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Firma digitale e registro delle imprese: Circolare del ministero delle attività produttive n. 3529/CCircolare n. 3529/C concernente lattuazione dellart. 31, comma 2 della legge 24/11/2000, n. 340.Lart. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000 n. 340 dispone, come noto, che Decorso un anno dallentrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate allufficio del registro delle imprese, a esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui allart. 9 del dpr 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dellart. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Nel caso in cui al punto 1, a seguito delladempimento, lufficio avvierà la
procedura per il rilascio gratuito al legale rappresentante o amministratore della
società, ai sensi del dm 23 marzo 2000, di un dispositivo di firma digitale. Nel caso di
cui al punto 3, occorre distinguere a seconda che le camere di commercio, alla data di
entrata in vigore della disposizione in oggetto, abbiano già ottenuto o meno
lautorizzazione dai competenti uffici del ministero delleconomia e delle
finanze per lassolvimento virtuale dellimposta di bollo. Le camere di commercio in possesso dellautorizzazione al pagamento
dellimposta di bollo in modo virtuale potranno continuare a riscuotere tale imposta
e i diritti di segreteria camerali mediante i sistemi di pagamento già previsti (per
esempio, tele-pay ecc.). Le camere di commercio, invece, che non abbiano ancora ottenuto tale autorizzazione
dovranno, fino al momento dellottenimento dellautorizzazione stessa, chiedere
linvio degli atti in forma cartacea, in regola con limposta di bollo. In ogni caso, qualora alladempimento della presentazione per via telematica
provveda un soggetto diverso dallobbligato, alla firma digitale dellobbligato
dovrà essere associata, sul modello di presentazione, la firma digitale del soggetto che
provvede alla trasmissione. Nel rappresentare che lo spirito della norma in esame è quello di semplificare gli
adempimenti amministrativi, sia a carico degli uffici sia degli utenti, eliminando
linvio e la conservazione di documenti cartacei, si invitano le camere di commercio
a volersi adoperare per completare la diffusione del dispositivo idi firma digitale tra i
soggetti interessati al fine di consentire la piena applicazione delle disposizioni recate
dallart. 31 cit. in occasione del deposito dei bilanci relativi allanno 2001. |