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Capo VII
GESTIONE DEI SERVIZI E DIRITTI

Art. 223.
Compiti
1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di proprieta' industriale e l'attivita' di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attivita' produttive promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia, nonche' con gli uffici nazionali della proprieta' industriale degli altri Stati, e provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresi' ai seguenti ulteriori compiti:
a) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettuali con particolare riferimento all'aggiornamento sullo stato della tecnica;
b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica amministrazione operante nel campo della proprieta' industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere la professione di consulente in proprieta' industriale;
c) promozione della cultura e dell'uso della proprieta' industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;
d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della proprieta' industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per l'analisi competitiva dell'Italia, in proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi internazionali;
e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non istituzionali a richiesta di privati, a condizione che siano compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa attribuito.
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.



Art. 224.
Risorse finanziarie
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento dei propri compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorita' con le risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione della spesa del Ministero delle attivita' produttive, con i corrispettivi direttamente riscossi per i servizi resi in materia di proprieta' industriale.
2. Il Ministero delle attivita' produttive provvede a corrispondere annualmente il cinquanta per cento dell'ammontare delle tasse di cui al comma 1 all'Ufficio europeo dei brevetti, cosi' come previsto dall'articolo 30 della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento dei propri compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente effettuati da organismi internazionali di proprieta' industriale ai quali l'Italia partecipa e con ogni altro provento derivante dalla sua attivita'.



Art. 225.
Diritti di concessione e di mantenimento
1. Per le domande presentate al Ministero delle attivita' produttive al fine dell'ottenimento di titoli di proprieta' industriale, per le concessioni, le opposizioni, le trascrizioni, il rinnovo e' dovuto il pagamento dell'imposta di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione, in relazione a ciascun titolo o domanda ed all'intervallo di tempo al quale si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda di registrazione internazionale di marchio, nella designazione posteriore o nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, e' fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per il deposito della concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.



Art. 226.
Termini e modalita' di pagamento
1. Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione governativa di cui al presente codice e' effettuato nei termini e nelle modalita' fissati dal Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto.



Art. 227.
Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta' industriale
1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta' industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento.
2. Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento e' ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare e' determinato per ciascun diritto di proprieta' industriale dal Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti annuali.
4. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.



Art. 228.
Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti
1. All'inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro delle attivita' produttive puo' concedere l'esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno l'inventore che intende mantenere in vigore il brevetto deve pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche quelli arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l'inventore non e' tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.



Art. 229.
Diritti rimborsabili
1. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda. Il diritto previste per il deposito di opposizione e' rimborsato in caso di estinzione dell'opposizione ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b).
2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero delle attivita' produttive. L'autorizzazione viene disposta d'ufficio quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda di registrazione o di brevetto definitivamente respinta o ad un ricorso accolto. In ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle attivita' produttive.
3. I rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle domande.



Art. 230.
Pagamento incompleto od irregolare
1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi di cui all'articolo 223 puo' ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.
2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell'interessato. Se l'istanza viene respinta, l'interessato puo' ricorrere alla commissione dei ricorsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione.
3. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprieta' industriale.
 

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