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Giurisprudenza sui nomi a dominio 1996-1999
Giurisprudenza sui nomi a dominio 2000-2002
Il giudizio di
contraffazione e di confusione a tutela di marchi di impresa (e degli altri
segni distintivi), a fronte di nomi a dominio da altri registrati, va condotto
tenendo conto delle peculiarità dell'ambiente Internet: pertanto la
contraffazione va valutata con esclusivo riferimento alla parte denominativa del
marchio, mentre il rischio di confusione sussiste anche se è solo iniziale ("pre
sale confusion"), nel senso che - per la somiglianza tra marchio e nome di
dominio - il "navigatore" internet è indotto a digitare il nome del secondo (pur
se, una volta aperto il sito, appare evidente la non riconducibilità dello
stesso al titolare del marchio registrato). Il provider che abbia attivato un
sito Internet con un nome di dominio coincidente o simile ad un marchio
registrato altrui è legittimato passivo, con il titolare del sito, dell'azione
di contraffazione proposta dal titolare del marchio, anche se è in buona fede,
in quanto l'accertamento del dolo o della colpa sono richiesti solo per la
responsabilità risarcitoria. Sussiste la responsabilità per colpa grave
dell'autorità italiana (RA) che abbia registrato come nome di dominio l'altrui
marchio di rinomanza. Tale responsabilità è extracontrattuale nei confronti del
titolare del marchio, e contrattuale nei confronti del provider che, chiamato in
causa dal titolare, abbia agito in garanzia nei confronti della RA medesima.
Tribunale Napoli, 27 febbraio 2002, in Giur. napoletana 2002, 181
In tema di
registrazione di "domain name", effettuata dalla RA italiana, la procedura
operativa si regge su un mero principio cronologico, quello del "first" come
"first served". La RA svolge infatti un controllo esclusivamente tecnico, cui è
estraneo il giudizio di corrispondenza con altri nomi commerciali anteriori. Di
conseguenza, la regola del first come non ha forza normativa, non può essere
opposta ai terzi e non comporta responsabilità per la RA, anche nell'ipotesi in
cui il "domain name", pur correttamente attribuito dal punto di vista tecnico,
integri gli estremi della lesione del diritto al nome, della concorrenza sleale
o della legge sui marchi.
Tribunale Napoli, 26 febbraio 2002, Arch. civ. 2002, 706
L'uso come nome
a dominio di un marchio registrato altrui che gode di rinomanza anche se questo
viene riferito a prodotti o servizi diversi da quelli indicati dal marchio
genera una violazione del diritto di esclusiva del marchio stesso qualora
consenta un indebito vantaggio all'autore dell'illecito. La violazione del
diritto di esclusiva sussiste nella ricorrenza delle condizioni sopra indicate
anche nel caso in cui nella denominazione adottata come nome "a dominio" ci si
limiti ad inserire un ulteriore prefisso WWW.
Tribunale Napoli, 8 gennaio 2002, Dir. informatica 2002, 359
Considerato che
il "domain name" tende sempre più ad assumere una innegabile funzione
identificativa dei prodotti o servizi che vengono offerti in via telematica e
del soggetto che li produce o li distribuisce e, quindi, di segno distintivo e
rilevato che nella ricerca su Internet vi è la tendenza a registrare nomi di
dominio il più possibile corrispondenti al nome o all'acronimo per cui sono
conosciuti, va concessa la tutela in via d'urgenza qualora il titolare di un
marchio non può utilizzare lo stesso quale nome di dominio, per avere altri
provveduto alla sua registrazione (nella fattispecie, è stato ritenuto il
pericolo di confusione fra il sito www.varenne.it ed il marchio di fatto Varenne
utilizzato da altro soggetto, titolare del diritto di sfruttamento).
Tribunale Palermo, 4 dicembre 2001, Riv. dir. ind. 2002, II, 287 nota (ZIINO)
Il "domain name"
è un indirizzo, ma non è indifferente che lo stesso sia composto da una certa
sequenza di lettere dell'alfabeto piuttosto che da un'altra, poiché detta
sequenza, se corrisponde ad un segno distintivo, è capace di orientare le scelte
del consumatore che fruisce dei prodotti e che chiunque sarà portato a
raggiungere un sito piuttosto che un altro in relazione alla particolare
frequenza che suggerisce un certo tipo di prodotto piuttosto che un altro.
