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Disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile
Regolamento sull'uso di strumenti informativi e telematici nel processo civile,
nel processo amministrativo e nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionali della
Corte dei conti
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
1. Con il presente regolamento si intende dettare una
disciplina più analitica rispetto a quanto previsto in generale dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (Regolamento recante criteri e
modalità per la formazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e
telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59), in modo
da rendere più funzionale, nelle attività strumentali del processo civile, l'uso di
strumenti informatici e telematici, anche a seguito delle più recenti innovazioni
tecnologiche e applicative.
I presupposti normativi e tecnici di tale iniziativa possono rinvenirsi inizialmente nella
legge 23 ottobre 1992, n. 421, che, all'articolo 2, comma 1, lett. mm), ha previsto in
generale il "completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni
pubbliche".
In seguito con il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, all'articolo 3, è stato
affermato il principio secondo cui tutte le pubbliche amministrazioni agiscono "di
norma" attraverso "i sistemi informativi automatizzati"; e all'articolo 16,
comma 8, è stata quindi prevista l'adozione di uno o più regolamenti governativi per
l'individuazione di "particolari modalità di applicazione" del decreto
legislativo medesimo "in relazione all'Amministrazione della giustizia".
Infine con l'entrata in vigore della normativa sulla firma digitale, e segnatamente
dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 - che ha delegificato la
materia - e del successivo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513, il documento informatico sottoscritto con la firma digitale ha
acquistato efficacia probatoria pari a quella della scrittura privata ai sensi
dell'articolo 2702 del codice civile, e la trasmissione dei documenti con strumenti
informatici è stata definitivamente considerata valida e rilevante a tutti gli effetti di
legge.
Più in particolare è già parte dell'ordinamento il principio secondo cui "la
trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino
l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti
dalla legge" (cfr. articolo 12, comma 3, del d.P.R. 513/1997). E, come si è detto,
l'Amministrazione della giustizia è stata espressamente menzionata dalla legge tra i
soggetti pubblici destinatari dell'uso dei sistemi informativi automatizzati (cfr. citato
articolo 16, comma 8, il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39).
Con il presente regolamento si intende quindi dettare in una materia non più
coperta da riserva di legge - delle norme più specifiche in tema di formazione e
trasmissione di documenti informatici con particolare riferimento al processo civile, allo
scopo di definire anche nel dettaglio i principi generali già affermati dal d.P.R.
513/1997, in tema di formazione, archiviazione e la trasmissione (e notificazione) di
documenti con strumenti informatici e telematici .
Nel processo civile l'apposizione della firma digitale del cancelliere e, a seconda dei
casi, del giudice stesso, con le cautele e le garanzie assicurate da un decreto
ministeriale recante modalità tecnico-operative, oltre che da un autonomo sistema
informatico ("sistema informatico civile"), accessibile da terzi solo in casi
specifici, dovrebbe consentire la fattibilità di una tale operazione, in termini di
efficacia e sicurezza.
Infatti tenendo presente terminologia e istituti giuridici presenti nel citato decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, si è quindi proceduto a prendere
come parametro di validità degli atti del processo il "documento informatico
sottoscritto con firma digitale" (cfr. art.5, comma 1, del d.P.R. n. 513 del 1997).
L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce
ad ogni fine "l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi"
(cfr. art. 16, comma 3, d.P.R. n. 513 del 1997). Inoltre tutte le operazioni di
archiviazione e trasmissione di dati dovrebbero avvenire nell'ambito del "sistema
informatico civile", con l'importante eccezione delle comunicazioni e notificazioni
(eseguibili anche tramite Internet) cfr. articoli 2, comma 2, e 6, comma 1 -.
Le disposizioni relative all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo si
propongono l'obiettivo di creare un sistema valevole per tutti i tipi, le fasi e i gradi
del processo, senza incidere in alcun modo sulle disposizioni sostanziali processuali
(adempimenti, termini, contenuto di atti, produzioni ecc.). In altri termini l'attività
informatica o telematica disciplinata dal presente regolamento si affianca, come modalità
alternativa per le parti, a quella ordinaria su sopporto "cartaceo" oltre
che in forza del principio generale di libertà delle forme di cui all'articolo 121 del
codice di procedura civile - in forza della già avvenuta equiparazione normativa dei
documenti informatici e telematici (come sopra detto, "a tutti gli effetti di
legge") a quelli tradizionali.
L'idea di dettare norme più specifiche circa l'uso degli strumenti informatici e
telematici nell'ambito del processo civile muove dalla convinzione che tali mezzi possano
agevolare, in termini di rapidità e risparmio di energie materiali e personali, la
funzionalità del sistema processuale in molte fasi (ad es. consultazione di atti,
comunicazione e notificazione di atti, trasmissione del fascicolo).
2. In linea con tale impostazione, che trova nella legislazione vigente precisi punti di
riferimento, deve osservarsi che il presente regolamento non comporta, come è ovvio,
nuovi oneri, giacché la copertura finanziaria è già stata prevista e approvata in base
alla richiamata legislazione vigente.
Infatti la spesa relativa al progetto sul cd. processo telematico è già stata
quantificata, nel Piano Triennale 2000/2002, approvato dall'AIPA, nella misura di L.
13.000.000.000 per l'anno 2000 , di L. 24.000.000.000 per il triennio 2001/2003.
In considerazione della spinta acceleratoria derivante dall'emanazione del presente
regolamento, si chiederà, in sede di presentazione del Piano triennale 2001/2003
all'AIPA, che una parte delle somme destinate all'anno 2002 vengano anticipate, ottenendo
una previsione di spesa, per l'anno 2001, pari a L. 9.000.000.000.
Inoltre si fa presente che per quanto attiene alla firma digitale e quindi
all'identificazione sicura del personale di magistratura e del personale amministrativo è
già in corso un altro progetto nel piano triennale 2000/2002, il cui costo nel triennio
è stimato in L. 12.163.000.000.
Infine si segnala che comunque i progetti (contenuti nel Piano Triennale 2000/2002, di
seguito elencati con la stima di costi) relativi alla informatizzazione dei registri e
alla gestione del fascicolo elettronico (Polis), prevedono al loro interno attività di
supporto alla realizzazione del processo telematico.
3. Sono state apportate alcune modifiche al testo originario in accoglimento delle
osservazioni dell'AIPA. Va specificato al riguardo che le osservazioni sull'articolo 13
formulate dall'AIPA sono state sostanzialmente accolte e recepite, per esigenze
sistematiche e con norma più generale, nell'articolo 3, comma 3.
All'esito di una riunione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla presenza anche
dei rappresentanti dell'AIPA e del Garante per la protezione dei dati personali si è
chiarito che il decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, avrà per oggetto
"regole tecnico-operative" (sostituendosi in tal senso l'originaria espressione
"modalità operative") e dovrà essere adottato previo parere dell'AIPA.
In ordine ai rilievi del Garante per la protezione dei dati personali si è convenuto di
espungere la parola "sicurezza" dal testo dell'articolo 3, comma 3, in modo che
sia più chiaro che l'emanando decreto sulle regole tecnico-operative (di natura non
regolamentare) non potrà avere alcuna incidenza sul vigente regolamento sulle misure
minime di sicurezza in tema di protezione dei dati personali (d.P.R. 14 settembre 1999, n.
318). Quanto alla indicata necessità di un riferimento ad un prossimo codice deontologico
da parte dei liberi professionisti ovvero a autorizzazioni generali del Garante si è
avuto modo di osservare che la specificità del presente regolamento rende inopportuno
l'inserimento di principi, regole o codici deontologici che in quanto tali debbono valere,
mutatis mutandis, anche per l'attività off line e senza che, per ciò stesso, l'assenza
di tale riferimento stia a significare l'inapplicabilità di tali regole generali.
Secondo quanto rilevato dal Consiglio di Stato nel parere interlocutorio, si è provveduto
ad inserire su proposta del Dipartimento della funzione pubblica - una norma (il
nuovo articolo 18) contenente l'applicabilità della disciplina del regolamento anche ai
procedimenti amministrativi e contabili.
Si è inoltre provveduto alla verifica del testo alla luce delle disposizioni
dell'emanando testo unico sulla documentazione amministrativa (nel testo che segue si è
comunque dato atto, per maggior chiarezza, dei riferimenti alle disposizioni dell'emanando
testo unico, riportati tra parentesi in neretto).
Infine non è sembrato utile, in concreto, accogliere il suggerimento del Consiglio di
Stato circa una anticipata operatività di alcune disposizioni - segnatamente gli articoli
6 e 7 -, giacché anche le suddette disposizioni presuppongono, invero, che il sistema
informatico civile sia pienamente in funzione (e quindi che: sia stato adottato il decreto
sulle regole tecnico-operative; le cancellerie, le segreterie e gli ufficiali giudiziari
siano dotate dei relativi strumenti; gli ordini professionali abbiano messo a disposizione
gli indirizzi elettronici come previsto dall'articolo 7).
