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Notificazione al Garante: ancora incerta la
situazione per i medici di medicina generale relativamente alla medicina in rete
(e gli altri trattamenti di dati dei pazienti con strumenti informatici e
telematici).
Aggiornamenti:
Modificato il codice privacy:
semplificazioni per i medici di medicina generale 20/05/04
Medicina in rete: niente notificazione
privacy 27/04/04
21/04/04
A pochi giorni
dalla scadenza del termine (30 aprile 2004), non è ancora chiaro se i medici di
medicina generale che trattano dati dei pazienti con strumenti informatici e
telematici debbano effettuare o meno la notificazione al Garante dei trattamenti
previsti dall’art. 37 del Codice della Privacy.
Quadro normativo
L’art. 37 del Codice Privacy (Dlgs 196/03 codice in materia di protezione dei
dati personali) prevede che il titolare (nel nostro caso il medico) notifica al
Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il
trattamento riguarda: … b) dati idonei a rivelare lo stato di salute … trattati
ai fini di … prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a
banche di dati… .
L’art. 181, comma 1, lett. c), stabilisce che le notificazioni previste
dall’articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004.
Interpretazione
Come in molte altre disposizioni del nuovo Codice, il dato normativo è
assolutamente enigmatico, in particolare con riferimento all’espressione
“prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati”.
Cerchiamo di analizzare le espressioni usate dal Codice.
Dati idonei a rivelare lo stato di salute: i medici ovviamente trattano
proprio questi dati in modo sistematico.
Prestazione di servizi sanitari: i medici forniscono proprio servizi
sanitari
Per via telematica: non sempre i medici forniscono i propri servizi per
via telematica. Comunque approfondiamo questo punto. Fornire servizi per via
telematica significa utilizzare tale strumento per la comunicazione fra medico e
paziente. Quindi si forniscono servizi per via telematica quando il medico offre
la possibilità di essere contattato e di rispondere attraverso servizi di posta
elettronica o moduli web (o simili).
Relativi a banche di dati: la banca di dati è qualsiasi complesso
organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o
più siti, quindi, in parole povere, si ha una banca di dati tutte le volte che
registriamo su un computer una pluralità di dati. Di conseguenza, tutte le volte
che un medico utilizza un personal computer per la registrazione dei dati dei
pazienti effettua un “trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute …
relativo a banche di dati” (vedi nota).
Per capire se si rientra nell’obbligo di notificazione occorre, quindi, meglio
analizzare cosa si può intendere per prestazione di servizi sanitari per via
telematica.
Le interpretazioni possono essere due:
1. utilizzo della via telematica per offrire i servizi ai pazienti;
2. utilizzo della via telematica come strumento interno di organizzazione nella
gestione dei dati.
Nell’ipotesi di cui al punto uno (servizi telematici ai pazienti) direi
che si rientra in pieno nella definizione di trattamento di dati personali …
idonei a rivelare lo stato di salute … trattati ai fini di … prestazione di
servizi sanitari per via telematica relative a banche di dati. In questo caso,
quindi, allo stato attuale, la notifica va effettuata (benché tale obbligo sia
criticabile nel merito, in quanto è un inutile onere burocratico che nulla
aggiunge alla protezione dei dati dei pazienti).
Nell’ipotesi di cui al punto due (servizi telematici interni), invece, lo
strumento informatico e telematico viene utilizzato non per offrire direttamente
un servizio al paziente, ma per gestire i dati dello stesso da parte del
professionista, che poi eroga il servizio in modo tradizionale. E’ il caso della
medicina in rete, in cui più medici fanno confluire i dati dei pazienti, per via
telematica, in un unico server. In questo caso il medico registra i dati, che
poi vengono inviati al server (e recuperati dallo stesso) per via telematica. I
rapporti con il paziente, invece, sono gestiti in modo tradizionale, attraverso
il contatto personale e diretto in studio: non c’è la prestazione di servizi
diretti al paziente per via telematica.
Dunque, nell’ipotesi numero due non si può dire che vi sia un trattamento di
dati personali … idonei a rivelare lo stato di salute … trattati ai fini di …
prestazione di servizi sanitari per via telematica relative a banche di dati,
semplicemente poiché non si presta un servizio sanitario per via telematica.
Quindi la notificazione in quest’ultimo caso non andrebbe fatta.
