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CIRCOLARE 10 dicembre
2002, n.9005
Bando per le incentivazioni in favore del commercio elettronico - Art. 103,
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e integrazioni di cui all'art. 21, comma 10,
della legge 5 marzo 2001, n. 57 (legge finanziaria 2001). (GU n. 303 del
28-12-2002- Suppl. Ordinario n.239)
(omissis)
1. Presentazione delle istanze
1.1. Le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono predisposte e
presentate, per ciascun progetto di investimento orientato allo
sviluppo delle attivita' di commercio elettronico, da un soggetto
promotore, in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti
all'iniziativa e candidate agli aiuti, ovvero anche direttamente da
una singola impresa.
Nel seguito si fara' riferimento al soggetto che
presenta l'istanza ai sensi del presente comma con la dizione
"soggetto promotore", anche in caso di singola impresa.
1.2. Nello svolgimento del procedimento amministrativo, il
soggetto promotore sviluppa la maggior parte dei rapporti con il
Gestore per conto delle imprese beneficiarie.
La figura del promotore
e' rivestita da imprese titolari di partita I.V.A., individuali o
societarie, anche aventi forma di cooperative, consorzi e societa'
consortili, societa' consortili miste tra imprese industriali,
commerciali e di servizi, consorzi di sviluppo industriale, centri
per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale, associazioni
imprenditoriali di categoria a carattere territoriale o nazionale
iscritte al repertorio economico e amministrativo delle Camere di
Commercio.
1.3. Sono soggetti eleggibili per gli aiuti le imprese titolari di
partita I.V.A., individuali o societarie, anche aventi forma di
cooperative, consorzi e societa' consortili, societa' consortili
miste tra imprese industriali, commerciali e di servizi, consorzi di
sviluppo industriale centri per l'innovazione e lo sviluppo
imprenditoriale, nel seguito chiamate: "imprese", con la sola
eccezione di quelle operanti nei settori per i quali non e'
applicabile la disciplina "de minimis" ai sensi dei vigenti
orientamenti UE in materia di aiuti di Stato, elencati nell'allegato
1 al presente bando.
1.4. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che, alla data di
sottoscrizione della domanda di prenotazione o di fruizione, sono
sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione
controllata.
1.5. La domanda, da redigere in conformita' al modello di cui
all'allegato 2, in distribuzione sul sito internet del Gestore
(www.mcc.it e
www.minindustria.it), sara' relativa ad un unico
progetto di investimento e sara' sottoscritta, con valore di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art.
47 del DPR 28.12.2000, n. 445, nella parte che attesta l'aderenza a
tutte le condizioni di legge e del presente bando, dal legale
rappresentante del soggetto promotore.
1.6. La domanda e' composta da una parte generale che identifica
il soggetto promotore ed illustra gli aspetti fondamentali del
progetto di investimento, con l'indicazione dell'impresa ovvero di
tutte le imprese facenti parte dell'aggregazione e richiedenti le
agevolazioni. Per ciascuna delle imprese dell'aggregazione, ovvero
per l'impresa che si presenta singolarmente, e' altresi' allegata una
scheda impresa (nel seguito chiamata: "scheda"), avente ugualmente
forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del
rispettivo legale rappresentante, con la quale viene attestata, per
la propria parte, l'aderenza dei fatti e delle circostanze
determinanti l'intervento agevolativo alle previsioni della legge e
del presente bando e l'ammontare dei costi del progetto di pertinenza
dell'impresa.
1.7. Alla domanda deve essere allegata dal soggetto promotore una
relazione di progetto relativa all'iniziativa delle imprese
richiedenti, contenente, in particolare, l'elencazione degli
investimenti previsti, con il dettaglio dei relativi costi, le finalita', gli obiettivi ed i tempi di realizzazione e di messa a
regime, con l'indicazione dei risultati economici attesi. A pena di
esclusione, l'istanza puo' essere presentata soltanto se completa di
tutti gli allegati, con particolare riferimento alla presenza della
relazione sopra indicata e delle schede-dichiarazione delle imprese
richiedenti.
2. Progetti e spese ammissibili
2.1. Il progetto di investimento, che in caso di aggregazione deve
riguardare tutte le imprese partecipanti, come esposto in sede di
domanda di agevolazione, deve mirare allo sviluppo per via
elettronica delle transazioni che le imprese richiedenti effettuato
tra di loro ovvero nei confronti di altre imprese, nonche' dei
consumatori finali, nei mercati interni o esteri.
