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Diritto dell'autore di
un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
03/04/06
Con il
D. lgs. 13 febbraio 2006 n. 118 viene recepita,
a distanza di qualche anno, la direttiva 2001/84/CE relativa al diritto
dell'autore di un'opera d'arte sulle vendite successive dell'originale.
Il suddetto
decreto modifica la Legge sul diritto d'autore,
legge 22
aprile 1941, n. 633, introducendo alcune importati novità all'interno
della sezione VI, capo II, titolo III, che ora viene denominata "Diritti
dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti".
In particolare
il nuovo art. 144, legge 633/1941, stabilisce che l'autore di un'opera d'arte ha
diritto al compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione
dell'opera stessa.
Il medesimo
articolo precisa che per "vendita successiva", si deve intendere ogni vendita
comunque effettuata che comporta l'intervento di operatori professionali quali
case d'asta, gallerie d'arte, e qualsiasi commerciante di opere d'arte.
L'art. 145 poi
indica cosa si intende per opera ai sensi dell'art. 144, ovvero le opere
previste dall'art. 2 l.d.a. ed in genere i quadri, i collages, i dipinti, i
disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le
ceramiche, le opere in vetro, le fotografie e gli originali dei manoscritti.
Rientrano nel novero anche le copie prodotte in numero limitato purché siano
numerate.
L'art. 147
stabilisce inoltre l'irrinunciabilità da parte dell'autore a tale diritto, e
l'art. 148 fissa la durata dello stesso fino a settanta anni dalla morte
dello stesso.
L'ammontare del
suddetto compenso spettante all'autore viene indicato in percentuali suddivise
per scaglioni di valore; si riporta di seguito una tabella riepilogativa:
Valore dell'opera |
Percentuale |
prezzo inferiore a
3.000,00 euro |
0 % |
prezzo compreso tra
3.000,00 e 50.000,00 euro |
4 % |
prezzo compreso tra
50.000,01 e 200.000,00 euro |
3 % |
prezzo compreso tra
200.000,01 e 350.000,00 euro |
1 % |
prezzo compreso tra
350.000,01 e 500.000,00 euro |
0,5 % |
prezzo superiore a
500.000,00 |
0,25 % |
Infine la
vendita, qualora il prezzo sia superiore ai 3.000,00 euro deve essere
necessariamente dichiarata alla SIAE, la quale provvede poi ad informare gli
aventi diritto circa il compenso loro spettante.
Dott. Luigi Martin |