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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2003, n.284
Regolamento  recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del mercato in materia di pubblicita'ingannevole e comparativa.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984,
in   materia   di  pubblicita'  ingannevole,  come  modificata  dalla
direttiva  97/55/CE  del  Parlamento  e  del Consiglio, del 6 ottobre
1997, al fine di includervi la pubblicita' comparativa;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee,  e  in  particolare l'articolo 41, il quale
prevede   i  criteri  di  delega  per  l'attuazione  della  direttiva
84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole;
  Vista  la  legge  5 febbraio  1999, n. 25, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita' europee, e in particolare gli articoli 1 e 2, i quali
prevedono  i  criteri  di  delega  per  l'attuazione  della direttiva
97/55/CE;
  Visto   il   decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n.  74,  come
modificato  dal  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n.  67, di
attuazione   della  direttiva  97/55/CE  al  fine  di  includervi  la
pubblicita'  comparativa ed in particolare l'articolo 7, comma 8, che
prescrive,  anche  per  la  pubblicita' comparativa, che la procedura
istruttoria  e'  stabilita  con  regolamento  da  emanarsi  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, in
modo  da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti
e la verbalizzazione;
  Ritenuto   di  dover  adeguare  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   10  ottobre  1996,  n.  627,  concernente  le  procedure
istruttorie   relative   all'applicazione   del  decreto  legislativo
25 gennaio  1992,  n.  74,  a  seguito delle modifiche introdotte dal
decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n. 67, di attuazione della
direttiva 97/55/CE, al fine di includervi la pubblicita' comparativa;
  Ritenuto  altresi',  di  dover  apportare al decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, ulteriori modifiche dirette
a  migliorare la trasparenza delle procedure adottate ed a rafforzare
i diritti di difesa delle parti del procedimento;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 maggio 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
  Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende:
    a) per  decreto  legislativo,  il  decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 74, e successive modificazioni;
    b) per  Autorita',  l'Autorita'  garante  della concorrenza e del
mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

      
                               Art. 2.
               Richiesta di intervento dell'Autorita'
  1.   I   concorrenti,   i  consumatori,  le  loro  associazioni  ed
organizzazioni,  il Ministro delle attivita' produttive, nonche' ogni
altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai
propri  compiti  istituzionali,  anche  su denuncia del pubblico, che
intendano  richiedere l'intervento dell'Autorita' al fine di ottenere
l'inibizione   degli   atti  di  pubblicita'  ingannevole  ovvero  di
pubblicita'   comparativa  illecita  o  della  loro  continuazione  o
l'eliminazione   degli  effetti,  ne  fanno  richiesta  per  iscritto
all'Autorita'.  La  relativa  domanda, debitamente sottoscritta, deve
contenere:
    a) nome,  cognome,  denominazione  o  ragione sociale, residenza,
domicilio o sede del richiedente;
    b) elementi  idonei  a consentire l'identificazione del messaggio
pubblicitario oggetto della richiesta, quali:
      1)  copia,  anche fotostatica, del messaggio, se la pubblicita'
e'  stata  diffusa  a  mezzo  stampa  o  stampati  in  genere, con le
indicazioni  necessarie  alla  individuazione  del mezzo, del luogo e
della data di diffusione;
      2)   copia   delle  pagine  del  sito  Internet  nel  quale  la
pubblicita'  e' stata diffusa, nonche' indicazione dell'indirizzo del
sito, del giorno e dell'ora del rilevamento;
      3) resoconto dettagliato della chiamata telefonica ricevuta, se
la   pubblicita'   e'  stata  diffusa  attraverso  il  telefono,  con
indicazione,  ove  possibile,  del luogo, del giorno e dell'ora della
chiamata, nonche' del numero telefonico che e' stato chiamato;
      4)  riproduzione  fotografica del messaggio con indicazione del
luogo  e  della  data  del  rilevamento,  se  la pubblicita' e' stata
diffusa mediante affissione;
      5)  indicazione  dell'emittente,  della  zona di emissione, del
giorno  e  dell'ora  della  diffusione,  se  la  pubblicita' e' stata
diffusa per radio o per televisione;
      6)  indicazione dell'esercizio o catena di esercizi commerciali
in cui avviene la diffusione, se la pubblicita' e' diffusa presso uno
o piu' punti vendita;
      7)  indicazioni  idonee a consentire l'individuazione di almeno
un  esercizio  in  cui  il  prodotto  e'  posto  in  vendita,  se  la
pubblicita'  e'  diffusa  esclusivamente attraverso le confezioni del
prodotto;
    c) indicazione  di  possibili  profili  di  ingannevolezza  della
pubblicita' o di illiceita' della pubblicita' comparativa;
    d) indicazione degli elementi di legittimazione alla richiesta.
  2. La richiesta presentata dal Ministro delle attivita' produttive,
ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2, del decreto legislativo, deve
contenere  gli  elementi  di  cui  alle  lettere b) e c) del comma 1,
mentre  le  richieste  presentate  da altre pubbliche amministrazioni
devono  contenere  anche  gli  elementi  di  cui  alla lettera d) del
medesimo comma 1.