Sono da ultimo stati accolti i suggerimenti del Consiglio di Stato nel parere definitivo
del 4 dicembre 2000.
4. Articolo 1. Passando ad illustrare le singole disposizioni può rilevarsi come con
l'articolo 1 si diano le definizioni di istituti e concetti tenuti presenti nel
regolamento, la gran parte dei quali è mutuata dal d.P.R. 513 del 1997 (cfr. gli articoli
1, comma 1, lettera b), 17, comma 2, 22, comma 1, lettera h) e lettera i), 27, 28 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica
, di approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Articolo 2. Nell'articolo 2 si ribadisce, specificamente per il processo civile, il
principio generale dell'ammissibilità della formazione, comunicazione e notificazione di
atti mediante documenti informatici.
Nel secondo comma dell'articolo 2 si prevede che, salvo quanto stabilito dall'articolo 6,
comma 1 (comunicazioni e notifiche all'indirizzo elettronico dichiarato), l'attività di
trasmissione per via telematica è effettuata attraverso il "sistema informatico
civile", definito nell'articolo 1 come "il sottoinsieme delle risorse del
dominio giustizia mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta il processo
civile", e regolato più specificamente dall'articolo 3.
Nel terzo comma dell'articolo 2 si richiama la normativa di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, del quale il presente decreto costituisce
un'integrazione.
Articolo 3. Nell'articolo 3 si disciplinano le caratteristiche del "sistema
informatico civile"; a tale sistema potranno accedere, come specificato nel comma 2,
oltre al personale dell'amministrazione della giustizia (come si ricava, all'evidenza,
dalla definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), anche i difensori delle
parti e gli ufficiali giudiziari per le attività di rispettiva competenza stabilite nel
regolamento stesso.
Con il comma 3 si prevede il decreto ministeriale di individuazione delle modalità
tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema stesso. Con il medesimo
decreto sono stabilite anche le regole tecnico-operative relative alla conservazione e
all'archiviazione dei documenti informatici, conformemente alle prescrizioni di cui
all'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (cfr. l'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica
, di approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Articolo 4. Con l'articolo 4 si ribadisce in generale l'ammissibilità della redazione di
tutti gli atti e i provvedimenti del processo - ivi compresi i provvedimenti del giudice
(sentenze, ordinanze e decreti) - mediante la forma elettronica, e cioè come documenti
informatici sottoscritti con firma digitale. Ciò costituisce una specificazione del
principio generale della libertà delle forme (art. 121 c.p.c.) e al tempo stesso
ribadisce la validità, anche nel processo civile, di quanto stabilito in generale nel
d.P.R. n. 513 del 1997 sui documenti informatici.
Inoltre si introducono regole di raccordo tra le nuove disposizioni e la disciplina
tradizionale degli atti processuali: in particolare, a cura della cancelleria, ogni atto
redatto nella forma cartacea sarà trasformato in copia informatica, e ciò ai fini
dell'inserimento della copia elettronica nel fascicolo informatico.
Va chiarito fin d'ora che anche nel caso in cui la parte proceda per via telematica la
cancelleria sarà comunque tenuta alla formazione del fascicolo d'ufficio su supporto
cartaceo (ovviamente mediante copia degli atti) cfr. articolo 12, comma 3-. In
questo caso tuttavia non si tratterà di duplicare tutti gli atti processuali, giacché il
contenuto del fascicolo d'ufficio è circoscritto da quanto previsto dall'articolo 168
c.p.c.
Con il terzo comma si recupera il criterio di validità di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, per tutti quegli atti per i quali non è
espressamente prevista la sottoscrizione con la firma digitale. Secondo il citato articolo
3 d.lgs. 39/1993 la firma è "sostituita dall'indicazione del nominativo del soggetto
procedente prodotta sul documento dal sistema automatizzato" e, nel presente
regolamento, tale sistema di sottoscrizione viene in definitiva usato per documenti
informatici che costituiscono copia di atti in forma cartacea (e quindi sottoscritti con
la firma autografa tradizionale) ovvero che rappresentano provvedimenti di mera esecuzione
di atti già redatti come documenti informatici sottoscritti con la firma digitale.
