Law Firm Italy

Studio Legale
commerciale - privacy - contratti - marchi - pubblicità

NewsLetter
Per ricevere gratuitamente la NewsLetter di Infogiur inserite il vostro indirizzo
e-mail:
 
Clicca qui

informativa privacy
 

 

 

PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA
Provvedimento n. 10173 ( PI3422 )
 

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre 2001;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data 18 giugno 2001, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio pubblicitario contenuto nel catalogo diffuso via internet, a partire dal dicembre 2000, dalla società XYZ Ltd (di seguito XYZ), sul sito www.XYZ.co.uk, e relativo ad una serie di appartamenti siti in Sardegna, offerti in locazione stagionale dalla stessa società durante il periodo compreso fra maggio e settembre 2001.
Nella richiesta di intervento si lamenta che il messaggio segnalato offre in locazione due appartamenti di proprietà del segnalante, di cui l’operatore pubblicitario, in realtà, non avrebbe alcuna disponibilità.

2. Il messaggio
Il messaggio oggetto della richiesta d’intervento è stato pubblicato via Internet sul sito www.XYZ.co.uk nell’ambito di un catalogo on line che, accanto ad una descrizione storica e naturalistica delle località di vacanza proposte dall’operatore turistico XYZ (Creta, Palma di Maiorca, Sardegna, ecc.), fornisce informazioni relative ai costi e ai servizi offerti per l’affitto di ville e appartamenti.
In particolare, il messaggio denunciato è costituito da alcune illustrazioni fotografiche della residenza estiva “Villa Rosanna” sita in località Fuile Mare (Nuoro) e dalla descrizione dettagliata dell’ubicazione, della composizione e delle dotazioni dei due appartamenti della villa che vengono offerti in locazione. Seguono i prospetti dei prezzi settimanali di locazione praticati da maggio a settembre.

3. Comunicazione alle parti
In data 3 agosto 2001 è stato comunicato al richiedente e alla società XYZ, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo alla possibile induzione in errore dei consumatori circa l’effettiva disponibilità da parte della suddetta società degli appartamenti offerti in locazione.

4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto all’operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni circa l’effettiva disponibilità degli appartamenti di proprietà del segnalante offerti in locazione, il titolo giuridico sul quale tale disponibilità si fonda, le caratteristiche e le modalità di funzionamento del servizio offerto.
Con memoria difensiva, pervenuta in data 12 settembre 2001, XYZ ha fatto presente, in sintesi, quanto segue:
- XYZ è un importante tour operator, membro di riconosciute associazioni professionali; - nell’ottobre 2000, l’operatore ha preso contatti con il segnalante al fine di pubblicizzare, sui propri cataloghi, la locazione di due appartamenti e ha inviato sul posto un proprio addetto ad eseguire un servizio fotografico degli immobili; - la pubblicazione dell’annuncio di locazione nel catalogo diffuso via Internet è stata effettuata a partire dal dicembre 2000 sulla base dei suddetti contatti preliminari e in assoluta buona fede da parte dell’operatore. Una volta pervenuta la notizia, nel maggio 2001, che il segnalante aveva deciso di non concludere il contratto di locazione stagionale degli appartamenti in oggetto, la società provvedeva nel giugno successivo ad eliminarli dal catalogo on line. Infine, la società ha sottolineato di non avere alcun interesse a ospitare nella propria brochure appartamenti di cui non dispone, potendo usare il medesimo spazio pubblicitario in modo più redditizio per reclamizzare altri immobili.

5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché i messaggi oggetto della richiesta di intervento sono stati diffusi anche attraverso mezzi di telecomunicazione (sito Internet), in data 27 settembre 2001 è stato richiesto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Nel parere, pervenuto in data 19 ottobre 2001, la suddetta Autorità ha ritenuto il messaggio pubblicitario denunciato in contrasto con gli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del citato Decreto e, dunque, idoneo ad indurre in errore i suoi destinatari e a pregiudicarne il comportamento economico, sulla base delle seguenti considerazioni:
a) il messaggio in questione pubblicizza, come disponibili per la locazione estiva, immobili per i quali in realtà l’operatore pubblicitario non risulta avere alcun titolo giuridico a contrattare all’epoca della diffusione del messaggio, come peraltro ammesso dallo stesso operatore pubblicitario;
b) l’assenza di intenzionalità nella diffusione di dati non rispondenti alla realtà non rileva nella valutazione della decettività del messaggio pubblicitario, in quanto il parametro di tale valutazione è rappresentato dalla oggettività della induzione in errore prodotta dalla diffusione di dati e non veritieri.

6. Valutazioni conclusive
Il messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento, contenuto nel catalogo on line diffuso dal tour operator XYZ, è volto a promuovere la locazione estiva di due appartamenti siti in Sardegna, a Fuile Mare (Nuoro).
Il denunciante, nonché proprietario degli immobili, lamenta il fatto che l’operatore pubblicitario propone la locazione di prodotti di cui non risulta avere la disponibilità.
Dalle risultanze istruttorie emerge chiaramente che l’operatore pubblicitario ha inserito gli appartamenti in oggetto nell’ambito del proprio catalogo prima di aver ottenuto la effettiva disponibilità dei beni da parte del proprietario, in quanto i soli contatti preliminari intervenuti con il proprietario non avevano assunto, nel caso di specie, un carattere di definitività tale da autorizzare l’operatore pubblicitario a svolgere attività di promozione e locazione degli immobili in oggetto.
Da quanto detto, risulta che il messaggio in questione è idoneo ad indurre in errore i suoi destinatari e a pregiudicare le loro scelte economiche, poiché i consumatori potrebbero essere indotti ad entrare in contatto con il tour operator in quanto attratti anche da quegli immobili di cui l’operatore pubblicitario non ha l’effettiva disponibilità e che, quindi, non è in grado di fornire.
La lesione della libertà di determinazione economica dei consumatori prescinde dalla effettiva conclusione di contratti di locazione riguardanti gli immobili in questione e dall’eventuale danno ad essi derivante dalla sostituzione degli appartamenti prescelti con altri effettivamente disponibili. Infine, nella memoria difensiva, XYZ ha affermato di aver pubblicizzato in buona fede gli appartamenti del segnalante, pur non avendo da questi ricevuto alcuna conferma scritta della cessione in locazione degli immobili, in quanto la società è solita pubblicare i propri cataloghi anche parecchi mesi in anticipo rispetto ai periodo cui essi si riferiscono. Tuttavia, ai fini della normativa sulla pubblicità ingannevole, risulta irrilevante lo stato di buona o mala fede in cui versa l’operatore pubblicitario, stante il carattere oggettivo attribuito all’illecito pubblicitario.

RITENUTO,
pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame appare idoneo ad indurre in errore i consumatori in relazione alla effettiva disponibilità dei beni pubblicizzati in capo all’operatore pubblicitario, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a cinque milioni di lire.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro