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REGOLAMENTO (CE) N. 422/2004 DEL CONSIGLIO del 19 febbraio 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario
(Testo rilevante ai fini del SEE)


IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ,
considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario , ha posto in essere una protezione uniforme di questo segno nell'insieme degli Stati membri tramite una registrazione comunitaria. Tale regime ha soddisfatto ampiamente le aspettative degli utenti. Esso ha inoltre prodotto un effetto positivo sulla concreta realizzazione del mercato interno.
(2) Il funzionamento del sistema ha permesso di individuare alcuni aspetti che consentirebbero di chiarirlo e completarlo ulteriormente permettendo di migliorare l'efficacia del sistema, accrescerne il valore aggiunto e prevenire fin d'ora le conseguenze di future adesioni senza tuttavia modificare nella sostanza il sistema, che si è rivelato perfettamente valido rispetto agli obiettivi stabiliti.

(3) È opportuno far sì che il sistema del marchio comunitario sia accessibile a tutti gli utenti, senza condizioni di reciprocità, equivalenza e/o nazionalità, favorendo così anche gli scambi del mercato mondiale. Tali condizioni rendono il sistema complicato, poco flessibile e inefficiente. Inoltre, la linea seguita in merito dal Consiglio per il nuovo sistema sui disegni comunitari è stata quella della flessibilità.
(4) Allo scopo di razionalizzare la procedura il sistema di ricerca dovrebbe essere modificato. Dovrebbe essere mantenuto obbligatorio per i marchi comunitari, mentre dovrebbe essere reso facoltativo, subordinatamente al pagamento di una tassa, per la ricerca nei registri dei marchi degli Stati membri che hanno notificato la propria decisione di effettuare tale ricerca. Inoltre dovrebbero essere previste delle misure intese a migliorare la qualità delle relazioni di ricerca, assicurando una loro maggiore omogeneità tramite l’utilizzazione di un modulo standard e la fissazione dei relativi contenuti essenziali.

(5) Dovrebbero essere presi alcuni provvedimenti per fornire alle Commissioni di ricorso ulteriori mezzi per abbreviare i tempi delle decisioni e migliorare il loro funzionamento.

(6) L'esperienza acquisita con l'applicazione del sistema ha dimostrato che è possibile migliorare alcuni aspetti della procedura. Dovrebbero perciò essere modificati alcuni punti ed esserne inseriti altri per offrire agli utenti un prodotto di maggior qualità e sempre competitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 40/94 è così modificato:

1) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5
Titolari del marchio comunitario
Possono essere titolari di marchi comunitari le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico.»

2) All'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunta la lettera k) seguente:

«k) i marchi che contengono o consistono in una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata conformemente al regolamento (CEE) n. 2081/92 corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica.»


3) All'articolo 8, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«4. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se ed in quanto, conformemente a una normativa comunitaria o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno.»

4) L'articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Articolo 21
Procedura di insolvenza
1. La sola procedura d'insolvenza nella quale un marchio comunitario può essere incluso è quella che è stata avviata nello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore.
Tuttavia se il debitore è un'impresa di assicurazione o un ente creditizio quali definiti rispettivamente nelle direttive 2001/17/CE (*) e 2001/24/CE (**) la sola procedura d'insolvenza nella quale un marchio comunitario può essere incluso è quella che è stata avviata nello Stato membro in cui detta impresa o ente è stato autorizzato.
2. In caso di comproprietà di un marchio comunitario, il paragrafo 1 si applica alla quota del comproprietario.
3. Quando un marchio comunitario è incluso in una procedura di insolvenza, a richiesta dell'autorità nazionale competente questo fatto viene iscritto nel registro e pubblicato nel bollettino dei marchi comunitari di cui all'articolo 85.

(*) Direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28).
(**) Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).»

5) All'articolo 25, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le domande di cui al paragrafo 2 non pervenute all'Ufficio entro il termine di due mesi dalla data del deposito si considerano presentate alla data in cui la domanda è pervenuta all'Ufficio.»

