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PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA
Provvedimento n. 10173 ( PI3422 )
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre
2001;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto
Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di
cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data 18 giugno 2001, un consumatore ha
segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92,
di un messaggio pubblicitario contenuto nel catalogo diffuso via internet, a
partire dal dicembre 2000, dalla società XYZ Ltd (di seguito XYZ), sul
sito www.XYZ.co.uk, e relativo ad una serie di appartamenti siti in
Sardegna, offerti in locazione stagionale dalla stessa società durante il periodo
compreso fra maggio e settembre 2001.
Nella richiesta di intervento si lamenta che il messaggio segnalato offre in locazione due
appartamenti di proprietà del segnalante, di cui loperatore pubblicitario, in
realtà, non avrebbe alcuna disponibilità.
2. Il messaggio
Il messaggio oggetto della richiesta d’intervento è stato pubblicato via
Internet sul sito www.XYZ.co.uk nell’ambito di un catalogo on line che, accanto
ad una descrizione storica e naturalistica delle località di vacanza proposte
dall’operatore turistico XYZ (Creta, Palma di Maiorca, Sardegna,
ecc.), fornisce informazioni relative ai costi e ai servizi offerti per laffitto di
ville e appartamenti.
In particolare, il messaggio denunciato è costituito da alcune illustrazioni fotografiche
della residenza estiva Villa Rosanna sita in località Fuile Mare (Nuoro) e
dalla descrizione dettagliata dellubicazione, della composizione e delle dotazioni
dei due appartamenti della villa che vengono offerti in locazione. Seguono i prospetti dei
prezzi settimanali di locazione praticati da maggio a settembre.
3. Comunicazione alle parti
In data 3 agosto 2001 è stato comunicato al richiedente e alla società
XYZ, in qualità di operatore pubblicitario, lavvio del procedimento
ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che leventuale ingannevolezza
del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli
artt. 1, 2, e 3, lettera a), del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo alla
possibile induzione in errore dei consumatori circa leffettiva disponibilità da
parte della suddetta società degli appartamenti offerti in locazione.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto
alloperatore pubblicitario, ai sensi dellart. 6, comma 1, lettera a), del
D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni circa leffettiva disponibilità degli
appartamenti di proprietà del segnalante offerti in locazione, il titolo giuridico sul
quale tale disponibilità si fonda, le caratteristiche e le modalità di funzionamento del
servizio offerto.
Con memoria difensiva, pervenuta in data 12 settembre 2001, XYZ ha fatto
presente, in sintesi, quanto segue:
- XYZ è un importante tour operator, membro di riconosciute associazioni
professionali; - nellottobre 2000, loperatore ha preso contatti con il
segnalante al fine di pubblicizzare, sui propri cataloghi, la locazione di due
appartamenti e ha inviato sul posto un proprio addetto ad eseguire un servizio fotografico
degli immobili; - la pubblicazione dellannuncio di locazione nel catalogo diffuso
via Internet è stata effettuata a partire dal dicembre 2000 sulla base dei suddetti
contatti preliminari e in assoluta buona fede da parte delloperatore. Una volta
pervenuta la notizia, nel maggio 2001, che il segnalante aveva deciso di non concludere il
contratto di locazione stagionale degli appartamenti in oggetto, la società provvedeva
nel giugno successivo ad eliminarli dal catalogo on line. Infine, la società ha
sottolineato di non avere alcun interesse a ospitare nella propria brochure appartamenti
di cui non dispone, potendo usare il medesimo spazio pubblicitario in modo più redditizio
per reclamizzare altri immobili.
5. Parere dellAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché i messaggi oggetto della richiesta di intervento sono stati diffusi anche
attraverso mezzi di telecomunicazione (sito Internet), in data 27 settembre 2001 è stato
richiesto il parere dellAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi
dellart. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Nel parere, pervenuto in data 19 ottobre 2001, la suddetta Autorità ha ritenuto il
messaggio pubblicitario denunciato in contrasto con gli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del
citato Decreto e, dunque, idoneo ad indurre in errore i suoi destinatari e a pregiudicarne
il comportamento economico, sulla base delle seguenti considerazioni:
a) il messaggio in questione pubblicizza, come disponibili per la locazione estiva,
immobili per i quali in realtà loperatore pubblicitario non risulta avere alcun
titolo giuridico a contrattare allepoca della diffusione del messaggio, come
peraltro ammesso dallo stesso operatore pubblicitario;
b) lassenza di intenzionalità nella diffusione di dati non rispondenti alla realtà
non rileva nella valutazione della decettività del messaggio pubblicitario, in quanto il
parametro di tale valutazione è rappresentato dalla oggettività della induzione in
errore prodotta dalla diffusione di dati e non veritieri.
6. Valutazioni conclusive
Il messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento,
contenuto nel catalogo on line diffuso dal tour operator XYZ, è volto a promuovere la
locazione estiva di due appartamenti siti in Sardegna, a Fuile Mare (Nuoro).
Il denunciante, nonché proprietario degli immobili, lamenta il fatto che loperatore
pubblicitario propone la locazione di prodotti di cui non risulta avere la disponibilità.
Dalle risultanze istruttorie emerge chiaramente che loperatore pubblicitario ha
inserito gli appartamenti in oggetto nellambito del proprio catalogo prima di aver
ottenuto la effettiva disponibilità dei beni da parte del proprietario, in quanto i soli
contatti preliminari intervenuti con il proprietario non avevano assunto, nel caso di
specie, un carattere di definitività tale da autorizzare loperatore pubblicitario a
svolgere attività di promozione e locazione degli immobili in oggetto.
Da quanto detto, risulta che il messaggio in questione è idoneo ad indurre in errore i
suoi destinatari e a pregiudicare le loro scelte economiche, poiché i consumatori
potrebbero essere indotti ad entrare in contatto con il tour operator in quanto attratti
anche da quegli immobili di cui loperatore pubblicitario non ha leffettiva
disponibilità e che, quindi, non è in grado di fornire.
La lesione della libertà di determinazione economica dei consumatori prescinde
dalla effettiva conclusione di contratti di locazione riguardanti gli immobili
in questione e dall’eventuale danno ad essi derivante dalla sostituzione degli
appartamenti prescelti con altri effettivamente disponibili. Infine, nella
memoria difensiva, XYZ ha affermato di aver pubblicizzato in buona fede gli appartamenti del segnalante,
pur non avendo da questi ricevuto alcuna conferma scritta della cessione in locazione
degli immobili, in quanto la società è solita pubblicare i propri cataloghi anche
parecchi mesi in anticipo rispetto ai periodo cui essi si riferiscono. Tuttavia, ai fini
della normativa sulla pubblicità ingannevole, risulta irrilevante lo stato di buona o
mala fede in cui versa loperatore pubblicitario, stante il carattere oggettivo
attribuito allillecito pubblicitario.
RITENUTO,
pertanto, in conformità al parere dellAutorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame appare idoneo ad indurre in errore
i consumatori in relazione alla effettiva disponibilità dei beni pubblicizzati in capo
alloperatore pubblicitario, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento
economico;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento,
costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto
Legislativo n. 74/92, e ne vieta lulteriore diffusione.
L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del
Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a cinque
milioni di lire.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel
Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai
sensi dell'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro
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