      
                               Art. 3.
           Ufficio e persona responsabili del procedimento
  1.    L'ufficio   responsabile   del   procedimento   e'   l'unita'
organizzativa    competente   per   materia,   istituita   ai   sensi
dell'articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  2.  Responsabile  del  procedimento  e'  il dirigente preposto alla
unita'   di  cui  al  comma  1  od  altro  funzionario  dallo  stesso
incaricato.
  3.  Il  responsabile  del  procedimento  provvede  agli adempimenti
necessari per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria.

      
                               Art. 4.
                       Avvio del procedimento
  1.   Il   responsabile   del   procedimento  comunica  l'avvio  del
procedimento,   ai   sensi  dell'articolo 7,  comma  3,  del  decreto
legislativo,   al  committente  del  messaggio  pubblicitario  e,  se
conosciuto,   al  suo  autore,  nonche'  al  richiedente.  Quando  il
committente non e' conosciuto, il responsabile del procedimento fissa
un   termine   al   proprietario  del  mezzo  perche'  fornisca  ogni
informazione idonea ad identificarlo ovvero rivolge analoga richiesta
a qualunque soggetto, pubblico o privato, che possa fornirla.
  2. Se la richiesta e' irregolare od incompleta, il responsabile del
procedimento  ne  da' comunicazione al richiedente entro sette giorni
lavorativi   dal   suo   ricevimento,   indicando   le   cause  della
irregolarita'  o della incompletezza, ed assegnando un termine per la
regolarizzazione od il completamento.
  3.  Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 5),
6)  e  7),  se  non  e'  in  possesso del messaggio pubblicitario, il
responsabile  del  procedimento,  entro  sette  giorni lavorativi dal
ricevimento  della richiesta regolare e completa, pone in essere ogni
adempimento necessario per acquisirne copia.
  4.  Nella  comunicazione  di cui al comma 1 sono indicati l'oggetto
del  procedimento,  il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la
persona  responsabili  del procedimento, l'ufficio presso cui si puo'
accedere  agli  atti, la possibilita' di presentare memorie scritte o
documenti  ed  il termine entro cui le memorie ed i documenti possono
essere presentati.
  5.  Se  la  richiesta  di cui all'articolo 2 risulta manifestamente
infondata   od   inammissibile  per  difetto  di  legittimazione  del
richiedente  od  in caso di mancato rispetto del termine assegnato di
cui  al comma 2, l'Autorita' provvede alla sua archiviazione, dandone
comunicazione al richiedente.