Conseguentemente ai "domain names" è applicabile la disciplina dei segni
distintivi ed il principio della circolarità della tutela degli stessi in base
al quale ciascun segno è idoneo a violare ed essere violato da segni di pur
diverso tipo.
Tribunale Firenze, 7 giugno 2001, Dir. industriale 2001, 393 nota (FUSI)
I nomi a
dominio su Internet sono tutelabili in base alla disciplina dei marchi recata
dalla l. n. 929 del 1942.
Tribunale Genova, 18 dicembre 2000, Dir. informatica 2001, 521 nota (BASSOLI)
Allorché integri gli estremi della concorrenza sleale, è sempre illegittimo l'uso di
un "domain name" identico o confondibile con quello già registrato da altri, a
nulla rilevando che il suddetto "domain name" sia stato debitamente registrato
dalla "Registration Autority" italiana.
Nel giudizio cautelare promosso per ottenere una pronuncia che inibisca al resistente
l'uso di un "domain name" confondibile con quello spettante al ricorrente, la
"Registration Authority" italiana non e' litisconsorte necessario.
Tribunale Roma, 23 agosto 2000, in Riv. giur. trib. 2000, 348
Al nome del sito, o "domain name", in relazione al contenuto ed alla
configurazione dello stesso, può applicarsi la normativa sui marchi.
Tribunale Modena, 28 luglio 2000, in Nuova giur. civ. commentata 2000,I,
691 nota (CASSANO)
I nomi a
dominio su Internet sono tutelabili a mezzo delle norme del c.c. che
disciplinano la concorrenza.
Tribunale Roma, 18 luglio 2000, Dir. informatica 2001, 35 nota (SAMMARCO)
La funzione del nome a dominio è essenzialmente quella di consentire a chiunque di
raggiungere una pagina "web". Pertanto, esso non è assimilabile al marchio che
svolge una funzione diversa.
Il titolare di un marchio pertanto non vanta un positivo diritto ad ottenere un
"domain name" corrispondente al marchio.
Tribunale Firenze, 29 giugno 2000, in Dir. informatica 2000, 672 nota
(SAMMARCO); Dir. industriale 2000, 331 nota (BELLOMUNNO)
I nomi a dominio, assolvendo una funzione distintiva dell'utilizzatore del sito, sono
assimilabili ai segni distintivi dell'impresa. Pertanto, qualora venga usato un nome a
dominio uguale ad un marchio registrato, il conflitto va regolato in base alle norme
concernenti il marchio.
Tribunale Reggio Emilia, 30 maggio 2000, in Dir. informatica 2000, 668
Il nome a dominio, assolvendo ad una funzione distintiva dell'utilizzatore del sito,
può essere assimilato all'insegna. Pertanto, quando viene usato un nome a dominio uguale
ad un'insegna già utilizzata, il conflitto è regolato dalla disposizione di cui all'art.
2568 c.c.
Tribunale Modena, 23 maggio 2000, in Dir. informatica 2000, 665
Un "domain name" registrato e' meritevole di tutela del diritto di proprieta'
industriale, anche se come segno distintivo atipico.
Tribunale Biella, 16 maggio 2000, in Giur. piemontese 2000, 443 nota
(BOGGIO)
Costituisce concorrenza sleale l'appropriazione, come nome di dominio, dell'altrui
marchio di fatto notorio, a prescindere dal preuso da parte del registrante di un analogo
marchio di fatto o notorietà puramente locale.
Tribunale Cagliari, 4 aprile 2000, in Disciplina commercio 2000,1092 nota
(PALAZZOLO)
L'assegnazione di un nome a dominio corrispondente ad un marchio, anche solo di fatto,
ma notorio, costituisce usurpazione del segno.
Nel caso di usurpazione del marchio mediante assegnazione di un nome a dominio il
requisito del "periculum in mora" e' ravvisabile data l'impossibilita' nelle
more del giudizio d'ottenere l'attribuzione del nome a dominio stesso con conseguenti
notevoli limitazioni del diritto.