6) All'articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il titolare di un marchio comunitario, titolare di un marchio anteriore identico registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux, o di un marchio anteriore identico che sia stato oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato il marchio anteriore o contenuti in essi, può avvalersi della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale esso è stato registrato.»

7) All'articolo 36, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) se la domanda di marchio comunitario soddisfa le condizioni stabilite dal presente regolamento e quelle stabilite dal regolamento di esecuzione.»

8) L'articolo 37 è soppresso.

9) L'articolo 39 è sostituito dal seguente:
«Articolo 39
Ricerca
1. Dopo aver fissato la data di deposito di una domanda di marchio comunitario, l'Ufficio redige una relazione di ricerca indicando i marchi comunitari anteriori e le domande anteriori di marchio comunitario, da esso scoperti, che possano essere invocati ai sensi dell'articolo 8 contro la registrazione del marchio comunitario richiesto.
2. Se al momento del deposito di una domanda di marchio comunitario il richiedente chiede che sia predisposto anche un rapporto di ricerca da parte degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e se è stata pagata la relativa tassa di ricerca nel termine previsto per il pagamento della tassa di deposito, l'Ufficio, non appena ha fissato la data di deposito della domanda di marchio comunitario, ne trasmette copia all'ufficio centrale della proprietà industriale di ogni Stato membro che gli ha notificato la sua decisione di effettuare, per le domande di marchio comunitario, una ricerca nel proprio registro dei marchi.
3. Ogni ufficio centrale della proprietà industriale di cui al paragrafo 2 comunica all'Ufficio, entro due mesi dalla data nella quale ha ricevuto la domanda di marchio comunitario, una relazione di ricerca che elenca i marchi nazionali anteriori e le domande anteriori di marchio da esso scoperti, che possano essere invocati ai sensi dell'articolo 8 contro la registrazione del marchio comunitario richiesto, o dichiara che la ricerca non ha rivelato l'esistenza di diritti di tal genere.
4. La relazione di ricerca di cui al paragrafo 3 è redatta utilizzando un modulo standard elaborato dall'Ufficio, sentito il consiglio di amministrazione. I contenuti essenziali di tale modulo sono definiti nel regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 157, paragrafo 1.
5. L'Ufficio paga ad ogni ufficio centrale della proprietà industriale un importo per ciascuna relazione di ricerca comunicata da detto ufficio conformemente al paragrafo 3. L'importo, uguale per ogni ufficio centrale, è fissato dal comitato del bilancio, con decisione presa con la maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri.
6. L'Ufficio trasmette senza indugio al richiedente del marchio comunitario la relazione di ricerca comunitaria nonché le relazioni di ricerca nazionali, se richieste, pervenute entro il termine previsto dal paragrafo 3.
7. All'atto della pubblicazione della domanda di marchio comunitario, che può avere luogo soltanto alla scadenza del periodo di un mese dalla data in cui l'Ufficio trasmette al richiedente le relazioni di ricerca, l'Ufficio informa della pubblicazione della domanda di marchio comunitario i titolari di marchi comunitari anteriori o di domande di marchio comunitario anteriori, citati nella relazione di ricerca comunitaria.»

10) L'articolo 40 è sostituito dal seguente:
«Articolo 40
Pubblicazione della domanda
1. Se i requisiti cui deve conformarsi la domanda di marchio comunitario sono soddisfatti ed è scaduto il termine di cui all'articolo 39, paragrafo 7, la domanda viene pubblicata, sempre che non sia stata respinta in conformità dell'articolo 38.
2. Se, dopo essere stata pubblicata, la domanda è respinta in conformità dell'articolo 38, la decisione di rigetto viene pubblicata quando ha carattere definitivo.»

11) Al titolo IV, il titolo della sezione quinta è sostituito dal seguente:
«RITIRO, LIMITAZIONE, MODIFICA E DIVISIONE DELLA DOMANDA.»