2.2. Le spese ammissibili sono quelle effettuate, successivamente
alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente
bando, dall'impresa per la realizzazione del progetto il cui valore
non dovra' essere inferiore ad Euro 7.500,00. Le spese ammissibili
per le suddette attivita' sono quelle sostenute per l'acquisizione
di:
a) hardware e software per le finalita' specifiche di cui al
progetto;
b) consulenze specialistiche e sviluppo di applicativi per la
gestione delle nuove tecnologie, consulenze su organizzazione
logistica, sul marketing e sul controllo di qualita', per aumentare
la competitivita' e per la pubblicazione di informazioni commerciali
comuni, nonche' tutoraggio con un limite del 20% dell'investimento
complessivo, sia nella fase di progetto che nella fase di
realizzazione e di esercizio;
c) formazione del personale e spese per e-learning nel limite del
20% dell'investimento complessivo.
Tutte le spese devono essere debitamente fatturate secondo le
vigenti disposizioni in materia tributaria.
Nel caso di progetti gia' parzialmente realizzati, sono
ammissibili soltanto i costi che si riferiscono a spese che le
imprese devono ancora sostenere alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente bando; non sono agevolabili fatture
di acquisto di beni e servizi di cui siano avvenuti pagamenti, anche
in misura parziale, prima della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale.
Le spese sono ammissibili al netto delle imposte, spese notarili e
legali, interessi ed oneri accessori con eccezione delle spese per
imballo, trasporto, monitoraggio e collaudo.
2.3. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese per l'acquisto
diretto di beni nuovi di fabbrica e di servizi, nonche' le spese per
acquisto tramite leasing ovvero acquisti a rate ai sensi dell'art.
1523 del codice civile, inoltre, possono essere agevolati i canoni
per l'affitto di hardware e software; le spese di locazione
finanziaria nonche' le spese per acquisto a rate sono agevolabili
quando la durata del contratto di locazione o di acquisto a rate non
e' superiore a tre anni dalla data dei relativi contratti. Sono
ammissibili alle agevolazioni le dotazioni interne alle singole
imprese nel limite del 10% della spesa relativa ad ogni impresa e per
un importo che non ecceda Euro 5.000,00 e sempre che i beni vengano
destinati in via esclusiva o prevalente all'utilizzazione nell'ambito
del progetto.
2.4. L'hardware deve possedere il requisito di "nuova
fabbricazione".
2.5 Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando sono
revocate qualora l'impresa benefici dei contributi in c/capitale
previsti dall'art.103 della legge 388/2000, nonche' di qualsiasi
altra agevolazione pubblica, anche in forma di de-minimis,
riguardanti gli stessi beni e servizi.
3. Modalita' e procedure per la prenotazione delle agevolazioni
3.1. Agli interventi previsti dal presente bando si applica la
procedura automatica di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123. In tale ambito il Gestore accerta esclusivamente
la completezza e la regolarita' formale delle domande e relative
dichiarazioni, con riserva di effettuare successivi controlli ed
ispezioni, ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto legislativo n.
123/1998. Il Gestore provvede a predisporre i moduli di domanda
nonche' le schede dichiarazione e a renderli disponibili attraverso
la rete Internet.
3.2. Per la prenotazione delle agevolazioni e' necessario che il
soggetto promotore presenti una apposita domanda con allegata la
documentazione di cui ai precedenti punti 1.5, 1.6 e 1.7.
3.3. La domanda per la prenotazione delle agevolazioni deve essere
sottoscritta, nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', dal legale rappresentante, ovvero procuratore speciale,
del soggetto promotore; analogamente le schede devono essere
sottoscritte, nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', dal legale rappresentante, ovvero procuratore speciale,
delle imprese partecipanti al progetto.
3.4. La domanda deve essere presentata:
a) al Gestore presso la
sua sede legale sita in Via Piemonte n. 51, 00187 Roma, ovvero agli
uffici del Gestore tramite gli sportelli bancari indicati nell'elenco
allegato 7 alla presente circolare, mediante consegna diretta, a mano
o in via telematica con firma digitale, nel qual caso verra'
rilasciata ricevuta contenente la data di ricezione;
b) per
raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la data della
raccomandata varra' come data di consegna della domanda.
La domanda dovra' essere presentata, pena la nullita', non prima
di 60 giorni successivi alla data di pubblicazione della presente
circolare nella Gazzetta Ufficiale e non oltre 90 giorni dalla data
di inizio per la validita' della domanda.
3.5. Entro 60 giorni dalla data termine di chiusura del bando il
Gestore, previa verifica della regolarita' formale delle domande e
della documentazione, tenuto conto della disponibilita' delle
risorse, consegnera' i dati al Ministero delle attivita' produttive
che emana il decreto di prenotazione dell'agevolazione, che tiene
conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, del quale e'
data comunicazione scritta al soggetto promotore. Nel caso di esubero
delle richieste presentate nel medesimo giorno rispetto alle residue
disponibilita' del giorno precedente, e' disposta la riduzione
pro-quota dell'agevolazione.