Questa è l’interpretazione più logica e ragionevole. Tuttavia non è possibile
garantire che sia la stessa del Garante, il quale, per bocca del Segretario
Generale, sulla questione è intervenuto come sotto riportato.
Le risposte informali del Segretario Generale del Garante
Su espressa domanda di chiarimenti, il Segretario Generale del Garante, Dott.
Buttarelli, ha risposto, all’incontro svoltosi il 2 aprile scorso a Roma,
testuali parole:
“Le procedure di prestazione di servizi sanitari per via telematica relative
a banche di dati, l’art. 37 lettera b.
Ora, qui il legislatore ha voluto portare alla trasparenza le situazioni in cui
c’è un’attività di trattamento di dati personali sulla salute e la vita
sessuale, le situazioni più rischiose nell’ambito di operazioni effettuate per
via telematica, ma cercando di non aggrappare in questa rete anche singole
situazioni in cui ci sia un caso episodico di teleassistenza o di telemedicina,
o magari di quesiti effettuati al proprio medico attraverso una e-mail. A
diversa conclusione deve giungersi per il caso in cui questa attività di
utilizzazione dei servizi sanitari avvenga, però, in qualche modo utilizzando un
database organizzato dove si attinge ai dati magari per rispondere, o per
verificare o per integrare questi dati, ad un database strutturato, perché
allora il fatto che questi dati circolino in rete deve essere oggetto di
attenzione. Anche qui però vorrei portare all’attenzione la parte di esonero
che è stata introdotta nel provvedimento del Garante, dove a certe condizioni è
possibile anche una condivisione all’interno dello stesso studio di una banca di
dati, che ricordiamo, con la nuova disciplina non è più un archivio strutturato
basato su una pluralità di criteri di ricerca, ma può essere anche un solo
elenco alfabetico e, quindi, a certe condizioni, anche per i fini di
procreazione assistita, di trapianto di organi e di indagine epidemiologica,
sono stati introdotti alcuni esoneri, con certe attività di cautela”.
Il dott. Buttarelli pare porre l’accento sulla utilizzazione di una banca di
dati raggiungibile telematicamente, piuttosto che sull’erogazione del servizio
per via telematica, lasciando quindi la questione ancora aperta.
Le esclusioni dall’obbligo di notificazione previste dalla deliberazione n. 1
del 31 marzo 2004
Per chiarire definitivamente la situazione, non possono venire in soccorso le
esclusioni previste recentemente dal Garante.
Sappiamo che il Garante è intervenuto, con la deliberazione n. 1 del 31 marzo
scorso, per definire alcuni casi in cui viene espressamente escluso l’obbligo di
notificazione.
Le esclusioni riguardano:
i dati genetici e biometrici; i dati trattati ai fini di procreazione assistita,
di trapianto di organi e tessuti, di indagine epidemiologica, rilevazione di
malattie mentali, infettive, diffusive o di sieropositività,
trattati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad altri
esercenti titolari dei medesimi trattamenti,
in modo non sistematico,
rispetto a dati non organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per
via telematica,
limitatamente ai dati e alle operazioni, compresa la comunicazione,
indispensabili per perseguire finalità di tutela della salute o dell’incolumità
fisica dell’interessato o di un terzo.
In questa sede non provvediamo ad approfondire i casi di esclusione previsti, se
non con riferimento all’argomento qui trattato, e cioè l’utilizzo di strumenti
informatici e telematici da parte del medico di medicina generale nell’ambito
della propria attività professionale.
Da una prima osservazione dei casi di esclusione dall’obbligo di notificazione
si nota che essi riguardano categorie di dati sensibili ben precise, e non tutti
i dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Quindi, interpretando la norma alla lettera, bisognerebbe dire che
l’esclusione prevista non opera con riferimento ai trattamenti relativi a dati
idonei a rivelare lo stato di salute … trattati ai fini di … prestazione di
servizi sanitari per via telematica relative a banche di dati.
Infatti, si ripete, la delibera del Garante riguarda solo dati genetici e
biometrici e dati trattati ai fini di procreazione assistita, di trapianto di
organi e tessuti, di indagine epidemiologica, rilevazione di malattie mentali,
infettive, diffusive o di sieropositività (che comunque non devono essere
trattati, per rientrare nell’esclusione, in modo sistematico attraverso banche
di dati accessibili a terzi).