12) L'articolo seguente è inserito:
«Articolo 44 bis
Divisione della domanda
1. Il richiedente può dividere la domanda dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originale sarà oggetto di una o più domande divisionali. I prodotti o i servizi della domanda divisionale non possono sovrapporsi ai prodotti o ai servizi che restano nella domanda originale o sono contenuti in altre domande divisionali.
2. La dichiarazione di divisione non è ammissibile nei seguenti casi:
a) se, ove sia stata fatta opposizione alla domanda originale, tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto di tale opposizione, fino a quando la decisione della divisione di opposizione non sia passata in giudicato o fino all'abbandono del procedimento di opposizione;
b) nei periodi previsti dal regolamento di esecuzione.
3. La dichiarazione di divisione deve essere conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione.
4. La dichiarazione di divisione è soggetta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo l'avvenuto pagamento di tale tassa.
5. La divisione prende effetto alla data in cui viene trascritta nei fascicoli riguardanti la domanda originale conservati dall'Ufficio.
6. Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate in relazione alla domanda originale prima della data in cui la dichiarazione di divisione è pervenuta all'Ufficio, si considerano presentate o versate anche per la domanda o le domande divisionali. Le tasse debitamente pagate per la domanda originale prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili.
7. La domanda divisionale conserva la data di deposito nonché le date di priorità e di preesistenza della domanda originale.»

13) Il titolo del titolo V è sostituito dal seguente:
«DURATA, RINNOVO, MODIFICA E DIVISIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO.»

14) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 48 bis
Divisione della registrazione
1. Il titolare del marchio comunitario può dividere la registrazione dichiarando che alcuni prodotti o servizi compresi nella registrazione originale saranno oggetto di una o più registrazioni divisionali. I prodotti o i servizi della registrazione divisionale non possono sovrapporsi ai prodotti o ai servizi che restano nella registrazione originale o sono contenuti in altre registrazioni divisionali.
2. La dichiarazione di divisione non è ammissibile:
a) se, ove sia stata presentata all'Ufficio una domanda di decadenza o nullità della registrazione originale, tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto della domanda di decadenza o nullità fino a quando la decisione della divisione di annullamento non sia passata in giudicato o il procedimento non si sia concluso in altro modo;
b) se, ove sia stata depositata una domanda riconvenzionale di decadenza o nullità nell'ambito di un'azione dinanzi a un tribunale dei marchi comunitari, tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto della domanda, fino a quando la menzione della sentenza del tribunale dei marchi comunitari non sia stata iscritta nel registro a norma dell'articolo 96, paragrafo 6.
3. La dichiarazione di divisione deve essere conforme alle disposizioni del regolamento d'esecuzione.
4. La dichiarazione di divisione è soggetta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo l'avvenuto pagamento di tale tassa.
5. La divisione prende effetto alla data di iscrizione nel registro.
6. Tutte le richieste e le domande effettuate e tutte le tasse versate in relazione alla registrazione originale prima della data in cui la dichiarazione di divisione è pervenuta all'Ufficio si considerano presentate o versate anche per la registrazione o le registrazioni divisionali. Le tasse debitamente pagate per la registrazione originale prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili.
7. La registrazione divisionale conserva la data di deposito nonché le date di priorità e di preesistenza della registrazione originale.»

15) All'articolo 50, paragrafo 1, la lettera d), è soppressa.

16) All'articolo 51, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7;»

17) All'articolo 52, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio comunitario è altresì dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore, in particolare:
a) del diritto al nome;
b) del diritto all'immagine;
c) del diritto d'autore;
d) del diritto di proprietà industriale;
secondo la normativa comunitaria o secondo il diritto nazionale che ne disciplina la protezione.»

18) All'articolo 56, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. La decisione dell'Ufficio riguardante la domanda di decadenza o di nullità, una volta divenuta definitiva, è annotata nel registro.»