Articolo 5. Stessi principi (di cui all'articolo 4) sono stabiliti per quanto riguarda il
processo verbale dall'articolo 5, nel quale si disciplina anche l'ipotesi dell'intervento
del testimone.
Articolo 6. Con l'articolo 6 si prevede che le comunicazioni con biglietto di cancelleria
(per i quali non è necessaria la sottoscrizione con la firma digitale) e la notificazione
degli atti (effettuate come documenti informatici sottoscritti con firma digitale) possono
essere eseguite per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico civile,
anche all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario al certificatore della firma
digitale (cfr. successivo articolo 7).
Nell'articolo in esame si prevedono le modalità attraverso le quali l'ufficiale
giudiziario può svolgere l'attività di notificazione per via telematica ad integrazione
dei principi già applicabili di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (che recita testualmente: "1. Il documento
informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se
trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. 2. La data e l'ora di
formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in
conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle regole tecniche di cui
all'articolo 3, sono opponibili ai terzi. 3. La trasmissione del documento informatico per
via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla
notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.").
Nel comma 3 si prevede l'ipotesi in cui, per una qualsiasi ragione, l'ufficiale
giudiziario non sia in grado di procedere alla notificazione per via telematica di un atto
ricevuto come documento informatico. In tal caso egli procede alla notifica nei modi
tradizionali, consegnando la copia autenticata su supporto cartaceo e il duplicato del
documento informatico (su supporto elettronico facilmente trasportabile), al fine di
consentire al destinatario ogni verifica sulla firma digitale apposta sul documento
informatico medesimo.
Articolo 7. Con l'articolo 6 si è prevista la possibilità di notificazioni presso
l'indirizzo elettronico; con la disciplina di cui all'articolo 7 si introducono le
modalità relative alla dichiarazione dell'indirizzo elettronico.
Per il difensore si farà riferimento a quello comunicato dal medesimo al Consiglio
dell'ordine e da quest'ultimo reso disponibile agli uffici giudiziari e al pubblico; per
gli esperti e gli ausiliari del giudice l'indirizzo elettronico è quello comunicato dai
medesimi ai propri ordini professionali o all'albo dei consulenti presso il tribunale
(comma 1 dell'articolo 7).
Per tutti gli altri soggetti l'indirizzo elettronico valido sarà quello dichiarato al
certificatore della firma digitale (la figura del certificatore della firma digitale è
prevista dagli articoli 8, 9 e 17 del d.P.R. n. 513 del 1997) al momento della richiesta
di attivazione della procedura informatica di certificazione della firma digitale medesima
(comma 2 dell'articolo 7), sempre che il certificatore offra il servizio di rendere
disponibile nel certificato l'indirizzo elettronico.
In altri termini il soggetto che vorrà munirsi, per la propria attività, della firma
digitale dovrà accettare il fatto che all'indirizzo elettronico dichiarato a tal fine
potranno pervenire notificazioni di atti processuali pienamente efficaci e valide.
Nel comma 3 si prevede da un lato la possibilità di consultazione (anche in via
telematica) degli indirizzi elettronici da parte del pubblico - onde favorire la
notificazione telematica - e dall'altro il tempestivo aggiornamento di tali indirizzi
secondo quanto previsto dal decreto ministeriale.
Articolo 8. Nel comma 1 dell'articolo 8 si stabilisce che "la comunicazione e la
notificazione si ha per eseguita alla data apposta dal notificatore alla ricevuta di
consegna mediante la procedura di validazione temporale a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la comunicazione e la notificazione
eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale giudiziario la data riportata nella ricevuta
di consegna tiene luogo della suddetta procedura di validazione temporale."
Con tale disposizione si chiarisce, più nel dettaglio, il momento in cui la comunicazione
e la notificazione si ha per eseguita.
Va premesso in generale che i principi in materia sono quelli già stabiliti dall'articolo
12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, come sopra già
integralmente richiamato, nonché quello di recente affermato dall'articolo 11, comma 1,
della recente Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno
2000, sui servizi della società dell'informazione, secondo cui "l'ordine e la
ricevuta si considerano pervenuti quando le parti cui sono indirizzati hanno la
possibilità di accedervi".
