|
E-commerce: recepita la
direttiva 2000/31/CE.
2/04/03
Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 marzo 2003 ha approvato il
decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2000/31/CE, fissando così
per l'Italia un quadro giuridico di riferimento per il commercio
elettronico,allineato con gli altri paesi dell'UE.
Le disposizioni contenute nella direttiva infatti regolano diversi profili delle
attività che vengono svolte attraverso lo strumento telematico, e fissano
importanti definizioni e principi di responsabilità per gli operatori del
settore.
Viene innanzitutto introdotto il
concetto di stabile organizzazione, nello specifico il decreto amplia il
portato originario della direttiva 2000/31, con riferimento alla figura del
"prestatore stabilito", ovverosia il prestatore che esercita effettivamente
un'attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo
indeterminato.
Il decreto precisa pure che la presenza e l'uso, e quindi il possesso, dei mezzi
tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono
di per sé uno stabilimento del prestatore. Ciò vuol dire che la presenza in un
luogo di un server ospitante un sito web o di attrezzature che permettono l'accesso alla rete non
valgono di per sé a qualificare una stabile organizzazione. (art. 2
Definizioni).
In ordine di importanza è d'uopo
proseguire l'analisi del decreto partendo da alcune precisazioni circa le
responsabilità dei providers in relazione ai vari tipi di attività
esercitata:
1) attività di mere conduit: consiste nel trasmettere, su una rete di
comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel
fornire un accesso alla rete di comunicazione, in questo caso il prestatore (provider)
non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso includono la
memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni
trasmesse, a condizione che questo serva solo alla trasmissione sulla
rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente
necessario a tale scopo. Viene quindi esplicitamente prevista l'assenza di un
obbligo di sorveglianza circa i dati trasmessi.
2) attività di caching: consiste nel trasmettere, su una rete di
comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il
prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e
temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più
efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a
condizione che:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un
modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e
utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per
disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto
che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente
sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un
organo giurisdizionale o un'Autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione
o la disabilitazione. Anche in questo caso viene esplicitamente prevista
l'assenza di un obbligo di sorveglianza del provider circa la
memorizzazione temporanea dei dati sul proprio server.
3) attività di hosting: consiste nella memorizzazione di informazioni
fornite da un destinatario del servizio, il prestatore (provider) non è
responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del
servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o
l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non
sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità
dell'attività o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle Autorità
competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per
disabilitarne l'accesso.
Le disposizioni non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto
l'Autorità o il controllo del prestatore.
In questo caso, come nei precedenti, pur essendo escluso un obbligo generale di
controllo attivo, viene altresì precisato che il provider deve "senza indugio",
espressione giuridicamente non definita, comunicare all'Autorità il fatto
illecito qualora ne venga a conoscenza e procedere pure alla rimozione delle
informazioni illecite su comunicazione dell'Autorità nell'ipotesi di attività di
hosting. (artt. 14, 15, 16, 17)
Altro aspetto regolamentato dal
decreto riguarda l'obbligo di fornire dettagliate informazioni non solo relative
ai beni e ai servizi commercializzati ma anche relative alla sfera personale del
prestatore, al fine di identificarlo in modo chiaro ed inequivoco. Sorge quindi
il dovere di indicare in modo facilmente accessibile:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di
comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di
posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, Rea, o al
registro delle imprese;
e) gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente Autorità
di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza o
autorizzazione;
f) il numero della partita Iva o altro numero di identificazione considerato
equivalente nello stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività
soggetta a imposta;
g) l'indicazione in modo chiaro e inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei
diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se
comprendono le imposte, i costi di consegna e altri elementi aggiuntivi da
specificare;
h) l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del
servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad
autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un
contratto di licenza d'uso.
Il prestatore deve inoltre aggiornare le informazioni suddette. (art. 7).
Nel caso di comunicazione di natura commerciale, in aggiunta agli obblighi
informativi previsti dall'art. 7, le stesse, devono contenere, sin dal
primo invio, in modo chiaro e inequivocabile, una specifica informativa, diretta
ad evidenziare:
a) che si tratta di comunicazione commerciale;
b) la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la
comunicazione commerciale;
c) che si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, od omaggi e le
relative condizioni di accesso;
d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative
condizioni di partecipazione (art. 8).
