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Diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

 

03/04/06
Con il D. lgs. 13 febbraio 2006 n. 118 viene recepita, a distanza di qualche anno, la direttiva 2001/84/CE relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle vendite successive dell'originale.

Il suddetto decreto modifica la Legge sul diritto d'autore, legge 22 aprile 1941, n. 633, introducendo alcune importati novità all'interno della sezione VI, capo II, titolo III, che ora viene denominata "Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti".

In particolare il nuovo art. 144, legge 633/1941, stabilisce che l'autore di un'opera d'arte ha diritto al compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell'opera stessa.

Il medesimo articolo precisa che per "vendita successiva", si deve intendere ogni vendita comunque effettuata che comporta l'intervento di operatori professionali quali case d'asta, gallerie d'arte, e qualsiasi commerciante di opere d'arte.

L'art. 145 poi indica cosa si intende per opera ai sensi dell'art. 144, ovvero le opere previste dall'art. 2 l.d.a. ed in genere i quadri, i collages, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro, le fotografie e gli originali dei manoscritti. Rientrano nel novero anche le copie prodotte in numero limitato purché siano numerate.

L'art. 147 stabilisce inoltre l'irrinunciabilità da parte dell'autore a tale diritto, e l'art. 148  fissa la durata dello stesso fino a settanta anni dalla morte dello stesso.

L'ammontare del suddetto compenso spettante all'autore viene indicato in percentuali suddivise per scaglioni di valore; si riporta di seguito una tabella riepilogativa:

Valore dell'opera Percentuale
prezzo inferiore a 3.000,00 euro 0 %
prezzo compreso tra 3.000,00 e 50.000,00 euro 4 %
prezzo compreso tra 50.000,01 e 200.000,00 euro 3 %
prezzo compreso tra 200.000,01 e 350.000,00 euro 1 %
prezzo compreso tra 350.000,01 e 500.000,00 euro 0,5 %
prezzo superiore a 500.000,00 0,25 %

Infine la vendita, qualora il prezzo sia superiore ai 3.000,00 euro deve essere necessariamente dichiarata alla SIAE, la quale provvede poi ad informare gli aventi diritto circa il compenso loro spettante.

Dott. Luigi Martin

 

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