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Giurisprudenza sui nomi a dominio 2000 - 2002
Giurisprudenza sui nomi a dominio 1996-1999
L'uso di un marchio altrui (anche se trattasi di marchio debole e di fatto)
come "domain name" o all'interno di un sito internet,
per commercializzare accessori dei prodotti
protetti dal marchio medesimo, viola i diritti del titolare del marchio in
quanto ingenera confusione nel pubblico dei destinatari del messaggio pubblicitario.
Va inibita in via d'urgenza l'utilizzazione di un marchio in corso di registrazione
quale "domain name" nell'indirizzo di un sito Internet e va altresi'
fissata una somma da corrispondere per ogni violazione successivamente
constatata e per ogni
giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
(Tribunale Verona, 25 maggio 1999 in Giur. it. 2000, 341; Foro it. 1999, I,3061; Tribunale
Verona, 14 luglio 1999 in Giur. it. 2000, 341)
Costituisce attivita' di concorrenza sleale, alla stregua dell'art.
2598, n. 1 c.c., l'utilizzo e la registrazione, ad
opera di una societa', quale "domain name" di un marchio
la cui titolarita' e' attribuita ad altra: il mercato in cui le due societa' possono
essere considerate concorrenti e' quello della pubblicita' via Internet.
(Tribunale Genova, 13 ottobre 1999, in Dir. e prat. soc. 1999,f. 24, 76 nota DE CRESCENZO)
L'uso di un "domain name" da parte di
una societa' operante nel settore dell'informatica corrispondente ad un
marchio registrato di un'altra societa' determina per quest'ultima
un danno ingiusto ed immediato, consistente non solo nella confusione che
l'iniziativa e' idonea a provocare, ma anche nell'impedire al legittimo titolare del
marchio di registrarlo a sua volta come "domain name", configurandosi quindi
una violazione delle norme che presiedono alla correttezza e lealta' della
concorrenza, ai sensi dell'art. 2598, n. 1 e 3 c.c.
(Tribunale Genova, 17 luglio 1999 in Dir. e prat. soc. 1999,f. 24, 73 nota DE CRESCENZO)
Configura gli estremi della concorrenza
sleale per confusione l'utilizzo da parte di una societa' di
un marchio notorio di altra societa' per contraddistinguere un "domain name" su
Internet.
Il titolare di un marchio registrato notorio ha il diritto esclusivo di
servirsene nella comunicazione d'impresa e quindi
anche in Internet all'interno di un sito o come "domain name".
(Pretura Valdagno, 27 maggio 1998 in Disciplina commercio 1999, 202 Arch. civ. 1999,
608 nota SCIAUDONE; Giur. it. 1998,1875 Giur. it. 1998,2108)
Il gestore di rete, essendo assimilabile ad una sorta di editore ha
l'obbligo di vigilare affinche' attraverso la sua pubblicazione non
vengano perpetrati delitti o illeciti di natura
civilistica (in applicazione di questo principio il
tribunale ha considerato il gestore di rete corresponsabile
della abusiva registrazione del "domain name" da parte del
titolare del sito).
L'appropriazione come "domain name" dell'altrui marchio che gode di
notorieta' e' illecita a prescindere dalla
circostanza che il titolare del marchio abbia effettuato una registrazione a
suo nome di un diverso "domain name"
cosi' esaurendo la possibilita' di registrare un secondo
"domain name" dato che, da un lato, la semplice possibilita' di
confusione provoca danno e, dall'altro lato, nulla vieta al titolare
di chiedere la cancellazione del vecchio "domain name"
per ottenere la registrazione di quello rivendicato
(in applicazione di questo principio il tribunale ha accolto la domanda della
societa' Pagine Italia ancorche' questa avesse gia' registrato in "domain
name" "Pagine Italia".
La registrazione come proprio "domain name" del titolo di un altrui
elenco telefonico ordinato per categorie professionali distribuito
gratuitamente su tutto il territorio
nazionale ed ampiamente pubblicizzato costituisce violazione dell'art. 100, legge
sul diritto d'autore, e contraffazione di marchio senza limiti
merceologici di protezione (in applicazione di questo principio
il tribunale ha considerato illecita la registrazione
del "domain name" "Pagine Utili".
(Tribunale Macerata, 2 dicembre 1998 in Dir. industriale 1999, 35 nota QUARANTA)
Va inibita in via d'urgenza l'utilizzazione
del titolo di una pubblicazione settimanale altrui quale
"domain name" nell'indirizzo di un sito Internet.
(Tribunale Padova, 14 dicembre 1998 in Foro it. 1999, I,3061)
L'uso di un marchio, che gode di rinomanza, come
"domain name" o all'interno di un sito Internet, anche
per prodotti o servizi non affini a quelli protetti dal marchio
medesimo, viola i diritti del titolare del marchio, in quanto
comporta l'immediato vantaggio di ricollegare la propria attivita' a quella
del titolare del marchio, sfruttando la notorieta' del segno e traendone indebito
vantaggio.