      
                               Art. 5.
                      Termini del procedimento
  1.   Il   termine   per  la  conclusione  del  procedimento  e'  di
settantacinque  giorni,  decorrenti  dalla  data di ricevimento della
richiesta. Nei casi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, il termine
inizia  a  decorrere  dall'individuazione  del committente ovvero dal
ricevimento  della  richiesta regolarizzata o completata. Nei casi in
cui  alla  richiesta  di  intervento  di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  b), numeri 5), 6) e 7), non sia allegata copia del messaggio
pubblicitario,  il  termine  inizia  a decorrere dall'acquisizione da
parte dell'Autorita' di copia del messaggio stesso.
  2.  Il  termine  di  cui  al comma 1 e' prorogato una sola volta di
novanta giorni quando:
    a) siano  disposte,  ai sensi dell'articolo 8, comma 1, perizie o
consulenze ovvero siano richieste informazioni o documenti;
    b) l'Autorita'  richieda  all'operatore  pubblicitario,  ai sensi
dell'articolo  7,  comma  4, del decreto legislativo di fornire prove
sull'esattezza   materiale   dei   dati   di  fatto  contenuti  nella
pubblicita'.
  3.  Il termine di cui al comma 1 e' prorogato di centottanta giorni
nel  caso in cui l'operatore pubblicitario sia residente, domiciliato
od abbia sede all'estero.
  4.  Nel  caso di richiesta di parere dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni si applica l'articolo 12.
  5. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 13, l'Autorita' disponga
la  sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restano
sospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina e,
comunque,  per  un  periodo, non superiore a trenta giorni, stabilito
dall'Autorita'.

      
                               Art. 6.
                   Partecipazione al procedimento
  1.  I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche' i
portatori  di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati
cui puo' derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di
intervenire  nel  procedimento  in  corso,  inoltrando  apposito atto
scritto, debitamente sottoscritto, contenente:
    a) nome,   cognome,   denominazione   o  ragione  sociale,  sede,
residenza o domicilio del richiedente;
    b) l'indicazione   del   procedimento   nel   quale   si  intende
intervenire;
    c) l'indicazione dell'interesse ad intervenire.
  2.  Il  responsabile del procedimento, valutate la regolarita' e la
completezza dell'atto, comunica al richiedente che lo stesso puo':
    a) accedere agli atti del procedimento;
    b) presentare memorie scritte e documenti.

      
                               Art. 7.
                              Audizioni
  1.  Il  responsabile  del  procedimento, ove cio' sia necessario ai
fini  della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o
venga richiesto da almeno una delle parti, puo' disporre che le parti
siano  sentite  in  apposite audizioni nel rispetto del principio del
contraddittorio,   fissando  un  termine  inderogabile  per  il  loro
svolgimento.
  2.  Alle  audizioni  fissate  ai  sensi  del  comma  1  presiede il
responsabile  del  procedimento. Le parti possono farsi rappresentare
da  un  difensore o da una persona di loro fiducia che produce idoneo
documento attestante il proprio potere di rappresentanza.
  3. Dello svolgimento delle audizioni e' redatto verbale, contenente
le  principali  dichiarazioni delle parti intervenute alle audizioni.
Il   verbale   e'   sottoscritto,   al  termine  dell'audizione,  dal
responsabile  del  procedimento e dalle parti medesime. Quando taluna
delle  parti  non vuole o non e' in grado di sottoscrivere il verbale
ne e' fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo.
Al  termine  dell'audizione  e' consegnata una copia del verbale alle
parti intervenute che ne facciano richiesta.
  4.  Ai  soli  fini  della  predisposizione del verbale, puo' essere
effettuata registrazione su idoneo supporto delle audizioni.

      
                               Art. 8.
                        Perizie e consulenze
  1. Nel caso in cui l'Autorita' disponga perizie e consulenze, ne e'
data comunicazione alle parti del procedimento.
  2. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dal
responsabile del procedimento alle parti.
  3. I soggetti ai quali e' stato comunicato l'avvio del procedimento
e  quelli  intervenuti  ai  sensi  dell'articolo 6, possono nominare,
dandone  comunicazione  al  responsabile  del  procedimento,  un loro
consulente,  il  quale  puo'  assistere  alle  operazioni  svolte dal
consulente  dell'Autorita'  e presentare, nel termine di dieci giorni
dalla  comunicazione  di  cui  al comma 2, scritti e documenti in cui
svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

      
                               Art. 9.
                    Scelta dei consulenti tecnici
  1.   La  scelta  dei  periti  e  dei  consulenti  viene  effettuata
dall'Autorita'  tra le persone iscritte negli albi istituiti presso i
tribunali  ovvero  affidata  ad  universita' o centri di ricerca, che
designano   le  persone  ritenute  professionalmente  piu'  idonee  a
compiere l'accertamento tecnico richiesto.

