuola per l'insegnamento di storia dell'arte, pittura, scultura, lingua italiana, ecc. segnalando la stessa casella postale; gli stessi recapiti telefonici e lo stesso "direttore".
Il segnalante evidenzia che -da quanto emerso a luglio 2001 dall'esperienza di alcuni studenti americani in relazione alla "YYY", nonché dalla precedente esperienza di un'altra studentessa americana in relazione alla scuola "ZZZ"- le due scuole sarebbero, in realtà, inesistenti ed i predetti siti internet rappresenterebbero soltanto lo strumento realizzato dal sig. XXX (conosciuto anche con il nome d'arte di maestro XXX) per attrarre ingannevolmente studenti stranieri sfruttando l'immagine e la tradizione artistico-culturale di XXYYZZ.
Infatti, dall'esperienza dei citati studenti americani recatisi a XXYYZZ per frequentare le lezioni in questione, è emerso che le scuole non hanno alcuna sede, né alcun tipo di organizzazione didattica; che le lezioni di "canto" sono state svolte nel mese di luglio 2001 in un locale preso in affitto presso un negozio di strumenti musicali ubicato nel centro di XXYYZZ; che l'unico insegnante incontrato è stato il professor XXX; che tale insegnante si è rivelato assolutamente inadeguato; che il predetto insegnante si è rifiutato di restituire le somme versate dagli studenti (su un conto corrente presso una banca canadese).
Inoltre, contrariamente al vero, tra le indicazioni presenti nel sito internet della scuola di XXX è anche segnalato che nelle quote delle lezioni sono incluse visite guidate a musei e gallerie fiorentine.


2. Messaggi pubblicitari

I due messaggi pubblicitari denunciati sono rappresentati da:
A) sito internet "www.+++.net" (videate stampate in data 11/7/2001), nel quale viene pubblicizzata la "YYY" riportando come indirizzo una casella delle poste centrali di XXYYZZ ("C.P. XXX via XXX, XXYYZZ Centro"), nonché i seguenti recapiti telefonici: "XXX tel./fax e XXX" ed il nominativo del "direttore": "XXX", indicato anche come maestro "XXX".
Nelle pagine web del predetto sito è indicato, in particolare, quanto segue:
- "ZZZ Program 2001 (...) XXX offers a special opera summer program consisting in: vocal technique, opera repertoire, italian language & history of art";
- "XXX Director"; "The summer program consists of three private vocal tecnique lessons and two private Repertoire lessons per week... Guided visits to different XXYYZZ galleries and museums are included";
B) sito internet "www.---.com" (videate stampate in data 11/7/2001), nel quale viene pubblicizzata la scuola "ZZZ" per l'insegnamento di storia dell'arte, pittura, scultura, lingua italiana, ecc. segnalando la stessa casella postale ("C.P. XXX via XXX, XXYYZZ Centro"); gli stessi recapiti telefonici e lo stesso "direttore".
Nel predetto sito internet viene indicato -tra l'altro- quanto segue:
- "The purpose of the ZZZ is to provide instruction and artistic giudance to the highest excellence in the discipline of painting and sculpture";
- "the Collegium also offers instruction trough the different programs and levels of Art History and Italian Language".


3. Comunicazioni alle parti

In data 3 settembre 2001 è stato comunicato al segnalante ed alle scuole "YYY" e "ZZZ", nonché al "direttore" delle stesse (sig. XXX), in qualità di operatori pubblicitari, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto di contestazione sarebbe stata valutata, ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/1992, con particolare riguardo all'effettivo svolgimento delle attività e dei corsi indicati, nonché alle reali caratteristiche delle iniziative pubblicizzate.


4. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto alle scuole "YYY" e "ZZZ", nonché al "direttore" delle stesse (sig. XXX), in qualità di operatori pubblicitari, di fornire -entro 20 giorni dal ricevimento della presente comunicazione- informazioni -corredate da idonea documentazione (di carattere oggettivo ed ufficiale)- riguardanti i seguenti elementi:
a) documentazione comprovante l'esistenza delle scuole, precisando la relativa sede, gli insegnanti della stessa, i programmi didattici, le autorizzazioni ottenute;
b) elenco degli studenti che hanno frequentato le scuole (con i relativi recapiti), precisando le somme da essi pagate per frequentare i cicli di lezioni pubblicizzati;
c) attestazioni riguardanti l'attività finora svolta dalle scuole e le attestazioni rilasciate al termine dei corsi.
d) la programmazione dei messaggi pubblicitari oggetto di contestazione, precisando se le indicazioni in essi contenute sono state diffuse anche attraverso altri strumenti (con indicazione dei mezzi utilizzati e delle relative date).
In data 5 ottobre 2001 è stato chiesto al Comando della Guardia di Finanza di XXYYZZ di notificare la comunicazione di avvio del procedimento, nonché di acquisire informazioni sull'attività svolta dalle scuole in questione.
Con relazione, pervenuta il 23 ottobre 2001, il Comando della Guardia di Finanza ha reso noto, in sintesi, quanto segue:
a) la comunicazione d'avvio è stata notificata al sig. AAA, figlio convivente di XXX;
b) l'immobile ubicato in XXYYZZ, che dall'Anagrafe Tributaria risulta essere adibito alla sede della Scuola XXX Snc, è invece attualmente occupato da uno studio commercialistico;
c) non risulta presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria alcuna dichiarazione ai fini IVA ed ai fini delle imposte dirette da parte della XXX Snc (la cui costituzione risale al --- 1998);
d) il titolare del negozio di strumenti musicali XYZ ubicato nella zona centrale della città di XXYYZZ ha reso noto che il sig. XXX ha tenuto saltuariamente alcune lezioni di canto in un locale annesso al negozio stesso;
e) in definitiva, dai sopralluoghi effettuati, non appare suffragata l'esistenza di una struttura idonea che potesse adeguatamente sostenere, con regolarità, l'attività promossa sui siti Internet oggetto della denuncia all'Autorità.
Con memoria difensiva del 2 novembre 2001, il sig. XXX (in arte denominato "maestro XXX"), in qualità di direttore responsabile delle scuole "ZZZ" e "Scuola d'opera XXX Italia", ha reso noto che esse rappresentano due entità distinte, precisando, in sintesi, quanto segue:
a) la Scuola d'Opera XXX ha avviato l'attività didattica nel 1998 ed, attualmente, la sua sede è in via di trasferimento. Presso la casa musicale XYZ sono stati utilizzati studi moderni ed attrezzati. La scuola mette a disposizione dei suoi allievi, oltre al maestro XXX, anche altri insegnanti (AAA, BBB e CCC). I corsi seguono il programma didattico derivante dalla metodologia illustrata dal sig. XXX in un capitolo del suo libro. I maestri del sig. XXX sono stati i più grandi tenori italiani. La scuola ha svolto numerose iniziative soprattutto in ambito internazionale;
b) la scuola "ZZZ" ha iniziato la propria attività alla fine di ottobre del 2001. Di tale scuola, il sig. XXX detiene semplicemente la direzione amministrativa, non avendo nessuna competenza specifica in materia. Anche tale scuola si avvale, comunque, di insegnanti specializzati.


5. Parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Poiché i messaggi oggetto di contestazione sono stati diffusi attraverso la rete internet in data 16 novembre 2001, è stato richiesto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con parere pervenuto in data 18 gennaio 2002, ha ritenuto ingannevoli i messaggi pubblicitari in questione in quanto idonei ad indurre in errore i loro destinatari e a pregiudicarne il comportamento economico. Infatti, secondo il predetto parere, l'enfatica rappresentazione dell'attività didattica delle scuole pubblicizzate presuppone una complessa organizzazione di mezzi e di persone (comprendente, ad esempio, una sede stabile, un adeguato corpo docenti ed una rete di rapporti con istituzioni pubbliche e private). Dalle indagini della Guardia di Finanza, nonché dalle stesse memorie difensive risulta, invece, che le istituzioni didattiche sopra citate in realtà non dispongono di una struttura e di un'organizzazione idonea ad offrire i servizi pubblicizzati.