(Tribunale Vicenza, 6 luglio 1998 in Giur. it. 1998,2342)
La violazione di un marchio (nella specie: Porta Portese) perpetrata merce'
il suo impiego quale "domain name" di un sito Internet, non e' esclusa
dalla circostanza che tale utilizzo sia avvenuto previa
autorizzazione dell'apposita autorita' preposta alla registrazione
dei nomi di dominio, ne' dal fatto che il titolare del marchio non
abbia in precedenza registrato presso detta autorita' il medesimo
nome.
L'utilizzo da parte dei una societa' di un marchio
registrato da altra societa' quale "domain name" per la
fornitura di servizi su Internet costituisce atto di concorrenza
sleale ove tali servizi siano sostanzialmente assimilabili a quelli forniti
dal titolare, ed e' pertanto illegittimo in quanto idoneo a creare confusione tra
gli utenti di detti servizi.
(Tribunale Roma, 2 agosto 1997 in Foro it. 1998,I, 923 Arch. civ. 1998, 952 nota
SCIAUDONE; Dir. industriale 1998, 138 nota MONTUSCHI; Disciplina commercio
1998, 859; Dir. informatica 1997, 961 nota LIGUORI)
L'utilizzo di un "domain name" per la
denominazione di un sito Internet, destinato ad ospitare
offerte di servizi commerciali di varia natura provenienti da terzi, va
inibito, in quanto costituisce violazione del marchio registrato
da una societa' operante nel settore dei servizi
turistici e alberghieri, solo limitatamente all'offerta,
in quel sito, di servizi di natura
turistica e alberghiera.
Deve essere inibito l'uso da parte di un imprenditore del
"domain name" confondibile con quello utilizzato da altro
imprenditore se i servizi offerti al pubblico dal
primo a mezzo del sito siano contraddistinti da marchio
contraffatto.
L'uso di un "domain name" su Internet il che riproduca
un marchio registrato da altra societa' e da essa
stessa utilizzato quale "domain name" per la
fornitura di servizi sulla rete telematica, oltre ad integrare
la fattispecie di contraffazione del marchio, costituisce atto di
concorrenza sleale ed e' pertanto illegittimo, in quanto attivita'
idonea a creare confusione tra gli utenti
limitatamente ai servizi resi da entrambi i soggetti nel medesimo
settore di attivita'.
(Tribunale Milano, 22 luglio 1997 in Foro it. 1998,I, 923; Riv. dir. ind. 1998,II, 430
nota SACCANI; Dir. informatica 1997, 957)
La particella ".it" che indica il "top
level domain name" deve ritenersi priva di attitudine distintiva in
quanto relativa alla mera localizzazione geografica dell'elaboratore.
Il "domain name" presenta affinita' con la figura
dell'insegna, in quanto il sito configura il luogo
virtuale ove l'imprenditore contatta il cliente al fine di concludere con esso
il contratto.
Va inibito, in quanto integra contraffazione del marchio Amadeus,
l'utilizzo della denominazione Amadeus.It. quale "domain name" di un sito
Internet destinato ad ospitare offerte di servizi commerciali di natura analoga a
quelli prestati dalla societa' titolare del marchio predetto.
(Tribunale Milano, 10 giugno 1997 in Foro it. 1998,I, 923; Riv. dir. ind. 1998,II,
430 nota SACCANI)
L'uso di un "domain name" su Internet
che riproduca un marchio registrato da altra societa'
e da essa stessa utilizzato quale "domain name"
per la fornitura di servizi commerciali sulla rete
telematica, oltre ad integrare la fattispecie di contraffazione del
marchio, costituisce atto di concorrenza sleale ed
e' pertanto illegittimo, in quanto attivita' idonea a creare confusione
tra gli utenti.
(Tribunale Milano, 9 giugno 1997 in Dir. informatica 1997, 955)
La particella che indica il "top level domain name"
(i.e. it) deve ritenersi priva di attitudine distintiva in quanto relativa alla mera
localizzazione geografica dell'elaboratore.
Il "domain name" che ha qualche affinita' con la figura dell'insegna,
in quanto il sito configura il luogo virtuale ove
l'imprenditore contatta il cliente fino a concludere con esso il contratto.
(Tribunale Milano, 3 giugno 1997 in Giur. it. 1997,I,2, 697 nota PEYRON)
Va accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c., volto a inibire a
terzi l'uso della nota abbreviazione del titolo di una rivista giuridica
come "domain name" identificativo di una
"conferenza in rete" attivata all'interno di un
apposito "sito" Internet e avente ad oggetto la
discussione di problematiche inerenti alla professione forense, attesa
la capacita' identificativa del titolo della rivista, ravvisata anche nella forma
abbreviata, e la conseguente sussistenza del pericolo di confusione.
(Tribunale Modena, 23 ottobre 1996 in Foro it. 1997,I,2316)
Va respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto da una societa'
commerciale che lamenti l'utilizzo indebito della propria
denominazione sociale, da parte di altra societa', come "domain name"
identificativo di un "sito" Internet, in quanto, non avendo tale nome la
funzione di identificare il soggetto che lo utilizza, difetta il pericolo di
confusione.
(Tribunale Bari, 24 luglio 1996 in Foro it. 1997,I,2316)
Giurisprudenza sui nomi a dominio 2000
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