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Provvedimento n. 10413 ( PI3483 )
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 7 febbraio 2002;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto
Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di
cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento, pervenuta in data 30 luglio 2001, la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di XXYYZZ ha segnalato, su denuncia del pubblico, la
presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, dei messaggi
pubblicitari diffusi attraverso i seguenti siti internet:
a) "www.+++.net" (videate stampate in data 11 luglio 2001), nel quale
viene indicata una scuola per l'insegnamento delle tecniche vocali del canto riportando
come indirizzo una casella delle poste centrali di, nonché alcuni recapiti telefonici ed
il nominativo del "direttore": maestro "XXX";
b) "www.---.com" (videate stampate in data 11 luglio 2001), nel quale
viene indicata una scuola per l'insegnamento di storia dell'arte, pittura, scultura,
lingua italiana, ecc. segnalando la stessa casella postale; gli stessi recapiti telefonici
e lo stesso "direttore".
Il segnalante evidenzia che -da quanto emerso a luglio 2001 dall'esperienza di
alcuni studenti americani in relazione alla "YYY", nonché
dalla precedente esperienza di un'altra studentessa americana in relazione alla scuola
"ZZZ"- le due scuole sarebbero, in realtà, inesistenti ed i
predetti siti internet rappresenterebbero soltanto lo strumento realizzato dal sig.
XXX (conosciuto anche con il nome d'arte di maestro XXX)
per attrarre ingannevolmente studenti stranieri sfruttando l'immagine e la tradizione artistico-culturale di
XXYYZZ.
Infatti, dall'esperienza dei citati studenti americani recatisi a XXYYZZ per frequentare
le lezioni in questione, è emerso che le scuole non hanno alcuna sede, né alcun tipo di
organizzazione didattica; che le lezioni di "canto" sono state svolte nel mese
di luglio 2001 in un locale preso in affitto presso un negozio di strumenti musicali
ubicato nel centro di XXYYZZ; che l'unico insegnante incontrato è stato il professor XXX; che tale insegnante si è rivelato assolutamente inadeguato; che il
predetto insegnante si è rifiutato di restituire le somme versate dagli studenti (su un
conto corrente presso una banca canadese).
Inoltre, contrariamente al vero, tra le indicazioni presenti nel sito internet della
scuola di XXX è anche segnalato che nelle quote delle lezioni sono incluse visite
guidate a musei e gallerie fiorentine.
2. Messaggi pubblicitari
I due messaggi pubblicitari denunciati sono rappresentati da:
A) sito internet "www.+++.net" (videate stampate in data 11/7/2001),
nel quale viene pubblicizzata la "YYY" riportando
come indirizzo una casella delle poste centrali di XXYYZZ ("C.P. XXX via
XXX, XXYYZZ Centro"), nonché i seguenti recapiti telefonici:
"XXX tel./fax e XXX" ed il nominativo del "direttore":
"XXX", indicato anche come maestro "XXX".
Nelle pagine web del predetto sito è indicato, in particolare, quanto segue:
- "ZZZ Program 2001 (...) XXX offers a special opera summer program
consisting in: vocal technique, opera repertoire, italian language & history of
art";
- "XXX Director"; "The summer program consists of three
private vocal tecnique lessons and two private Repertoire lessons per week... Guided
visits to different XXYYZZ galleries and museums are included";
B) sito internet "www.---.com" (videate stampate in data 11/7/2001),
nel quale viene pubblicizzata la scuola "ZZZ" per
l'insegnamento di storia dell'arte, pittura, scultura, lingua italiana, ecc. segnalando la
stessa casella postale ("C.P. XXX via XXX, XXYYZZ Centro"); gli stessi
recapiti telefonici e lo stesso "direttore".
Nel predetto sito internet viene indicato -tra l'altro- quanto segue:
- "The purpose of the ZZZ is to provide instruction and artistic
giudance to the highest excellence in the discipline of painting and sculpture";
- "the Collegium also offers instruction trough the different programs and levels of
Art History and Italian Language".
3. Comunicazioni alle parti
In data 3 settembre 2001 è stato comunicato al segnalante ed alle scuole "YYY" e "ZZZ", nonché al
"direttore" delle stesse (sig. XXX), in qualità di
operatori pubblicitari, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n.