19) L'articolo 60 è sostituito dal seguente:
«Articolo 60
Revisione delle decisioni in casi ex parte
1. Quando la parte che ha presentato ricorso è parte unica nel procedimento e l'organo la cui decisione è impugnata ritiene tale ricorso ammissibile e fondato, l'organo in questione deve accogliere le istanze del ricorrente.
2. Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso senza parere nel merito.»

20) L'articolo seguente è inserito:
«Articolo 60 bis
Revisione delle decisioni in casi inter partes
1. Se il procedimento oppone il ricorrente ad un'altra parte e se l'organo la cui decisione è impugnata ritiene tale ricorso ammissibile e fondato, esso deve accogliere le istanze del ricorrente.
2. Le istanze del ricorrente possono essere accolte solo se l'organo la cui decisione è impugnata notifica all'altra parte l'intenzione di accoglierle e quest'ultima accetta entro due mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica.
3. Se l'altra parte non accetta entro due mesi dalla data di ricezione della notifica indicata al paragrafo 2 che siano accolte le istanze del ricorrente e fornisce una dichiarazione in tal senso, ovvero non fornisce alcuna dichiarazione entro il termine stabilito, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito.
4. Tuttavia se l'organo la cui decisione è impugnata non ritiene il ricorso ammissibile e fondato entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi, esso, invece di prendere i provvedimenti di cui ai paragrafi 2 e 3, deferisce il ricorso immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito.»

21) L'articolo seguente è inserito:
«Articolo 77 bis
Cancellazione o revoca
1. Qualora l'Ufficio effettui un'iscrizione nel registro o adotti una decisione che siano inficiate da un errore evidente nel procedimento, imputabile all'Ufficio, questo provvede alla cancellazione di tale iscrizione o alla revoca di tale decisione. Qualora vi sia una sola parte nel procedimento e l'iscrizione o l'atto ne ledano i diritti, la cancellazione o la revoca sono disposte anche se l'errore non era evidente alla parte.
2. La cancellazione dell'iscrizione o la revoca della decisione di cui al paragrafo 1 sono disposte, d'ufficio o su istanza di una delle parti nella procedura, dall'organo che ha effettuato l'iscrizione o adottato la decisione. La cancellazione o la revoca sono disposte entro sei mesi dalla data dell'iscrizione nel registro o dall'adozione della decisione, sentite le parti nella procedura nonché gli eventuali titolari di diritti sul marchio comunitario in questione che siano iscritti nel registro.
3. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di proporre ricorso ai sensi degli articoli 57 e 63, né la possibilità che, nelle forme ed alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 157, paragrafo 1, siano corretti gli errori linguistici o di trascrizione e gli errori manifesti nelle decisioni dell'Ufficio nonché gli errori imputabili all'Ufficio nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della registrazione.»

22) All'articolo 78, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti dal paragrafo 2, dall'articolo 42, paragrafi 1 e 3, e dall'articolo 78 bis.»

23) L'articolo seguente è inserito: «Articolo 78 bis
Prosecuzione del procedimento
1. Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio che non abbia rispettato un termine fissato nei confronti dell'Ufficio può ottenere, facendone richiesta, la prosecuzione del procedimento a condizione che al momento della richiesta l'atto omesso sia stato compiuto. La richiesta di prosecuzione del procedimento è ammissibile solo se è presentata entro due mesi dalla data di scadenza del termine non osservato. La richiesta si considera presentata soltanto dopo l'avvenuto pagamento della tassa di prosecuzione del procedimento.
2. Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 27, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 36, paragrafo 2, all'articolo 42, all'articolo 43, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 59, all'articolo 60 bis, all'articolo 63, paragrafo 5, all'articolo 78, all'articolo 108, nonché ai termini previsti dal presente articolo ed ai termini previsti dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 157, paragrafo 1, per rivendicare, successivamente al deposito della domanda, una priorità ai sensi dell'articolo 30, una priorità di esposizione ai sensi dell'articolo 33 o una preesistenza ai sensi dell'articolo 34.
3. L'organo competente a statuire sull'atto omesso decide sulla richiesta.
4. Se l'Ufficio accoglie la richiesta, le conseguenze dell'inosservanza del termine si considerano non avvenute.
5. Se l'Ufficio respinge la richiesta la tassa è rimborsata.»