3.6. Qualora la domanda sia viziata o priva di uno o piu'
requisiti disposti dalla normativa vigente, ovvero siano esaurite le
risorse per la prenotazione dell'agevolazione, il Ministero delle
attivita' produttive, su comunicazione del Gestore rende noto entro
60 giorni dalla termine di chiusura del bando al soggetto promotore
il diniego all'intervento. Sono, inoltre, motivi di esclusione dalla
prenotazione delle agevolazioni:
a) l'incompletezza della domanda nonche' dei moduli di cui agli
allegati 2 e 3 nonche' alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
prescritti e degli impegni conseguenti, la non conformita' degli
elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarita' della
medesima in relazione alle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28.dicembre 2000, n. 445;
b) l'utilizzo di modulistica non conforme a quella distribuita dal
Gestore e/o dal Ministero.
4. Modalita' e procedure per la fruizione delle agevolazioni
4.1. Nel limite massimo di 14 mesi dalla data del decreto di
prenotazione delle risorse, il progetto deve essere totalmente
completato, intendendosi per tale l'integrale fornitura, messa in
esercizio dei beni e servizi ammessi all'agevolazione. Entro tale
termine devono essere effettuati i pagamenti nella misura non
inferiore all'80 per cento dei costi ammessi alle agevolazioni. Si
considerano ammissibili all'intervento:
a) beni materiali: quando sono interamente fatturati, consegnati e
installati;
b) beni immateriali, servizi e consulenza: quando siano
"consegnati",condizione che deve risultare da apposito verbale di
consegna riferito al contratto fatturati e pagati.
Il verbale di
consegna deve fare riferimento a documentazione tecnica sufficiente a
comprovare la natura delle prestazioni, l'inerenza con l'attivita'
esercitata ed il loro sviluppo.
4.2. In caso di hardware e software acquistati mediante locazione
finanziaria o acquistati a rate ai sensi dell'art. 1523 del codice
civile l'agevolazione e' calcolata sull'ammontare della fattura di
vendita o sul prezzo di listino del bene e non puo' essere superiore
ai canoni o alle rate pagate nei 14 mesi successivi alla data del
decreto di prenotazione delle risorse.
4.3. Nel caso di hardware e software presi in affitto,
l'agevolazione sara' calcolata sul costo totale dei canoni in affitto
relativi a tre anni, nel limite massimo del prezzo di listino del
bene. L'ammontare dei canoni pagati nei 14 mesi successivi alla data
del decreto di prenotazione delle risorse, non deve essere inferiore
all'importo dell'agevolazione effettivamente spettante sul costo
totale.
4.4. Per la quantificazione in euro dei pagamenti in valuta
estera, il controvalore e' ottenuto sulla base del cambio utilizzato
dall'istituto bancario tramite il quale viene eseguita la
transazione, nel giorno di effettivo pagamento; il cambio deve essere
comunque indicato sulla contabile bancaria ovvero su analogo supporto
probante da conservare per i controlli del caso. Sono esclusi
dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni.
4.5. In ogni caso il soggetto promotore e' tenuto a presentare
entro e non oltre sei mesi dalla data termine del progetto alla sede
legale del Gestore la dichiarazione-domanda per la fruizione delle
agevolazioni con allegata la scheda o le schede in caso di
aggregazione di imprese, nonche' la relazione di cui al successivo
punto
4.7. Allo scadere dei sei mesi qualora il soggetto promotore
non abbia provveduto alla presentazione della dichiarazione-domanda
di fruizione il Gestore propone la revoca dell'agevolazione al
Ministero il quale procede all'emanazione del conseguente decreto.
4.6. La dichiarazione-domanda di fruizione delle agevolazioni cosi' come le schede delle imprese devono essere redatte e
sottoscritte, con modalita' del tutto analoghe a quelle previste per
la domanda di prenotazione delle agevolazioni, secondo gli schemi
obbligatori riportati rispettivamente negli allegati 4 e 5 al
presente bando. Anche per la fase di fruizione, il Gestore e/o il
Ministero rendera' disponibili i moduli per consentire una agevole e
spedita trattazione delle informazioni.
4.7. Alla dichiarazione-domanda di fruizione deve essere allegata
copia della documentazione contabile comprovante l'investimento
realizzato, una relazione che indichi i tempi di messa a regime ed i
risultati economici attesi nonche' una perizia giurata asseverata in
cancelleria resa da professionista, estraneo all'impresa, iscritto
all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale, attestante la coerenza
tecnico-economica del progetto e la piena funzionalita' dello stesso,
sia per quanto riguarda la realizzazione degli investimenti, che per
l'esercizio delle attivita' di commercio elettronico.