74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto di
contestazione sarebbe stata valutata, ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto
Legislativo n. 74/1992, con particolare riguardo all'effettivo svolgimento delle attività
e dei corsi indicati, nonché alle reali caratteristiche delle iniziative pubblicizzate.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto
alle scuole "YYY" e "ZZZ",
nonché al "direttore" delle stesse (sig. XXX), in
qualità di operatori pubblicitari, di fornire -entro 20 giorni dal ricevimento della
presente comunicazione- informazioni -corredate da idonea documentazione (di carattere
oggettivo ed ufficiale)- riguardanti i seguenti elementi:
a) documentazione comprovante l'esistenza delle scuole, precisando la relativa sede, gli
insegnanti della stessa, i programmi didattici, le autorizzazioni ottenute;
b) elenco degli studenti che hanno frequentato le scuole (con i relativi recapiti),
precisando le somme da essi pagate per frequentare i cicli di lezioni pubblicizzati;
c) attestazioni riguardanti l'attività finora svolta dalle scuole e le attestazioni
rilasciate al termine dei corsi.
d) la programmazione dei messaggi pubblicitari oggetto di contestazione, precisando se le
indicazioni in essi contenute sono state diffuse anche attraverso altri strumenti (con
indicazione dei mezzi utilizzati e delle relative date).
In data 5 ottobre 2001 è stato chiesto al Comando della Guardia di Finanza di
XXYYZZ di
notificare la comunicazione di avvio del procedimento, nonché di acquisire informazioni
sull'attività svolta dalle scuole in questione.
Con relazione, pervenuta il 23 ottobre 2001, il Comando della Guardia di Finanza ha reso
noto, in sintesi, quanto segue:
a) la comunicazione d'avvio è stata notificata al sig. AAA, figlio
convivente di XXX;
b) l'immobile ubicato in XXYYZZ, che dall'Anagrafe Tributaria risulta essere
adibito alla sede della Scuola XXX Snc, è invece attualmente occupato da uno
studio commercialistico;
c) non risulta presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria alcuna
dichiarazione ai fini IVA ed ai fini delle imposte dirette da parte della XXX Snc (la
cui costituzione risale al --- 1998);
d) il titolare del negozio di strumenti musicali XYZ ubicato nella zona
centrale della città di XXYYZZ ha reso noto che il sig. XXX ha tenuto
saltuariamente alcune lezioni di canto in un locale annesso al negozio stesso;
e) in definitiva, dai sopralluoghi effettuati, non appare suffragata l'esistenza di una
struttura idonea che potesse adeguatamente sostenere, con regolarità, l'attività
promossa sui siti Internet oggetto della denuncia all'Autorità.
Con memoria difensiva del 2 novembre 2001, il sig. XXX (in arte
denominato "maestro XXX"), in qualità di direttore responsabile
delle scuole "ZZZ" e "Scuola d'opera XXX
Italia", ha reso noto che esse rappresentano due entità distinte, precisando, in
sintesi, quanto segue:
a) la Scuola d'Opera XXX ha avviato l'attività didattica nel 1998 ed, attualmente,
la sua sede è in via di trasferimento. Presso la casa musicale XYZ sono stati
utilizzati studi moderni ed attrezzati. La scuola mette a disposizione dei suoi allievi,
oltre al maestro XXX, anche altri insegnanti (AAA, BBB e CCC). I
corsi seguono il programma didattico derivante dalla metodologia illustrata dal sig.
XXX in un capitolo del suo libro. I maestri del sig. XXX sono stati i più grandi
tenori italiani. La scuola ha svolto numerose iniziative soprattutto in ambito
internazionale;
b) la scuola "ZZZ" ha iniziato la propria attività alla fine
di ottobre del 2001. Di tale scuola, il sig. XXX detiene semplicemente la
direzione amministrativa, non avendo nessuna competenza specifica in materia. Anche tale
scuola si avvale, comunque, di insegnanti specializzati.
5. Parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché i messaggi oggetto di contestazione sono stati diffusi attraverso la rete internet
in data 16 novembre 2001, è stato richiesto il parere dell'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con parere pervenuto in data 18 gennaio
2002, ha ritenuto ingannevoli i messaggi pubblicitari in questione in quanto idonei ad
indurre in errore i loro destinatari e a pregiudicarne il comportamento economico.
