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Decreto - Legge 30 settembre 2003, n.
269
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici.
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2003, n.229 - Suppl. Ord.)
Articolo 50
Disposizioni per l'accelerazione della liquidazione dei rimborsi ai soggetti
erogatori di servizi sanitari nonché per il monitoraggio e controllo della spesa
sanitaria
1. In attesa della
realizzazione del processo sperimentale di utilizzazione della carta nazionale
dei servizi per le finalità stabilite dal comma 9 dell'Articolo 52 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, per una più rapida liquidazione dei rimborsi alle
farmacie, pubbliche e private, ai dispensari di farmaci aperti al pubblico, ai
laboratori di analisi e agli altri enti erogatori di servizi sanitari nonché di
un più attento monitoraggio e controllo della spesa pubblica nel settore
sanitario, il ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il
ministro della Salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, approva, entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il modello di ricetta
medica a lettura ottica di cui all'allegato disciplinare del decreto del
ministro della Sanità 11 luglio 1988, n. 350, valido per il Ssn a decorrere dal
sesto mese successivo alla data della sua approvazione; il ministero
dell'Economia e delle finanze cura altresì la stampa e la consegna delle ricette
ai medici del Ssn che operano sull'intero territorio nazionale. Nelle ricette è
riportato, in aggiunta alle nomenclature ovvero agli spazi di compilazione dei
dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, un codice a barre recante
i dati di identificazione dei medici del Ssn e delle rispettive Aa.Ss.Ll. di
appartenenza. Nella compilazione della ricetta è sempre riportato il codice
fiscale dell'assistito, anche in formato codice a barre. Detto codice sarà
rilevabile, superato il periodo di prima applicazione, attraverso apposita
tessera.
2. In occasione della spedizione della ricetta, le farmacie, pubbliche e
private, e i dispensari di farmaci aperti al pubblico, dal sesto mese successivo
alla data di approvazione del modello di cui al comma 1, nonché i laboratori di
analisi e gli altri enti erogatori di servizi sanitari, a partire dal decimo
mese successivo alla predetta approvazione, effettuano la rilevazione ottica
della ricetta e l'invio della sua immagine al ministero dell'Economia e delle
finanze. La rilevazione dell'immagine della ricetta ed il suo invio al ministero
dell'Economia e delle finanze è effettuata con cadenza giornaliera, non oltre le
ventiquattro ore dal momento della spedizione della ricetta; in caso di
interruzione accidentale del servizio di trasmissione dati, l'invio
dell'immagine avviene entro le ventiquattro ore successive dal momento del
ripristino del servizio.
3. Il ministero dell'Economia e delle finanze provvede, a sua cura e spese, ad
installare e rendere operativi, presso le farmacie, i dispensari, i laboratori e
gli altri enti di cui al comma 1, le apparecchiature ed i collegamenti
telematici occorrenti per la rilevazione ottica e l'invio delle immagini di cui
al comma 2. In nessun caso le apparecchiature consentono la raccolta o la
conservazione dei dati in ambiente residente dopo la conferma della ricezione
telematica dell'immagine della ricetta da parte del ministero dell'Economia e
delle finanze. Al momento della ricezione dell'immagine della ricetta, il
ministero dell'Economia e delle finanze, con modalità esclusivamente
automatiche, inserisce i dati da essa desumibili in archivi distinti e non
interconnessi, uno per ogni Regione o Provincia autonoma, in modo che sia
assolutamente separato il codice fiscale dell'assistito da tutti gli altri dati
desunti dall'immagine della relativa ricetta. In ogni caso, prima
dell'acquisizione del codice fiscale dell'assistito nel relativo archivio, il
ministero dell'Economia e delle finanze verifica, con modalità esclusivamente
automatica, attraverso l'anagrafe tributaria e sulla base dei parametri
integrativi o correttivi a tal fine eventualmente forniti dalle Regioni e dalle
Province autonome, il diritto di ciascun assistito alla prestazione sanitaria
economicamente agevolata, cancellando subito e in via definitiva il codice
fiscale dell'assistito che risulta privo di tale diritto. A questo fine, con
provvedimento dirigenziale del ministero dell'Economia e delle finanze, adottato
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabili i dati che il ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome,
le Aa.Ss.Ll. e il ministero del Lavoro e delle politiche sociali trasmettono al
ministero dell'Economia e delle finanze, con modalità telematica, nei trenta
giorni successivi alla data del predetto provvedimento.
4. Al ministero dell'Economia e delle finanze non è consentito trattare i dati
acquisiti nell'archivio relativo ai codici fiscali degli assisiti; allo stesso è
consentito trattare gli altri dati desunti dalle immagini delle ricette per
fornire mensilmente alle Regioni e alle Province autonome gli schemi di proposta
di rimborso dovuto alle farmacie, ai dispensari, ai laboratori e agli altri enti
erogatori di servizi sanitari. Gli arichivi di cui al comma 3 sono resi
disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle
Aa.Ss.Ll. di ciascuna Regione e Provincia autonoma per la verifica ed il
riscontro dei dati occorrenti alla liquidazione periodica delle somme spettanti,
ai sensi delle disposizioni vigenti, alle farmacie, pubbliche e private, ai
dispensari di farmaci aperti al pubblico, ai laboratori di analisi e agli altri
enti erogatori di servizi sanitari.
5. L'adempimento regionale, di cui all'Articolo 52, comma 4, lettera a), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005,
si ritiene rispettato dalle regioni e province autonome anche aderendo alle
disposizioni di cui al presente Articolo. Nel caso in cui le regioni e province
autonome provvedano ad attivare direttamente nel proprio territorio sistemi di
monitoraggio delle prescrizioni mediche, le stesse hanno l'obbligo di
trasmettere, con modalità telematica, al ministero dell'Economia e delle finanze
copia dei dati da esse acquisiti, così come stabilito dal decreto dirigenziale
di cui al comma 1 del presente Articolo.
6. Per le finalità di cui al presente Articolo è autorizzata la spesa di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero
dell'Economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
7. Il ministero dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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