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Schema di
decreto del presidente della Repubblica concernente il regolamento con le
´disposizioni per la diffusione e uso della carta nazionale dei servizi'
(approvato dal Consiglio dei Ministri del 17
maggio 2003)
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per carta nazionale dei servizi, il documento rilasciato su supporto
informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle
pubbliche amministrazioni
b) per carta di identità elettronica, la carta d'identità elettronica di cui
all'articolo 36 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;
c) per dati anagrafici della persona, il nome, il cognome, il sesso, la data ed
il luogo di nascita, il luogo di residenza;
d) per dati identificativi della persona, i dati anagrafici e il codice fiscale;
e) per certificatore accreditato, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il certificatore
accreditato in Italia ovvero in altri stati membri dell'Unione europea ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/Ce;
f) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, organizzativo,
funzionale e di sicurezza informatica, ivi compresa ogni disposizione che ad
esse si applichi, relativa alle tecnologie e ai materiali da utilizzare per la
produzione e l'uso della carta nazionale dei servizi, definite con il decreto di
cui all'articolo 36, comma 5, del decreto del presidente della repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
g) per pubbliche amministrazioni, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, ed all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
l) per pagamenti informatici, il trasferimento in via telematica di fondi tra
privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati effettuato
secondo le modalità previste dalla vigente normativa;
m) per lista di emissione, l'elenco delle carte nazionali dei servizi emesse che
sono state segnalate al ministero dell'interno;
n) per lista di revoca, gli elenchi delle carte nazionali dei servizi che sono
state segnalate al ministero dell'interno come emesse e che sono sospese o
revocate dalle amministrazioni emittenti;
o) per utenti, dei servizi in rete delle pubbliche amministrazioni, i cittadini,
i contribuenti e gli assistiti;
p) per certificato di autenticazione, l'attestato elettronico che assicura
l'autenticità delle informazioni necessarie per l'identificazione in rete del
titolare della carta nazionale dei servizi;
Art. 2
(Rilascio della carta nazionale dei servizi)
1. La carta nazionale dei servizi, in attesa della carta d'identità elettronica,
è emessa al fine di anticiparne le funzioni di accesso ai servizi in rete delle
pubbliche amministrazioni; all'emissione provvedono, su richiesta del soggetto
interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla, secondo le
modalità e le caratteristiche definite dal presente decreto, ove non
diversamente disposto con decreto del presidente del consiglio dei ministri,
emanato ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto del presidente della
repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dalle regole tecniche di cui all'articolo
36, comma 5 del citato decreto del presidente della repubblica, 28 dicembre
2000, n. 445.
2. Al momento dell'emissione, l'amministrazione si accerta se l'utente sia in
possesso o meno della carta di identità elettronica. In caso negativo,
l'amministrazione emette la carta nazionale dei servizi.
3. L'amministrazione emittente effettua, sulla base della normativa vigente, la
verifica dei dati identificativi della persona, rilascia la carta nel rispetto
delle regole tecniche di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed invia i dati anagrafici,
il codice numerico identificativo della carta, la data del rilascio e la data di
scadenza al ministero dell'interno, Centro nazionale per i servizi demografici -
Indice nazionale delle anagrafi.
4. Al fine di aggiornare i dati dell'Indice nazionale delle anagrafi, il
ministero dell'interno, Centro nazionale per i servizi demografici - Indice
nazionale delle anagrafi, procede alla convalida dei dati anagrafici inviati ai
sensi del comma 3; nel caso in cui le informazioni anagrafiche ricevute non
siano corrette, segnala all'amministrazione emittente la necessità di attivarsi
nei confronti del cittadino per interdire o correggere la carta nazionale dei
servizi emessa.
5. Un utente in possesso della carta d'identità elettronica non può più chiedere
il rinnovo della carta nazionale dei servizi se titolare della stessa.
6. L'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale dei servizi
è a carico delle singole amministrazioni che le emettono.
Art. 3
(Caratteristiche della carta nazionale dei servizi)
1. La carta nazionale dei servizi deve contenere un certificato di
autenticazione, le cui caratteristiche sono stabilite dalle regole tecniche di
cui all'articolo 36, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, rilasciato da un certificatore accreditato.
2. La carta nazionale dei servizi deve contenere:
a) dati identificativi della persona;
b) codice numerico di identificazione della carta, nonché le date del suo
rilascio e della sua scadenza.
3. La carta nazionale dei servizi riporta impresso, in modo leggibile, sul
dorso, la dicitura ´Carta nazionale dei servizi' ed il nome della pubblica
amministrazione che l'ha emessa.
Art. 4
(Dati eventuali della carta nazionale dei servizi)
1.La carta può contenere eventuali indicazioni di carattere individuale
generate, gestite e distribuite dalle pubbliche amministrazioni per attività
amministrative e per l'erogazione dei servizi al cittadino, cui si può accedere
tramite la carta, salve le limitazioni di cui all'articolo 22 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
Art. 5
(Validità temporale e utilizzo della carta nazionale dei servizi)
1. La carta nazionale dei servizi ha validità fino ad un massimo di sei anni
dalla data del rilascio.
2. Tutte le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono
consentirne l'accesso ai titolari delle carta nazionale dei servizi
indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio.
Art. 6
(Procedure di interdizione dell'operatività elettronica in caso di smarrimento o
furto della carta nazionale dei servizi)
1. Le procedure di interdizione dell'operatività della carta nazionale dei
servizi in caso di smarrimento o di furto sono contenute nelle regole tecniche
di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto del presidente della repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
Art. 7
(Pagamenti informatici)
1. La carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per i pagamenti
informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto
previsto dall'articolo 36, commi 4 e 5, del decreto del presidente della
repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 8
(Ulteriori attività connesse al rilascio della carta nazionale dei servizi)
1. Il ministero dell'interno, successivamente alla ricezione dei dati di cui
all'articolo 2, comma 3, verifica sull'Indice nazionale delle anagrafi la
correttezza delle informazioni anagrafiche ricevute. Nel caso in cui le
informazioni anagrafiche ricevute non siano presenti nell'Indice nazionale delle
anagrafi, il ministero dell'interno provvede ad inserirle nell'Indice nazionale
delle anagrafi e ad inserire il codice numerico e le date di rilascio e scadenza
nella lista di emissione per il tramite del comune di residenza
dell'interessato.
2. Le liste di revoca sono accessibili in via telematica secondo le regole
tecniche di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto del presidente della
repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie definisce le iniziative atte a migliorare il sistema dei servizi,
accessibile in rete, delle pubbliche amministrazioni ed effettua controlli di
qualità sulle procedure e sui dati utilizzati per l'emissione delle carte
nazionali dei servizi e, se del caso, richiede all'amministrazione emittente
eventuali modifiche.
Art. 9
(Disposizione finale)
1. Le pubbliche amministrazioni possono rilasciare la carta nazionale dei
servizi dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 36, comma 5,
del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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