Infatti, secondo il predetto parere, l'enfatica rappresentazione dell'attività didattica
delle scuole pubblicizzate presuppone una complessa organizzazione di mezzi e di persone
(comprendente, ad esempio, una sede stabile, un adeguato corpo docenti ed una rete di
rapporti con istituzioni pubbliche e private). Dalle indagini della Guardia di Finanza,
nonché dalle stesse memorie difensive risulta, invece, che le istituzioni didattiche
sopra citate in realtà non dispongono di una struttura e di un'organizzazione idonea ad
offrire i servizi pubblicizzati.
6. Valutazioni conclusive
I messaggi pubblicitari oggetto di contestazione riportati nei predetti siti
internet enfatizzano la presenza nella città di XXYYZZ di due qualificate
scuole per stranieri ("YYY" e "ZZZ") nelle
quali viene svolto l'insegnamento del canto lirico, nonché di disegno, pittura, scultura,
lingua italiana. I messaggi fanno riferimento, in particolare, all'esistenza di regolari
corsi di insegnamento, dei quali sono precisate le materie, la durata (spesso di alcuni
mesi), i docenti. Inoltre, vengono indicate alcune attività complementari quali la
partecipazione a concerti, visite guidate a gallerie e musei.
Tali indicazioni, in relazione all'ampiezza ed alla tipologia dei servizi reclamizzati,
lasciano supporre ai destinatari dei messaggi pubblicitari denunciati una complessa
organizzazione di persone, strutture e mezzi, ovvero l'esistenza di una sede adeguata e
stabile (dove svolgere il programma didattico pubblicizzato); un articolato corpo docente
(con specializzazioni per le varie materie); un congruo apparato tecnico-amministrativo;
riconoscimenti da istituzioni pubbliche; rapporti e collaborazioni con istituzioni private
e pubbliche.
Dalle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nella
relazione della Guardia di Finanza, nonché nelle testimonianze documentate attraverso la
richiesta di intervento del segnalante è emersa, invece, una situazione di precarietà
organizzativa delle due scuole pubblicizzate e di carenza di strutture, mezzi e personale.
Infatti, già per quanto concerne la stessa "sede" non appare esistere una
stabile struttura organizzata in grado di offrire, in maniera articolata e
continuativa, il programma didattico ed i servizi pubblicizzati. A tal
proposito, le lezioni presso la "YYY", alle quali hanno partecipato gli studenti
americani autori delle denunce, si sono svolte presso una sede improvvisata rappresentata
da un locale messo a disposizione da un negozio di strumenti musicali ubicato nel centro
di XXYYZZ.
Peraltro, nella stessa memoria difensiva dell'operatore pubblicitario non sono stati
forniti elementi sufficienti ad individuare una sede definitiva ed -in genere- una
struttura organizzativa delle scuole pubblicizzate idonea ad offrire in concreto l'ampia
gamma di servizi pubblicizzati.
I messaggi pubblicitari oggetto di contestazione si limitano a riportare una semplice
casella postale come indirizzo di riferimento da contattare ("C.P. XXX via
XXX, XXYYZZ Centro"). Essendo i comunicati promozionali rivolti a studenti
stranieri, tale indicazione risulta -peraltro- particolarmente ambigua, in quanto -in
assenza di adeguati chiarimenti- potrebbe spingere i destinatari a ritenere erroneamente
che si tratti della sede della scuola ubicata nel centro della città di XXYYZZ.
Dalla citata relazione presentata dalla Guardia di Finanza si evince che la
Scuola d'Opera XXX Snc (costituita il --- 1998) non ha mai presentato alcuna dichiarazione
fiscale (dichiarazione ai fini i.v.a. ed ai fini imposte dirette) e che la sede di tale
società risultante dalla visura camerale (via XXX, XXYYZZ) corrisponde, in
realtà, ad uno studio commercialistico.
Pertanto, anche queste indicazioni appaiono confermare l'inesistenza di una struttura
organizzativa ed amministrativa in grado di assicurare agli studenti l'ampia gamma di
servizi ed attività pubblicizzate nei messaggi pubblicitari denunciati.
Analogamente, in relazione alle iniziative propagandate riguardanti la possibilità di
fruire di visite culturali guidate non è stato fornito alcun riscontro circa l'effettiva
sussistenza di strutture e di supporti organizzativi necessari per lo svolgimento di tali
attività.
