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 DIRITTI 
CONFERITI DALLA REGISTRAZIONE 
I diritti esclusivi 
riconosciuti al titolare del marchio dal codice per la proprietà industriale 
sono conferiti con la registrazione. Gli effetti della prima registrazione 
decorrono dalla data di deposito della domanda e durano 10 anni salvo rinnovo. 
A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte 
del titolare o con il suo consenso entro cinque anni dalla registrazione, e tale 
uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.  
I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà 
di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi 
di usare nell'attività economica un marchio identico per prodotti o servizi 
identici a quelli per cui esso e' stato registrato o un marchio identico o 
simile sia per prodotti o servizi identici che affini, se a causa dell'identità 
o somiglianza fra i marchi e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, 
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere 
anche in un rischio di associazione fra i due segni. 
In caso di marchio “celebre” il divieto di utilizzo di marchi identici o simili 
può riguardare anche prodotti o servizi diversi da quelli per cui il marchio è 
stato registrato. 
 
CHI PUO’ DEPOSITARE MARCHI 
Può ottenere una 
registrazione per marchio d'impresa la persona fisica, la persona giuridica o la 
pubblica amministrazione che lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella 
fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della 
propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con 
il suo consenso. 
Un marchio può essere 
depositato solo: 
1. Direttamente dal Titolare stesso; 
oppure 
2. Da un Avvocato, o da un Mandatario iscritto all’albo dei 
consulenti in proprietà industriale, in nome e per conto del Titolare. 
Nessun altro soggetto può rappresentare il Titolare per la procedura di 
registrazione di un marchio. 
Dunque occorre prestare attenzione a chi non indichi chiaramente la propria 
qualità di avvocato o di mandatario abilitato. 
 
 
LE DECISIONI PRINCIPALI PER 
IL DEPOSITO DEL MARCHIO 
Verifica dei requisiti 
per la registrazione e la tutela del marchio 
I requisiti essenziali per la validità del marchio sono: 
- la novità: il marchio deve essere nuovo, non deve cioè essere 
identico o simile – confondibile con altri marchi per prodotti identici o 
affini, o con ditte, denominazioni sociali etc. di altre imprese dello stesso 
settore. A tal fine il nostro Studio può effettuare
ricerche di identità e di similitudine 
per verificare l'eventuale esistenza di altri marchi identici o simili già 
depositati o registrati. Il marchio, inoltre, non deve consistere 
esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli 
usi costanti del commercio. 
- la capacità distintiva: il marchio non può consistere 
esclusivamente in denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni 
descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono 
servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il 
valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o 
della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
Il nostro Studio effettua sempre un controllo di tale aspetto, consigliando 
al Cliente le soluzioni più opportune in caso di criticità sul requisito della 
capacità distintiva. 
(Vedi la tabella sinottica sulle massime di 
confondibilità dei marchi).  
- la liceità: non possono costituire oggetto di registrazione come 
marchio d'impresa: i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon 
costume; i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla 
provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; i 
segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di 
proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi. 
Marchio denominativo – Marchio figurativo 
Il marchio denominativo è quello composto solo da parole, senza aggiunta di 
disegni o altre caratteristiche grafiche ulteriori alle semplici parole. In caso 
di deposito di marchio denominativo si rivendica la tutela delle parole 
depositate comunque vengano riprodotte. 
In caso di deposito di marchio figurativo il marchio viene rivendicato invece esattamente come riprodotto nella domanda di registrazione (salva comunque 
la tutela anche nei confronti dei marchi simili – confondibili). 
Dunque una scelta importante è quella di decidere se depositare il proprio 
marchio come denominativo (solo parola/e), come figurativo (solo logo o logo + 
parola/e o parola/e riprodotte in una particolare grafia e/o colore), oppure 
depositare due marchi, uno denominativo (con la parola caratterizzante il 
marchio) ed uno figurativo (con il logo accompagnato o meno dalla parola). Il 
nostro Studio assiste il Cliente in questa importante scelta.  
Scelta delle classi di prodotti e/o servizi 
Per registrare un marchio occorre indicare i prodotti e/o servizi per i quali si 
intende utilizzarlo. Al fine di razionalizzare la scelta dei prodotti/servizi 
sono state individuate 45 classi di prodotti/servizi. Il titolare deve 
individuare una o più classi ed all'interno delle stesse può ulteriormente 
specificare i prodotti o servizi che intende rivendicare nella registrazione del 
marchio (vedi 
la classificazione di Nizza). Il nostro Studio assiste il Cliente in 
questa importante scelta. 
ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA TUTELA 
Marchio Italiano - Marchio Comunitario - Marchio Internazionale 
Una scelta fondamentale è quella dell'ambito territoriale di tutela del marchio, 
a tal fine è possibile scegliere: 
1. marchio nazionale: il deposito avviene presso l'Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e la tutela del marchio riguarda il suolo 
nazionale italiano; 
2. marchio comunitario: il deposito avviene presso l'Ufficio per 
l'Armonizzazione del Mercato Interno (OAMI - con sede ad Alicante in Spagna) e 
la tutela del marchio riguarda tutta l'Unione Europea; 
3. marchio internazionale: il deposito, che avviene presso 
l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI - WIPO) con sede 
a Ginevra, tramite l'UIBM, deve avere come riferimento un marchio già depositato 
o registrato (nazionale o comunitario) e permette di tutelare il marchio nei 
singoli
Paesi aderenti al sistema di Madrid scelti dal Titolare in base alle 
proprie esigenze di mercato. 
Lo studio assiste il Cliente in questa importante scelta. 
 
 
PERCHE’ UNO STUDIO 
LEGALE PER DEPOSITARE UN MARCHIO 
Il Titolare, se sceglie di farsi assistere nella registrazione di un marchio, 
può essere rappresentato solo da un Avvocato o da un Mandatario abilitato. Per 
assistere il Titolare ad effettuare le scelte e le verifiche sopra descritte e 
per fornire un’adeguata assistenza nella pratica per il deposito e la 
registrazione di un marchio occorre una qualificata conoscenza della legge 
e della giurisprudenza in materia di marchi. 
Inoltre lo Studio Legale è in grado di assistere il Titolare del marchio anche 
in ulteriori pratiche riguardanti il marchio, quali la cessione, la concessione 
in licenza e, soprattutto, la tutela contro eventuali violazioni, e la difesa 
del Titolare nel caso di pretese di terzi. 
>>Chiedi 
il deposito di un marchio on-line<< 
			Per informazioni 
			scrivere a 
			info@infogiur.com 
			o telefonare allo  
			0521-223260. 
  
  
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