      
                              Art. 10.
                          Onere della prova
  1.  Se  l'Autorita', ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo,  dispone  che  l'operatore  pubblicitario fornisca prove
sull'esattezza   materiale   dei   dati   di  fatto  contenuti  nella
pubblicita',   il   responsabile   del   procedimento  comunica  tale
provvedimento  alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti,
la motivazione della richiesta stessa ed il termine per la produzione
della prova.

      
                              Art. 11.
         Sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  7,  comma 3, del decreto legislativo,
l'Autorita',  in  caso  di  particolare urgenza, puo' disporre, anche
d'ufficio  e  con  atto  motivato,  la  sospensione della pubblicita'
ritenuta   ingannevole   o  della  pubblicita'  comparativa  ritenuta
illecita.
  2.  Quando  la  richiesta  di  sospensione  e' inoltrata da uno dei
soggetti  di  cui  all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento,
con  la  stessa  richiesta  originaria  di  intervento dell'Autorita'
ovvero  con  separata  istanza  in corso di procedimento, l'Autorita'
provvede   entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
richiesta di sospensione.
  3.  Il  responsabile del procedimento assegna alle parti un termine
per  presentare memorie. Trascorso detto termine, il responsabile del
procedimento rimette gli atti all'Autorita' per la decisione.
  4.  L'Autorita'  puo'  disporre  con  atto  motivato la sospensione
provvisoria  del  messaggio  pubblicitario  anche  senza acquisire le
memorie   delle   parti  quando  ricorrano  particolari  esigenze  di
indifferibilita' dell'intervento.
  5.   Il  responsabile  del  procedimento  comunica  alle  parti  le
determinazioni dell'Autorita'.
  6.  La  decisione  dell'Autorita'  di sospensione della pubblicita'
ritenuta   ingannevole   o  della  pubblicita'  comparativa  ritenuta
illecita  deve  essere  immediatamente eseguita a cura dell'operatore
pubblicitario.  Il  ricorso  avverso  il provvedimento di sospensione
dell'Autorita'  non sospende l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenuta
esecuzione del provvedimento di sospensione l'operatore pubblicitario
da' immediata comunicazione all'Autorita'.

      
                              Art. 12.
           Chiusura dell'istruttoria e richiesta di parere
          all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
  1.    Il   responsabile   del   procedimento,   allorche'   ritenga
sufficientemente  istruita la pratica, comunica alle parti la data di
conclusione  della  fase  istruttoria  e  indica loro un termine, non
inferiore  a  dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie
conclusive o documenti.
  2.  Conclusa  la fase istruttoria, il responsabile del procedimento
rimette  gli  atti  all'Autorita'  per  l'adozione  del provvedimento
finale.
  3.  Il  responsabile del procedimento, nei casi di cui all'articolo
7, comma 5, del decreto legislativo, prima dell'adempimento di cui al
comma  2  del presente articolo, richiede il parere all'Autorita' per
le  garanzie  nelle  comunicazioni, alla quale trasmette gli atti del
procedimento.   L'Autorita'   per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
comunica  il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta.
  4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato
il parere o senza che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
abbia  rappresentato  esigenze istruttorie, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato procede indipendentemente dall'acquisizione
del  parere stesso. Nel caso in cui l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di
cui  al  comma  3  ricomincia  a  decorrere,  per una sola volta, dal
momento della ricezione da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni delle notizie o dei documenti richiesti. Il decorso del
termine  del  procedimento,  fissato  ai  sensi  dell'articolo  5, e'
sospeso  fino  al  ricevimento, da parte dell'Autorita' garante della
concorrenza  e del mercato, del parere dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni o fino al termine ultimo per il suo ricevimento.

