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E-mail aziendali:
il datore di lavoro può leggerle.
07/01/08
Non incorre nel reato di cui all’articolo 616 c.p. (violazione, sottrazione e
soppressione della corrispondenza) il datore di lavoro che legge le e-mail
aziendali dei propri dipendenti se esiste un regolamento dettato dall’impresa
che obbliga il dipendente a comunicare la password del pc e della casella di
posta elettronica al superiore gerarchico. Questo è quanto ha stabilito la V
sezione della Cassazione penale nella sentenza n. 47096 del 19 dicembre 2007.
L’art. 616 comma 1 c.p. punisce la condotta di “chiunque prenda cognizione del
contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o
distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una
corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte,
la distrugge o sopprime”.
Sicché, quando non vi sia sottrazione o distrazione, la condotta di chi si
limita a “prendere cognizione” è punibile solo se riguarda “corrispondenza
chiusa”.
La Corte, in particolare, afferma che la corrispondenza informatica può essere
qualificata come “chiusa”, ai sensi dell’articolo succitato, “solo nei
confronti di soggetti che non siano legittimati all’accesso dei sistemi
informatici di invio o di ricezione dei singoli messaggi”.
Pertanto, sostiene la Corte, deve ritenersi che la corrispondenza custodita in
un computer protetto da password è lecitamente conoscibile da parte di tutti
coloro che legittimamente dispongono della chiave informatica di accesso.
Testo integrale della sentenza Cassazione Penale, sez. V,
n. 47096/2007.
A.P.
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