In altri termini non si richiede che il destinatario apra (e cioè visualizzi) la posta
elettronica, ma che il "gestore del sistema di trasporto delle informazioni"
(cfr. articolo 13, comma 2, del d.P.R. 513/1997) renda accessibile l'atto al destinatario,
alla stessa stregua di quanto avviene con la posta ordinaria pervenuta all'indirizzo
fisico del destinatario. Nella specie sarà sufficiente che l'e-mail (la posta
elettronica) raggiunga il gestore del servizio del destinatario e che, quindi, il
destinatario sia in grado di accedere a tale posta. Di ciò il suddetto gestore rilascia
immediata e automatica "ricevuta di consegna" (come definita dall'articolo 1,
comma 1, lettera i: "il messaggio generato ed inviato automaticamente al mittente dal
gestore del sistema di trasporto delle informazioni del destinatario nel momento in cui il
messaggio inviato è reso disponibile al destinatario medesimo nella sua casella di posta
elettronica"). Su tale ricevuta di consegna il notificatore dovrà quindi applicare
la procedura di "validazione temporale" che, secondo il decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e le successive regole tecniche al riguardo
approvate con D.P.C.M. 8 febbraio 1999 (Regole tecniche per la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche
temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. 10 novembre
1997, n. 513) garantisce l'attestazione di data e ora in termini di affidabilità e
sicurezza.
Onde consentire eventuali controlli sul servizio automatico di segnalazione di avvenuta
ricezione del documento informatico, in caso di contestazione sulla ricezione della posta
elettronica, si stabilisce inoltre che i dati relativi all'attestazione temporale siano
conservati dal notificatore per un periodo non inferiore a cinque anni. Naturalmente
saranno adottate specifiche disposizioni tecniche per assicurare l'integrità del relativo
archivio.
Articoli 9, 10 e 11. Costituzione in giudizio e deposito, nonché procura alle liti e
iscrizione a ruolo sono espressamente presi in considerazione rispettivamente negli
articoli in parola secondo i principi già sopra richiamati.
Articoli 12 e 13. Punto centrale del processo telematico è l'istituzione del fascicolo
informatico. La cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo d'ufficio,
contenente gli atti del processo come documenti informatici ovvero le copie informatiche
dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.
Secondo la previsione dell'articolo 9 nel fascicolo informatico sono inseriti anche i
documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti
al processo. Per i documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto cartaceo
l'inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie informatiche è effettuato
dalla cancelleria, sempre che l'operazione non sia eccessivamente onerosa (e la ricorrenza
di tale ipotesi è disciplinata dall'articolo 13, comma 4).
In linea di massima quindi il fascicolo informatico consentirà alle parti, al giudice e
alla cancelleria la consultazione on line del fascicolo d'ufficio e di quelli di parte.
Come chiarito dall'articolo 13, comma 6, sarà comunque possibile la consultazione anche
nei locali della cancelleria attraverso appositi videoterminali. Ciò garantisce l'accesso
al fascicolo informatico anche alla parte sprovvista di propri strumenti informatici, la
quale ovviamente potrà trarre copia cartacea dei documenti informatici secondo le regole
ordinarie.
Al comma 3 dell'articolo 12 si chiarisce espressamente che le disposizioni in esame si
affiancano alle norme sulla formazione tradizionale del fascicolo d'ufficio su supporto
cartaceo.
Nell'articolo 13 si dettano norme integrative sulla formazione del fascicolo informatico
(numerazione, indice, possibilità di copia informatica, ripartizione dei fascicoli di
parte, possibilità di consultazione). Dopo la precisazione delle conclusioni il
responsabile della cancelleria appone al fascicolo informatico la firma digitale (comma
7), rendendo indelebile il fascicolo stesso, contenente tutte le acquisizioni probatorie.
Articolo 14. Nell'articolo 14 si disciplina anche l'ipotesi di produzione di atti su
supporto informatico, ipotesi questa che dovrebbe essere residuale tra la produzione
tradizionale di atti su supporto cartaceo e la produzione per via telematica di atti
redatti come documenti informatici.
Articolo 15. Con l'articolo 15 si prevede specificamente la possibilità del deposito
della relazione del consulente tecnico d'ufficio per via telematica come documento
informatico sottoscritto con firma digitale. Anche gli allegati (documenti e osservazioni
delle parti o la copia informatica di questi ove gli originali sono stati prodotti su
supporto cartaceo) possono essere depositati con lo stesso mezzo, ma in tal caso gli
originali sono depositati dal consulente tecnico d'ufficio senza ritardo, in ogni caso
prima dell'udienza successiva alla scadenza del termine per il deposito della relazione,
onde consentire alle parti di prenderne visione.