Anche estendendo (con interpretazione estensiva o analogica) la disposizione del
Garante a tutti i dati idonei a rivelare lo stato di salute (e quindi non solo a
quelli genetici, etc.), avremmo comunque che essa non potrebbe operare con
riferimento ai trattamenti effettuati dai medici di medicina generale, poiché
si avrebbe in ogni caso un trattamento sistematico di tali dati, e quindi
comunque escluso dall’esenzione prevista.
Si potrebbe anche ritenere che si rientri nell’esenzione purché la sistematicità
del trattamento non si accompagni all’utilizzo di banche dati accessibili a
terzi. Ma allora l’interpretazione estensiva o analogica si allontanerebbe ancor
più pericolosamente dal dato testuale della disposizione del Garante, a tutto
rischio dei medici stessi.
Conclusioni
La situazione in merito alla notificazione da parte dei medici di medicina
generale che effettuano trattamenti di dati con strumenti informatici e
telematici è, quindi, di totale incertezza.
La stessa FIMMG nel proprio sito riporta
“06/04/2004: Privacy: ancora non del tutto chiara la delibera del Garante
In merito alle perplessità che abbiamo manifestato al garante privacy sulle
semplificazioni alla notifica dati, siamo stati contattati dal Segretario
Generale Dr. Buttarelli il quale ci ha comunicato verbalmente che per dati
biometrici devono intendersi l'impronta digitale e similari (iride ecc.) e non
quindi altezza, peso, pressione arteriosa ecc. e per tanto tale problema sembra
risolto anche se restiamo in attesa di una sua circolare esplicativa (non
sussiste pertanto l'obbligo di ottemperare da parte del medico di medicina
generale alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 del DLgs.
196/2003).
Resta ancora qualche dubbio sul riferimento a "banche dati" accessibili da
terzi per via telematica. Da tali fattispecie andrebbero esplicitamente esclusi
i server di rete delle medicine di gruppo (operanti in rete locale) e delle
medicine in rete (operanti in rete geografica). Per questo ed altri aspetti
siamo rimasti d'accordo che ci vedremo molto presto in sede tecnico-politica”.
(Si veda anche il
comunicato della FIMMG del 20/4/04)
A parere di chi scrive, i medici di medicina generale che effettuano trattamento
di dati sanitari dei propri pazienti con registrazione degli stessi in cartelle
cliniche attraverso strumenti informatici e telematici, ed in particolare con
memorizzazione e sincronizzazione delle stesse cartelle cliniche su server
raggiungibili telematicamente dai soli medici, senza offrire direttamente
servizi sanitari per via telematica ai pazienti, non dovrebbero effettuare
la notificazione.
Tuttavia non è chiaro se il Garante sia sulla stessa linea interpretativa,
in quanto non si è espresso ancora in modo né univoco né ufficiale.
Stanno già intervenendo nella questione le rappresentanze di categoria dei
medici di medicina generale, ma non è possibile sapere se si arriverà ad un
chiarimento definitivo prima della scadenza del 30 aprile 2004.
Quindi, nella situazione di totale incertezza che circonda la materia della
privacy in Italia, ai medici di medicina generale che stiano già effettuando
tali tipi di trattamento, in attesa di auspicati chiarimenti da parte del
Garante, e qualora questi non arrivino entro il 30 aprile, restano le seguenti
alternative:
A. nel dubbio, effettuare comunque la notificazione (con gli oneri
conseguenti);
oppure
B. nel dubbio, non effettuare la notificazione (rischiando le
relative rilevanti sanzioni in caso di interpretazione della norma sfavorevole
ai medici);
oppure
C. nel dubbio, cessare il trattamento dei dati con strumenti
telematici (cancellando gli
stessi dal server raggiungibile per via telematica).
per i casi di servizi sanitari offerti in modo sistematico direttamente ai
pazienti, mediante utilizzo di banche dati, per via telematica, invece, la
notificazione, allo stato attuale, va effettuata.
Riportiamo infine l’art. 163 del Codice della Privacy:
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai
sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a
sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell’ordinanza – ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o
più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
(Avv. Carlo Rossi)
Nota: Anche qualora il personal computer fosse utilizzato esclusivamente per
la gestione di comunicazioni per posta elettronica con i pazienti, si dovrebbe
ritenere che si venga a creare una banca di dati. Infatti i dati delle e-mail,
se rimangono memorizzati nel computer, vengono a creare un “complesso
organizzato di dati personali”. Non si creerebbe una banca di dati unicamente se
le e-mail venissero cancellate di volta in volta.
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