      
                              Art. 13.
                           Autodisciplina
  1.  I  soggetti che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo,  richiedono  la  sospensione  del  procedimento  dinanzi
all'Autorita',  devono  inoltrare  apposita  istanza,  fornendo prova
dell'esistenza    del    procedimento    dinanzi   all'organismo   di
autodisciplina,   con  le  indicazioni  idonee  ad  individuare  tale
organismo e l'oggetto del procedimento stesso.
  2.   Il   responsabile  del  procedimento,  ricevuta  l'istanza  di
sospensione  di  cui  al  comma  1,  ne da' comunicazione alle parti,
fissando   un  termine  per  la  presentazione  di  osservazioni.  Il
responsabile  del  procedimento  comunica  alle  parti  la  pronuncia
dell'Autorita'  sull'istanza.  Il  responsabile  del procedimento da'
altresi'  tempestiva  comunicazione alle parti della cessazione della
causa di sospensione.

      
                              Art. 14.
                      Decisione dell'Autorita'
  1.  Il  responsabile  del  procedimento  comunica  alle parti ed ai
soggetti  eventualmente intervenuti nel procedimento il provvedimento
finale dell'Autorita', che e' altresi' pubblicato, entro venti giorni
dalla sua adozione, nel bollettino di cui all'articolo 26 della legge
10 ottobre 1990, n. 287.
  2.  Il  provvedimento  finale dell'Autorita' contiene l'indicazione
del termine e del soggetto presso cui e' possibile ricorrere.

      
                              Art. 15.
                   Pubblicazione del provvedimento
                o di una dichiarazione rettificativa
  1.  L'Autorita',  quando  con  il  provvedimento  con  cui dichiara
l'ingannevolezza  della  pubblicita' o l'illiceita' della pubblicita'
comparativa  dispone,  ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo,  la  pubblicazione  della pronuncia, integralmente o per
estratto,  ovvero  di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese
dell'operatore  pubblicitario,  determina  il mezzo e le modalita' di
tali  adempimenti  ed  il  termine entro cui gli stessi devono essere
effettuati.  Copia  del  provvedimento  che  dispone la pubblicazione
della   pronuncia,  integralmente  o  per  estratto,  ovvero  di  una
dichiarazione  rettificativa, viene inviata al proprietario del mezzo
attraverso  il  quale  la  pubblicazione  deve  essere effettuata. La
dichiarazione   rettificativa   puo'  essere  disposta  in  forma  di
comunicazione   personale   quando   il  messaggio  pubblicitario  e'
indirizzato personalmente ai destinatari e questi sono determinabili.
  2.   Effettuata   la   pubblicazione   della   pronuncia   o  della
dichiarazione   rettificativa   di   cui   al  comma  1,  l'operatore
pubblicitario   ne   da'   immediata   comunicazione   all'Autorita',
trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell'elenco dei destinatari
cui  e'  stata  indirizzata  la  comunicazione individuale quando, ai
sensi   del   comma 1,  debba  essere  indirizzata  personalmente  ai
destinatari dell'originario messaggio pubblicitario.

      
                              Art. 16.
                            Comunicazioni
  1.   Le   comunicazioni  previste  dal  presente  regolamento  sono
effettuate  mediante  lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
consegna  a  mano  contro  ricevuta,  telefax con domanda di conferma
scritta di ricevimento ovvero telegramma. In caso di trasmissione per
telegramma,  i  documenti si considerano pervenuti al destinatario il
giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.
  2.  Al  richiedente  ed  ai  soggetti eventualmente intervenuti nel
procedimento   le   comunicazioni  vengono  effettuate  al  domicilio
indicato nella domanda. Al committente del messaggio pubblicitario e,
se  conosciuto,  al  suo  autore  le comunicazioni vengono effettuate
presso  l'ultima  residenza,  domicilio  o sede conosciuti o comunque
risultanti  da  pubblici  registri.  Se  le comunicazioni non possano
avere  luogo,  le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di un
avviso  nel  bollettino di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre
1990, n. 287. Una copia del bollettino e' tenuta a disposizione degli
interessati presso la sede dell'Autorita'.

      
                              Art. 17.
                        Abrogazione di norme
  1.   E'   abrogato  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 ottobre 1996, n. 627.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 11 luglio 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2003
  Ufficio  di  controllo  sugli  atti  dei  Ministeri delle attivita'
produttive, registro n. 4 Attivita' produttive, foglio n. 142.
 

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