4.8. Previa verifica del Gestore, circa la regolarita' formale
della dichiarazione-domanda di fruizione, e' disposta l'erogazione
del 90% dell'agevolazione, in unica soluzione nel limite delle
risorse prenotate.
4.9. Nell'ambito del medesimo progetto possono essere autorizzate
dal Ministero rideterminazioni degli importi spettanti a ciascuna
delle imprese, a fronte sia di variazioni in corso d'opera della
ripartizione dei costi da ciascuna sostenuti nonche' variazioni del
numero di imprese partecipanti alla realizzazione del progetto ovvero
possono essere ammessi subentri al posto delle imprese originarie fra
i componenti l'aggregazione, purche' le variazioni non diano luogo al
superamento degli importi totali prenotati per l'intero progetto e
nel rispetto della regola del de-minimis; possono essere altresi'
autorizzate variazioni nelle voci di spesa purche' rientranti tra
quelle agevolabili e tali da non alterare la natura del progetto
finalizzato allo sviluppo telematico del commercio elettronico.
4.10. Entro i primi due esercizi successivi alla data termine del
progetto l'impresa puo' chiedere il saldo dell'agevolazione concessa
a condizione che abbia conseguito un risultato in termini economici
non inferiore agli obiettivi previsti con la domanda di prenotazione
delle risorse. Decorso il predetto termine, in assenza di domanda di
erogazione a saldo l'agevolazione viene confermata nell'importo gia'
erogato.
4.11. Ai fini della fruizione del saldo dell'agevolazione
concessa, e nei casi in cui non abbia conseguito nei primi due
esercizi successivi alla data termine del progetto il risultato di
cui al precedente punto 4.10 l'impresa e' tenuta a presentare alla
sede legale del Gestore la documentazione delle spese sostenute non
ancora trasmessa in fase di richiesta per l'erogazione del 90 per
cento dell'agevolazione, di cui al precedente comma 4.8.
4.12. I beni e servizi oggetto di intervento devono essere
mantenuti, in effettive condizioni di esercizio per le attivita' per
le quali sono stati concessi i benefici, per almeno un biennio
decorrente dalla data di invio della documentazione di spesa di cui
al precedente punto 4.11.
4.13. Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo,
riguardante beni e servizi per i quali e' stata chiesta e ottenuta
l'agevolazione, deve essere riportata, con scrittura indelebile,
anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura: "Bene
acquistato con il concorso delle provvidenze previste dall'articolo
103 commi 5 e 6 della legge 388/2000". La fattura che, a seguito di
controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non sara' considerata valida e determinera' la revoca della
corrispondente agevolazione.
5. Entita' delle agevolazioni
5.1. Al fine di favorire la piu' ampia diffusione delle
agevolazioni previste dall'art. 103 della legge 23 dicembre .2000, n.
388, per lo sviluppo delle attivita' di cui al precedente punto 2.1,
l'ammontare complessivo del credito d'imposta, da riconoscersi a
favore di ciascuna impresa partecipante, nei raggruppamenti composti
da 1 a 14 imprese, sara' pari al 50 per cento dei costi sostenuti e
documentati agevolabili da ciascuna impresa; nei raggruppamenti
composti da 15 imprese o piu', sara' pari al 60 per cento dei costi
sostenuti e documentati agevolabili. Si ricorda che la normativa del
de-minimis prevede che l'importo complessivo degli aiuti pubblici ad
una medesima impresa non puo' superare il limite di Euro 100.000,00
per un periodo di tre anni. Detto limite puo' essere raggiunto anche
tramite altre forme di sovvenzione pubbliche percepite dallo stesso
soggetto su diverse tipologie di investimento nell'ambito del
sopracitato periodo di tre anni.
6. Ispezioni e revoche
6.1 Il Gestore provvede, successivamente alla liquidazione delle
agevolazioni ad effettuare ispezioni a campione sulle imprese
beneficiarie per verificare la corrispondenza degli elementi esposti
e sulla base dei quali sono state messe a disposizione le
agevolazioni. A tal fine, le imprese beneficiarie si obbligano a
mantenere e mettere a disposizione del Gestore o del Ministero la
documentazione di supporto delle spese effettuate e dei relativi
pagamenti, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del
provvedimento di liquidazione.
6.2. Il Ministero puo' disporre approfondimenti ispettivi, anche
al di fuori di quelli effettuati dal Gestore, nel termine di cinque
anni dalla data del provvedimento di liquidazione.
6.3. Per la revoca delle agevolazioni e per il conseguente
recupero delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
6.4 Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' disponibile anche attraverso il
sito internet www.minindustria.it
Roma, 10 dicembre 2002
Il Ministro: Marzano
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