Infine per quanto riguarda le
professioni regolamentate deve essere anche comunicato :
1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia
iscritto e il numero d'iscrizione;
2) il titolo professionale e lo stato membro in cui è stato rilasciato;
3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta
vigenti nello stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei
medesimi (art. 10).
Nel caso in cui venga inviata un'informazione
commerciale non sollecitata, è stato accolto un principio sicuramente
favorevole alle operazioni di direct marketing ma poco efficace per
arginare il fenomeno dello spamming. E' stata prevista infatti la possibilità di
inviare messaggi commerciali-promozionali non sollecitati purché venga
indicato il carattere pubblicitario degli stessi e venga data la possibilità al
destinatario di rifiutare in futuro tali comunicazioni. Sono comunque fatti
salvi gli obblighi previsti dal d.lgs. 22/5/1999, n. 185 e dal d.lgs. 13/5/1998,
n. 171, e viene accordata al destinatario dei messaggi
in questione un'ulteriore tutela: viene infatti stabilito che l'onere della
prova circa il carattere sollecitato delle comunicazioni
commerciali spetti al prestatore e non al destinatario (art. 9).
Altro profilo normativo del
decreto legislativo riguarda le modalità di conclusione del contratto telematico:
il legislatore conferma in sostanza quanto previsto dalla direttiva 2000/31.
Viene precisata l'esclusione dall'ambito di applicazione del decreto per quanto
riguarda i contratti che trasferiscono o istituiscono diritti relativi a beni
immobili diversi da quelli di locazione, contratti di fideiussione o di
garanzia prestati da soggetti che agiscono per fini che esulano dalle loro
attività professionali-commerciali, contratti disciplinati dal diritto di
famiglia o di successione e infine contratti che richiedono
l'intervento di pubblici poteri o di organi giurisdizionali.
Tuttavia ciò che maggiormente
rileva ai fini pratici non è tanto l'ambito di operatività in riferimento ai
tipi contrattuali ma l'indicazione delle nuove e diverse modalità per addivenire
alla conclusione del contratto stesso. Il decreto distingue l'ipotesi in
cui una parte contrattuale sia un consumatore (b2c) da quella in cui siano parti
solo
imprenditori o professionisti (b2b): nel caso di un contratto b2b le parti
potranno accordarsi in piena autonomia, prescindendo da quanto stabilito nel
decreto stesso, ma in assenza di diverso accordo si applicheranno le regole
contenute nel decreto. Viceversa nell'ipotesi b2c al consumatore dovranno essere
indicate le seguenti informazioni:
a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative
modalità di accesso;
c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare
e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare
l'ordine al prestatore;
d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via
telematica;
e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre
all'italiano;
f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
Il legislatore al secondo comma
dell'art. in oggetto precisa però che tali regole non si applicano ai contratti
conclusi mediante reciproco scambio di e-mail o comunicazioni individuali
equivalenti, da ciò si deduce che l'ambito di applicazione si restringe
necessariamente ai contratti cd. point and click o contratti
conclusi mediante accesso al sito (art. 12).
Viene poi ribadito che la
disciplina generale dei contratti trova applicazione anche nel caso di contratto
concluso telematicamente, nel caso in cui cioè l'inoltro dell'ordine avvenga per
via telematica.
La novità introdotta consiste nel dovere, per chi vende beni o servizi via
Internet, di inviare senza ritardo, per via telematica, la ricevuta dell'ordine
da parte del compratore. La ricevuta deve contenere un riepilogo delle
condizioni generali e particolari applicate al
contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o
del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del
recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.
L'invio della suddetta ricevuta è
richiesto solo per i contratti conclusi mediante moduli on-line (i c.d.
contratti point and click), non è richiesta invece per contratti conclusi
esclusivamente con l'utilizzo di normali comunicazioni via e-mail.
Infine le sanzioni: salvo
che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui agli artt. 7, 8, 9, 10
e 12 del presente decreto sono punite con il pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro. Nei casi di particolare
gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione indicata sono
raddoppiati.
A cura di Luigi Martin
|