6. Valutazioni conclusive

I messaggi pubblicitari oggetto di contestazione riportati nei predetti siti internet enfatizzano la presenza nella città di XXYYZZ di due qualificate scuole per stranieri ("YYY" e "ZZZ") nelle quali viene svolto l'insegnamento del canto lirico, nonché di disegno, pittura, scultura, lingua italiana. I messaggi fanno riferimento, in particolare, all'esistenza di regolari corsi di insegnamento, dei quali sono precisate le materie, la durata (spesso di alcuni mesi), i docenti. Inoltre, vengono indicate alcune attività complementari quali la partecipazione a concerti, visite guidate a gallerie e musei.
Tali indicazioni, in relazione all'ampiezza ed alla tipologia dei servizi reclamizzati, lasciano supporre ai destinatari dei messaggi pubblicitari denunciati una complessa organizzazione di persone, strutture e mezzi, ovvero l'esistenza di una sede adeguata e stabile (dove svolgere il programma didattico pubblicizzato); un articolato corpo docente (con specializzazioni per le varie materie); un congruo apparato tecnico-amministrativo; riconoscimenti da istituzioni pubbliche; rapporti e collaborazioni con istituzioni private e pubbliche.
Dalle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nella relazione della Guardia di Finanza, nonché nelle testimonianze documentate attraverso la richiesta di intervento del segnalante è emersa, invece, una situazione di precarietà organizzativa delle due scuole pubblicizzate e di carenza di strutture, mezzi e personale.
Infatti, già per quanto concerne la stessa "sede" non appare esistere una stabile struttura organizzata in grado di offrire, in maniera articolata e continuativa, il programma didattico ed i servizi pubblicizzati. A tal proposito, le lezioni presso la "YYY", alle quali hanno partecipato gli studenti americani autori delle denunce, si sono svolte presso una sede improvvisata rappresentata da un locale messo a disposizione da un negozio di strumenti musicali ubicato nel centro di XXYYZZ.
Peraltro, nella stessa memoria difensiva dell'operatore pubblicitario non sono stati forniti elementi sufficienti ad individuare una sede definitiva ed -in genere- una struttura organizzativa delle scuole pubblicizzate idonea ad offrire in concreto l'ampia gamma di servizi pubblicizzati.
I messaggi pubblicitari oggetto di contestazione si limitano a riportare una semplice casella postale come indirizzo di riferimento da contattare ("C.P. XXX via XXX, XXYYZZ Centro"). Essendo i comunicati promozionali rivolti a studenti stranieri, tale indicazione risulta -peraltro- particolarmente ambigua, in quanto -in assenza di adeguati chiarimenti- potrebbe spingere i destinatari a ritenere erroneamente che si tratti della sede della scuola ubicata nel centro della città di XXYYZZ.
Dalla citata relazione presentata dalla Guardia di Finanza si evince che la Scuola d'Opera XXX Snc (costituita il --- 1998) non ha mai presentato alcuna dichiarazione fiscale (dichiarazione ai fini i.v.a. ed ai fini imposte dirette) e che la sede di tale società risultante dalla visura camerale (via XXX, XXYYZZ) corrisponde, in realtà, ad uno studio commercialistico.
Pertanto, anche queste indicazioni appaiono confermare l'inesistenza di una struttura organizzativa ed amministrativa in grado di assicurare agli studenti l'ampia gamma di servizi ed attività pubblicizzate nei messaggi pubblicitari denunciati.
Analogamente, in relazione alle iniziative propagandate riguardanti la possibilità di fruire di visite culturali guidate non è stato fornito alcun riscontro circa l'effettiva sussistenza di strutture e di supporti organizzativi necessari per lo svolgimento di tali attività.
Le indicazioni riportate nei messaggi pubblicitari denunciati risultano, quindi, fuorvianti, potendo spingere i destinatari (studenti stranieri) a credere erroneamente che si tratti di scuole dotate di organizzazioni e strutture complesse in grado di offrire -in maniera sistematica ed articolata- gli ampi servizi pubblicizzati.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi pubblicitari denunciati appaiono idonei ad indurre in errore i consumatori ed a poterne pregiudicare il comportamento economico circa le reali caratteristiche, le modalità di fruizione, la qualificazione e l'organizzazione dei servizi pubblicizzati offerti agli studenti stranieri;