Tribunale Cagliari, 30 marzo 2000, in Giur. it. 2000,1671
L'utilizzazione, nell'indirizzo di un sito Internet, di una denominazione
corrispondente ad un marchio, da altri registrato ed utilizzato sulla rete come
"domain name", non determina un rischio di confusione per il pubblico, quando,
tenuto conto delle circostanze e della capacità di discernimento media dei consumatori,
è da escludere che i destinatari dei servizi offerti nei due siti siano tratti in errore
(nella specie, si e' ritenuto che i due siti, contenenti informazioni sulle
caratteristiche di autovetture e sulle opportunità per il loro acquisto, avessero ad
oggetto mercati diversi: riferito l'uno all'acquisto di autovetture negli Usa, l'altro in
Italia).
Tribunale Roma, 9 marzo 2000, in Foro it. 2000,I,2333 nota (PASCUZZI)
Dir. informatica 2000, 360 nota (IMPRODA) Giur. it. 2000,1677
Costituisce violazione del diritto di marchio, e deve pertanto essere inibito,
l'utilizzo da parte di una società, quale "domain name", di un marchio
registrato da altra società. Tale violazione permane anche quando il Domain Name venga
utilizzato come "link" per accedere ad un altro sito.
Tribunale Milano, 7 marzo 2000, in Dir. informatica 2000, 494 nota
(TARIZZO)
L'appropriazione del rinomato marchio di fatto altrui come nome di dominio costituisce
contraffazione e concorrenza sleale. La competenza è del tribunale del luogo in cui la
lesione si è manifestata attraverso la divulgazione del nome di dominio. E' possibile, in
via cautelare ex art. 700 c.p.c., disporre l'assegnazione provvisoria del nome di dominio
al ricorrente.
Tribunale Cagliari, 28 febbraio 2000, in Nuova giur. civ. commentata
2000,I, 535 nota (PALAZZOLO)
Costituisce contraffazione l'appropriazione dell'altrui marchio, pur se meramente
descrittivo, come nome di dominio, anche qualora il titolare del marchio sia gia' in
possesso di nome di dominio riproduttivo di esso, ma contraddistinto dal diverso
suffisso.net anziche'.com.
Costituisce violazione del diritto di marchio, e deve pertanto essere inibito, l'utilizzo
da parte di una società, quale "domain name", di un marchio (ancorché debole)
registrato da altra società. Violazione che permane anche se il marchio è seguito da un
Top Level Domain (nella specie ".net"), posto che tale sigla ha carattere del
tutto generico.
Rappresenta concorrenza sleale la registrazione di un nome di dominio, corrispondente ad
un marchio, diverso da un altro solo per il suffisso, se vi e' affinita' tra le attivita'
svolte.
Tribunale Milano, 3 febbraio 2000, in Dir. informatica 2000, 493 nota
(CASSANO); Disciplina commercio 2000,1090 nota (PALAZZOLO); Nuova giur. civ. commentata
2000,I, 535 nota (PALAZZOLO)
Costituisce concorrenza sleale l'appropriazione del marchio celebre altrui come proprio
nome di dominio, anche qualora titolare del segno distintivo sia un'associazione. La
peculiarità rappresentata dai motori di ricerca fa sì che attraverso l'appropriazione
dell'altrui segno distintivo come nome di dominio il registrante possa appropriarsi dei
relativi vantaggi.
Tribunale Viterbo, 24 gennaio 2000, in Nuova giur. civ. commentata
2000,I, 535 nota (PALAZZOLO)
L'autorizzazione all'uso di un marchio, conferita da un'impresa a terzi per
pubblicizzare i propri prodotti, comprende anche la sua registrazione, quale "domain
name" di un sito internet. Escluso qualunque effetto conclusorio per il pubblico,
l'uso di un domain name, corrispondente al marchio di altra impresa, deve ritenersi lecito
e pertanto va respinto il relativo ricorso diretto ad inibirlo.
Tribunale Firenze, 5 gennaio 2000, in Foro toscano 2000, 14 nota (BALLI)
Giurisprudenza sui nomi a dominio 1996-1999
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