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 Giurisprudenza sui nomi a dominio 2000 - 2002


Giurisprudenza sui nomi a dominio 1996-1999

L'uso di  un marchio altrui (anche se trattasi di marchio debole e di fatto)  come  "domain name"  o  all'interno  di un sito internet, per commercializzare   accessori  dei   prodotti   protetti  dal  marchio medesimo, viola i diritti del titolare del marchio in quanto ingenera confusione nel pubblico dei destinatari del messaggio pubblicitario.
Va inibita in via d'urgenza l'utilizzazione di un marchio in corso di registrazione  quale "domain name" nell'indirizzo di un sito Internet e  va altresi' fissata una somma da corrispondere per ogni violazione successivamente constatata    e    per    ogni giorno    di   ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
(Tribunale Verona, 25 maggio 1999 in Giur. it. 2000, 341; Foro it. 1999, I,3061; Tribunale Verona, 14 luglio 1999 in Giur. it. 2000, 341)
 
  Costituisce  attivita' di  concorrenza sleale, alla stregua dell'art. 2598,  n. 1 c.c.,  l'utilizzo  e  la registrazione,  ad  opera di una societa',  quale "domain  name"  di  un marchio la cui titolarita' e' attribuita ad altra: il mercato in cui le due societa' possono essere considerate concorrenti e' quello della pubblicita' via Internet.
(Tribunale Genova, 13 ottobre 1999, in Dir. e prat. soc. 1999,f. 24, 76 nota DE CRESCENZO)
 
  L'uso  di  un "domain  name"  da  parte di  una societa' operante nel settore  dell'informatica  corrispondente ad un marchio registrato di un'altra societa'  determina  per  quest'ultima un  danno ingiusto ed immediato,  consistente non solo nella confusione che l'iniziativa e' idonea  a provocare, ma anche nell'impedire al legittimo titolare del marchio di registrarlo a sua volta come "domain name", configurandosi quindi una  violazione  delle norme che presiedono alla correttezza e lealta' della concorrenza, ai sensi dell'art. 2598, n. 1 e 3 c.c.
(Tribunale Genova, 17 luglio 1999 in Dir. e prat. soc. 1999,f. 24, 73 nota DE CRESCENZO)
 
   Configura gli   estremi   della   concorrenza sleale  per  confusione l'utilizzo da  parte  di  una societa' di un marchio notorio di altra societa' per contraddistinguere un "domain name" su Internet.
Il titolare  di un marchio registrato notorio ha il diritto esclusivo di   servirsene  nella  comunicazione  d'impresa  e  quindi anche  in Internet all'interno di un sito o come "domain name".
(Pretura Valdagno, 27 maggio 1998 in Disciplina commercio 1999, 202  Arch. civ. 1999, 608 nota SCIAUDONE; Giur. it. 1998,1875  Giur. it. 1998,2108)
 
  Il  gestore  di rete, essendo assimilabile ad una sorta di editore ha l'obbligo di  vigilare  affinche' attraverso la sua pubblicazione non vengano  perpetrati delitti  o  illeciti  di natura  civilistica  (in applicazione  di questo  principio  il  tribunale ha  considerato  il gestore   di rete  corresponsabile  della  abusiva registrazione  del "domain name" da parte del titolare del sito).
L'appropriazione come  "domain  name" dell'altrui marchio che gode di notorieta'  e'  illecita   a  prescindere  dalla circostanza  che  il titolare del marchio abbia effettuato una registrazione a suo nome di un  diverso  "domain   name"   cosi'  esaurendo  la  possibilita'  di registrare un secondo "domain name" dato che, da un lato, la semplice possibilita'  di  confusione provoca  danno e, dall'altro lato, nulla vieta  al  titolare di  chiedere la cancellazione del vecchio "domain name"   per  ottenere  la  registrazione  di  quello rivendicato  (in applicazione  di  questo principio il tribunale ha accolto la domanda della societa'  Pagine Italia ancorche' questa avesse gia' registrato in "domain name" "Pagine Italia".
La  registrazione come  proprio "domain name" del titolo di un altrui elenco  telefonico  ordinato per  categorie professionali distribuito gratuitamente   su   tutto il   territorio   nazionale  ed ampiamente pubblicizzato costituisce violazione dell'art. 100, legge sul diritto d'autore,  e contraffazione  di  marchio senza limiti merceologici di protezione  (in applicazione  di  questo  principio il  tribunale  ha considerato   illecita la  registrazione  del  "domain name"  "Pagine Utili".
 (Tribunale Macerata, 2 dicembre 1998 in Dir. industriale 1999, 35 nota QUARANTA)
 
  Va  inibita   in  via  d'urgenza l'utilizzazione  del  titolo  di una pubblicazione settimanale  altrui  quale "domain name" nell'indirizzo di un sito Internet.
(Tribunale Padova, 14 dicembre 1998 in Foro it. 1999, I,3061)
 
  L'uso  di  un marchio,  che  gode  di rinomanza, come "domain name" o all'interno di  un  sito  Internet, anche  per prodotti o servizi non affini  a  quelli protetti  dal marchio medesimo, viola i diritti del titolare  del  marchio, in  quanto  comporta l'immediato vantaggio di ricollegare  la propria  attivita' a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorieta' del segno e traendone indebito vantaggio.
 (Tribunale Vicenza, 6 luglio 1998 in Giur. it. 1998,2342)
 