24) All'articolo 81, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. La divisione di opposizione o la divisione di annullamento o la commissione di ricorso fissa l'importo delle spese da rimborsare a norma dei paragrafi precedenti quando tali spese si limitano alle tasse corrisposte all'Ufficio ed alle spese di rappresentanza. In tutti gli altri casi il cancelliere della commissione di ricorso o un membro del personale della divisione di opposizione o della divisione di annullamento fissa l'importo delle spese da rimborsare a richiesta di parte. Tale richiesta è ammissibile solo entro i due mesi successivi alla data in cui diventa definitiva la decisione per la quale è stata richiesta la fissazione delle spese. Su richiesta presentata entro il termine prescritto,

tale importo può essere riveduto con decisione della divisione d'opposizione o della divisione di annullamento o della commissione di ricorso.»


25) L'articolo 88 è così modificato:

a) al paragrafo 3 la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio o sede o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nella Comunità, possono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente.;»
b) è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. Il regolamento di esecuzione precisa se e a quali condizioni un dipendente debba depositare presso l'Ufficio una procura firmata da conservare agli atti.»

26) L'articolo 89 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) da mandatari abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio. Il regolamento di esecuzione precisa se e a quali condizioni i mandatari operanti dinanzi all'Ufficio debbano depositarvi una procura firmata da conservare agli atti.»
b) Al paragrafo 2, lettera c), la prima frase è sostituita dalla seguente:
«c) è abilitata a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro.»

27) All'articolo 96, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5.Si applica l'articolo 56, paragrafi 2, 3, 4 e 5.»

28) All'articolo 108, i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Se una domanda di marchio comunitario è considerata ritirata, l'Ufficio notifica tale fatto al richiedente fissandogli un termine di tre mesi dalla data della notifica per presentare un'istanza di trasformazione.
5. Se la domanda di marchio comunitario è ritirata o se il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti in seguito all'iscrizione di una rinuncia o al mancato rinnovo della registrazione, l'istanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data di ritiro della domanda di marchio comunitario o di cessazione degli effetti del marchio comunitario.
6. Se la domanda di marchio comunitario è respinta con una decisione dell'Ufficio o se il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti in seguito ad una decisione dell'Ufficio o di un tribunale del marchio comunitario, l'istanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data in cui tale decisione è divenuta definitiva.»

29) All'articolo 109, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'Ufficio controlla se la trasformazione richiesta soddisfa le condizioni del presente regolamento, in particolare dei paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 108 e del paragrafo 1 del presente articolo, nonché le condizioni formali del regolamento di esecuzione. Se tali condizioni sono soddisfatte, l'Ufficio trasmette l'istanza di trasformazione agli uffici della proprietà industriale degli Stati membri in essa menzionati.»

30) All'articolo 110, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ogni ufficio centrale della proprietà industriale al quale è trasmessa l'istanza di trasformazione può ottenere dall'Ufficio tutte le informazioni supplementari relative all'istanza atte a consentirgli di pronunciarsi sul marchio nazionale risultante dalla trasformazione.»

31) All'articolo 118, paragrafo 3, seconda frase, l'espressione entro «quindici giorni» è sostituita da «entro un mese» e, alla terza frase, l'espressione «entro un mese» è sostituita da «entro tre mesi».

32) All'articolo 127, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le divisioni di opposizione prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno uno deve avere una formazione di giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d'esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro.»

33) All'articolo 129 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le divisioni di annullamento prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno uno deve avere una formazione di giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d'esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro.»