Le indicazioni riportate nei messaggi pubblicitari denunciati risultano, quindi,
fuorvianti, potendo spingere i destinatari (studenti stranieri) a credere erroneamente che
si tratti di scuole dotate di organizzazioni e strutture complesse in grado di offrire -in
maniera sistematica ed articolata- gli ampi servizi pubblicizzati.
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, che i messaggi pubblicitari denunciati appaiono idonei ad indurre in errore
i consumatori ed a poterne pregiudicare il comportamento economico circa le reali
caratteristiche, le modalità di fruizione, la qualificazione e l'organizzazione dei
servizi pubblicizzati offerti agli studenti stranieri;
RITENUTO, inoltre, che le modalità di diffusione dei messaggi denunciati presenti nei
citati siti internet ed i profili di ingannevolezza rilevati rendono necessaria la
pubblicazione di una dichiarazione rettificativa, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
Decreto Legislativo n. 74/92, al fine di impedire che le pubblicità in questione
continuino a produrre effetti;
DELIBERA
che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento,
diffusi da "XXX" e "ZZZ", in
qualità di operatori pubblicitari, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in
motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del
Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.
DISPONE
a) che la "XXX" ed il "ZZZ", ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 74/92,
provvedano a propria cura e spese ad inserire, nella parte alta al centro della home page
dei siti Internet oggetto di contestazione ("www.+++.net" e
"www.---.com), il comunicato rettificativo in ligua inglese riportato in
allegato al presente provvedimento dal titolo "CONSUMER PROTECTION MESSAGES"
collegato tramite link (apposito collegamento) ad una pagina Web contenente l'immagine del
comunicato stesso riprodotto con le seguenti modalità:
- l'inserimento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del presente
provvedimento e dovrà permanere per un periodo di 60 gg.;
- il testo menzionato dovrà essere riportato con modalità tali da risultare rapidamente
visualizzabile e chiaramente leggibile;
- il comunicato dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura ed aspetto del documento
allegato, nonché rispettare la dimensione dei caratteri tipografici del testo;
- non dovranno essere contestualmente diffusi annunci e/o messaggi che si pongano in
contrasto con il contenuto del comunicato, che tendano ad attenuarne l'importanza, ovvero
che ne travisino il significato e/o le finalità;
b) la comunicazione anticipata all'Autorità della data in cui avrà luogo la diffusione
del comunicato sui predetti siti internet, nonché il successivo invio, entro cinque
giorni, della stampa delle home-pages, nonché delle pagine web cui si riferisce il link
ipertestuale riguardante la pubblicazione del comunicato rettificativo.
L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del
Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a
duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel
Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai
sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone p. IL PRESIDENTE
Marco D'Alberti
Allegato al provvedimento n. 10413 ( PI3483 ) YYY/ZZZ
CONSUMER PROTECTION MESSAGES
THE AUTHORITY GUARANTOR
OF COMPETITION AND OF THE MARKET
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The "YYY" e the "ZZZ"
based in XXYYZZ have sent out through the following web sites:
"www.+++.net" e "www.---.com"
advertisements to promote study courses for foreign students that the Authority deems to
be DECEPTIVE ADVERTISEMENTS
The advertisements:
- stress the presence in the city of XXYYZZ of two qualified schools for foreigners
(the "YYY" and the "ZZZ")
in which opera singing as well as drawing, painting, sculpture and Italian language are
taught;
- refer in particular to the existence of regular teaching courses, for which the subjects
and the duration (often a few months) are specified. Complimentary activities such as
taking part in concerts and guided visits to museums are also mentioned.
The Authority deemed
that the afore mentioned advertisements are deceptive, in so far as, contrary to the
truth, they lead one to believe that:
- there is a complex organization with people, structures and means, in other words
adequate permanent premises (in which to hold the advertised teaching program); teaching
staff (specialised in the various fields of study); an appropriate
technical/administrative structure; recognition and collaboration with public and private
institutions.
From our investigation, however it appears that the schools have no permanent premises;
that the address given on the internet web sites corresponds to a simple post box at the
XXYYZZ central post office; that some of the lessons for foreign students were held in
premises made available by a musical instruments shop; that the cultural visits and other
advertised activities did not take place.
The Authority therefore decided to publish the present rectification message.
(Order adopted at its meeting of 7 February 2002, under D. Lgs. n. 74/92)
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