Così come previsto per la nota di iscrizione a ruolo (articolo 11, comma 2) la relazione
del consulente tecnico d'ufficio potrà essere redatta su appositi modelli definiti con
decreto ministeriale. Più in particolare per la c.t.u. sarà il giudice a stabilire se
essa dovrà essere redatta conformemente ad appositi modelli, tenuto conto di un eventuale
successivo utilizzo dei dati contenuti nella consulenza tecnica d'ufficio (ad es. per
l'aggiornamento dei registri di cancelleria o per la creazione di un archivio) .
Articoli 16 e 17. Con gli articoli 16 e 17 si chiarisce che le norme sulla redazione degli
atti come documenti informatici e sulla trasmissione degli stessi per via telematica si
riferiscono anche a fascicoli e sentenze relativi ad ogni stato e grado del processo.
Saranno infine stabilite con decreto ministeriale particolari regole e modalità, dirette
ad assicurarne l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati trasmessi.
Articolo 18. Come suggerito nel parere del Consiglio di Stato, su proposta del
Dipartimento della funzione pubblica è stata prevista l'estensione delle disposizioni
regolamentari ad altri procedimenti.
Articolo 19. La norma regola l'operatività delle disposizioni regolamentari e il termine
per l'adozione dei decreti sulle regole tecnico-operative.
RELAZIONE TECNICO - NORMATIVA
Il presente regolamento viene ad integrare, per quanto attiene al processo civile, il
quadro normativo già delineato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (Regolamento recante criteri e modalità per la
formazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma
dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59), in modo da rendere concreta
e funzionale l'applicazione di principi già affermati e vigenti nell'ordinamento
giuridico (cfr. ad es. articoli 4 e 5 del citato d.P.R. 513 del 1997, sul principio
secondo cui il documento informativo soddisfa il requisito legale della forma scritta e
sull'efficacia probatoria del documento informatico).
La conformità alla Costituzione si evince dal fatto che la materia in questione è stata
già oggetto di delegificazione a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 15, comma
2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del successivo regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
Sotto l'aspetto strettamente processuale non v'è alcuna interferenza con la disciplina
comunitaria sia perché il presente regolamento non detta norme modificative delle
disposizioni sostanziali processuali (adempimenti, termini, contenuto di atti, produzioni
ecc.), bensì solo norme strumentali sull'uso di strumenti informatici e telematici nel
processo che si affiancheranno alle modalità ordinarie (su sopporto
"cartaceo"); sia perché non v'è al momento alcuna disciplina comunitaria in
tale specifico settore.
In ogni caso in tema di notificazione il presente regolamento appare in linea con il
principio generale di recente affermato dall'articolo 11, comma 1, della recente Direttiva
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, sui servizi della
società dell'informazione, secondo cui "l'ordine e la ricevuta si considerano
pervenuti quando le parti cui sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi".
Sotto lo specifico profilo dei rapporti tra la firma digitale e la firma elettronica come
disciplinata dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, eventuali
aggiustamenti e modifiche potranno essere apportate in sede di recepimento della direttiva
stessa e riguarderanno l'istituto della firma digitale come disciplinato dal d.P.R. 513
del 1997, al quale il presente regolamento rinvia. In ogni caso si richiama fin d'ora
l'articolo 3, comma 7, della citata direttiva 1999/93/CE che consente deroghe ed eccezioni
sull'uso delle firma elettroniche in particolari settori pubblici (come potrebbe essere,
se del caso, il settore del processo civile, - cfr. art. 3, comma 7: "Gli Stati
membri possono assoggettare l'uso delle firme elettroniche nel settore pubblico ad
eventuali requisiti supplementari. Tali requisiti debbono essere obiettivi, trasparenti,
proporzionati e non discriminatori e riguardare unicamente le caratteristiche specifiche
dell'uso di cui trattasi. Tali requisiti non possono rappresentare un ostacolo ai servizi
transfrontalieri per i cittadini").
Non emergono profili concernenti il rispetto di competenze delle regioni e delle autonomie
locali.
Ai fini della valutazione dell'impatto della presente regolamentazione può rilevarsi che
l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo civile potrà
agevolare, in termini di rapidità e risparmio di energie materiali e personali, la
funzionalità del sistema processuale in molte fasi (ad es. consultazione di atti,
comunicazione e notificazione di atti, trasmissione del fascicolo) con evidenti e diretti
vantaggi per il personale dell'Amministrazione della giustizia, per gli avvocati e per
tutti i cittadini.
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