34) L'articolo 130 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le commissioni di ricorso prendono le decisioni in sede di commissione composta da tre membri, di cui almeno due devono avere una formazione di giurista. In alcuni casi particolari le decisioni sono prese in commissione allargata, presieduta dal presidente delle commissioni di ricorso, o da un solo membro, che deve avere una formazione di giurista.»
b) i paragrafi seguenti sono aggiunti:
«3. Per stabilire i casi particolari di competenza della commissione allargata si terrà conto della difficoltà in diritto, dell'importanza della causa o di circostanze particolari che lo giustifichino. I casi citati possono essere attribuiti alla commissione allargata:
a) dall'organo delle commissioni di ricorso costituito ai sensi del regolamento di procedura delle commissioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3; o
b) dalla commissione che tratta la causa.
4. La composizione della commissione allargata e le regole per adirla sono stabilite in conformità del regolmento di procedura delle commissioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3.
5. Per stabilire i casi particolari di competenza di un solo membro si terrà conto della insussistenza di difficoltà delle questioni di diritto o di fatto sollevate, della importanza limitata della causa e dell'insussistenza di altre circostanze particolari. La decisione di attribuire una causa a un membro, nei casi citati, è presa dalla commissione che tratta la causa. Disposizioni più dettagliate sono stabilite nel regolamento di procedura delle commissioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3.»

35) L'articolo 131 è sostituito dal seguente:
«Articolo 131
Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso
1. Il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle singole commissioni sono nominati per un periodo di cinque anni secondo la procedura prevista all'articolo 120 per la nomina del presidente dell'Ufficio. Durante il periodo in cui sono in carica essi non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e sempreché la Corte di giustizia, adita dall'istituzione che li ha nominati, prenda una decisione in tal senso. Il mandato del presidente delle commissioni di ricorso e dei presidenti delle singole commissioni è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al loro pensionamento se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso del nuovo mandato.
Il presidente delle commissioni di ricorso ha in particolare poteri di gestione e di organizzazione, che consistono principalmente nel:
a) presiedere l'organo delle commissioni di ricorso incaricato di definire le regole e l'organizzazione del lavoro delle commissioni costituito ai sensi del regolamento di procedura delle commissioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3;
b) assicurare l'esecuzione delle decisioni di tale organo;
c) attribuire le cause ad una commissione sulla base dei criteri obiettivi fissati dall'organo delle commissioni di ricorso;
d) comunicare al presidente dell'Ufficio le esigenze di spesa delle commissioni, al fine di predisporne lo stato di previsione.
Il presidente delle commissioni di ricorso presiede la commissione allargata.
Disposizioni più dettagliate sono stabilite nel regolamento di procedura delle commissioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3.

2. I membri delle commissioni di ricorso sono nominati dal consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al loro pensionamento se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso del nuovo mandato.
3. I membri delle commissioni di ricorso non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e sempreché la Corte di giustizia, adita dal consiglio di amministrazione che agisce su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, sentito il presidente della commissione alla quale il membro appartiene, prenda una decisione in tal senso.
4. Il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle singole commissioni e i membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione.

5. Il presidente delle commissioni di ricorso nonché i presidenti e i membri delle singole commissioni di ricorso non possono essere esaminatori né membri delle divisioni di opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi e dei modelli comunitari o delle divisioni di annullamento.»

36) L'articolo 142 bis diventa articolo 159 bis.

37) All'articolo 150, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. All'articolo 39, i paragrafi da 3 a 6 si applicano mutatis mutandis.»

38) All'articolo 157, paragrafo 2, i punti 1 e 4 sono soppressi.


Articolo 2
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. I punti da 11 a 14, 21, da 23 a 26 e da 32 a 36 dell'articolo 1 si applicano a decorrere da una data stabilita dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, quando le necessarie misure di esecuzione saranno state adottate.
3. Il punto 9 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 10 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2004.
Per il Consiglio Il Presidente
M. McDOWELL