RITENUTO, inoltre, che le modalità di diffusione dei messaggi denunciati presenti nei citati siti internet ed i profili di ingannevolezza rilevati rendono necessaria la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 74/92, al fine di impedire che le pubblicità in questione continuino a produrre effetti;


DELIBERA


che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi da "XXX" e "ZZZ", in qualità di operatori pubblicitari, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.


DISPONE


a) che la "XXX" ed il "ZZZ", ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 74/92, provvedano a propria cura e spese ad inserire, nella parte alta al centro della home page dei siti Internet oggetto di contestazione ("www.+++.net" e "www.---.com), il comunicato rettificativo in ligua inglese riportato in allegato al presente provvedimento dal titolo "CONSUMER PROTECTION MESSAGES" collegato tramite link (apposito collegamento) ad una pagina Web contenente l'immagine del comunicato stesso riprodotto con le seguenti modalità:
- l'inserimento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento e dovrà permanere per un periodo di 60 gg.;
- il testo menzionato dovrà essere riportato con modalità tali da risultare rapidamente visualizzabile e chiaramente leggibile;
- il comunicato dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura ed aspetto del documento allegato, nonché rispettare la dimensione dei caratteri tipografici del testo;
- non dovranno essere contestualmente diffusi annunci e/o messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto del comunicato, che tendano ad attenuarne l'importanza, ovvero che ne travisino il significato e/o le finalità;

b) la comunicazione anticipata all'Autorità della data in cui avrà luogo la diffusione del comunicato sui predetti siti internet, nonché il successivo invio, entro cinque giorni, della stampa delle home-pages, nonché delle pagine web cui si riferisce il link ipertestuale riguardante la pubblicazione del comunicato rettificativo.


L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.



IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone p. IL PRESIDENTE
Marco D'Alberti






Allegato al provvedimento n. 10413 ( PI3483 ) YYY/ZZZ


CONSUMER PROTECTION MESSAGES

THE AUTHORITY GUARANTOR
OF COMPETITION AND OF THE MARKET
******

The "YYY" e the "ZZZ" based in XXYYZZ have sent out through the following web sites: "www.+++.net" e "www.---.com"
advertisements to promote study courses for foreign students that the Authority deems to be DECEPTIVE ADVERTISEMENTS
The advertisements:

- stress the presence in the city of XXYYZZ of two qualified schools for foreigners (the "YYY" and the "ZZZ") in which opera singing as well as drawing, painting, sculpture and Italian language are taught;
- refer in particular to the existence of regular teaching courses, for which the subjects and the duration (often a few months) are specified. Complimentary activities such as taking part in concerts and guided visits to museums are also mentioned.

The Authority deemed

that the afore mentioned advertisements are deceptive, in so far as, contrary to the truth, they lead one to believe that:
- there is a complex organization with people, structures and means, in other words adequate permanent premises (in which to hold the advertised teaching program); teaching staff (specialised in the various fields of study); an appropriate technical/administrative structure; recognition and collaboration with public and private institutions.
From our investigation, however it appears that the schools have no permanent premises; that the address given on the internet web sites corresponds to a simple post box at the XXYYZZ central post office; that some of the lessons for foreign students were held in premises made available by a musical instruments shop; that the cultural visits and other advertised activities did not take place.
The Authority therefore decided to publish the present rectification message.
(Order adopted at its meeting of 7 February 2002, under D. Lgs. n. 74/92)


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