  La  violazione di un marchio (nella specie: Porta Portese) perpetrata merce' il suo impiego quale "domain name" di un sito Internet, non e' esclusa  dalla circostanza  che  tale  utilizzo sia  avvenuto  previa autorizzazione  dell'apposita autorita'  preposta  alla registrazione dei  nomi di  dominio,  ne' dal fatto che il titolare del marchio non abbia  in precedenza  registrato  presso  detta autorita' il medesimo nome.
L'utilizzo  da parte  dei  una  societa' di  un marchio registrato da altra  societa'  quale "domain  name"  per la fornitura di servizi su Internet  costituisce atto  di  concorrenza  sleale ove  tali servizi siano  sostanzialmente assimilabili a quelli forniti dal titolare, ed e'  pertanto illegittimo in quanto idoneo a creare confusione tra gli utenti di detti servizi.
(Tribunale Roma, 2 agosto 1997 in Foro it. 1998,I, 923  Arch. civ. 1998, 952 nota SCIAUDONE;  Dir. industriale 1998, 138 nota MONTUSCHI;  Disciplina commercio 1998, 859; Dir. informatica 1997, 961 nota LIGUORI)
 
  L'utilizzo  di un  "domain  name"  per la  denominazione  di  un sito Internet, destinato  ad  ospitare  offerte di  servizi commerciali di varia  natura provenienti da terzi, va inibito, in quanto costituisce violazione  del  marchio  registrato  da  una societa'  operante  nel settore   dei  servizi turistici  e  alberghieri,  solo limitatamente all'offerta,   in  quel  sito,   di  servizi di  natura  turistica  e alberghiera.
Deve  essere  inibito l'uso  da  parte di un imprenditore del "domain name"  confondibile con  quello utilizzato da altro imprenditore se i servizi   offerti  al pubblico  dal  primo  a mezzo  del  sito  siano contraddistinti da marchio contraffatto.
L'uso  di  un "domain  name"  su Internet il che riproduca un marchio registrato  da altra  societa'  e  da essa  stessa  utilizzato  quale "domain name"  per  la  fornitura di  servizi  sulla rete telematica, oltre  ad integrare  la  fattispecie  di contraffazione  del marchio, costituisce atto di concorrenza sleale ed e' pertanto illegittimo, in quanto   attivita'  idonea  a   creare   confusione  tra  gli  utenti limitatamente  ai  servizi resi  da  entrambi i soggetti nel medesimo settore di attivita'.
(Tribunale Milano, 22 luglio 1997 in Foro it. 1998,I, 923; Riv. dir. ind. 1998,II, 430 nota SACCANI; Dir. informatica 1997, 957)
 
  La particella  ".it"  che  indica il  "top  level  domain name"  deve ritenersi priva di attitudine distintiva in quanto relativa alla mera localizzazione geografica dell'elaboratore.
Il "domain  name"  presenta  affinita' con la figura dell'insegna, in quanto  il   sito  configura  il luogo  virtuale  ove  l'imprenditore contatta il cliente al fine di concludere con esso il contratto.
Va  inibito,  in quanto  integra  contraffazione del marchio Amadeus, l'utilizzo  della denominazione Amadeus.It. quale "domain name" di un sito Internet destinato ad ospitare offerte di servizi commerciali di natura analoga  a quelli prestati dalla societa' titolare del marchio predetto.
 (Tribunale Milano, 10 giugno 1997 in Foro it. 1998,I, 923; Riv. dir. ind. 1998,II, 430 nota SACCANI)
 
  L'uso di  un  "domain  name" su  Internet  che  riproduca un  marchio registrato  da  altra societa'  e  da  essa stessa  utilizzato  quale "domain  name" per  la  fornitura  di servizi  commerciali sulla rete telematica,  oltre  ad integrare la fattispecie di contraffazione del marchio,  costituisce  atto  di  concorrenza sleale  ed  e'  pertanto illegittimo,  in quanto  attivita' idonea a creare confusione tra gli utenti.
 (Tribunale Milano, 9 giugno 1997 in Dir. informatica 1997, 955)
 
  La particella  che  indica  il "top level domain name" (i.e. it) deve ritenersi priva di attitudine distintiva in quanto relativa alla mera localizzazione geografica dell'elaboratore.
 Il "domain name" che ha qualche affinita' con la figura dell'insegna, in  quanto  il sito  configura  il  luogo virtuale ove l'imprenditore contatta il cliente fino a concludere con esso il contratto.
 (Tribunale Milano, 3 giugno 1997 in Giur. it. 1997,I,2, 697 nota PEYRON)
 
  Va  accolto  il ricorso  ex  art. 700 c.p.c., volto a inibire a terzi l'uso  della nota  abbreviazione  del titolo di una rivista giuridica come  "domain  name"   identificativo  di  una "conferenza  in  rete" attivata  all'interno di  un  apposito  "sito" Internet  e  avente ad oggetto  la discussione  di  problematiche  inerenti alla professione forense, attesa la capacita' identificativa del titolo della rivista, ravvisata anche  nella forma abbreviata, e la conseguente sussistenza del pericolo di confusione.
 (Tribunale Modena, 23 ottobre 1996 in Foro it. 1997,I,2316)
 
  Va  respinto  il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto da una societa' commerciale   che   lamenti l'utilizzo indebito della  propria denominazione sociale, da parte di altra societa',  come "domain name" identificativo di un "sito" Internet, in quanto, non avendo tale nome la  funzione  di identificare il soggetto che lo utilizza, difetta il pericolo di confusione.
(Tribunale Bari, 24 luglio 1996 in Foro it. 1997,I,2316)


Giurisprudenza sui nomi a dominio 2000