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Pubblicato lo schema nazionale sulla certificazione della sicurezza delle
tecnologie informatiche
06/06/02
Con il
dpcm 11 aprile 2002 (G.U. n. 131 del 6/6/02) è stato emanato lo schema
nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza delle
tecnologie dell'informazione, ai fini della tutela delle informazioni
classificate, concernenti la sicurezza interna ed esterna dello Stato.
Il decreto disciplina le linee essenziali per la definizione dei criteri e delle
procedure da osservare per il funzionamento degli organismi di certificazione, e
per la valutazione dei prodotti e dei sistemi che gestiscono informazioni
classificate, in conformità ai criteri europei ITSEC e ITSEM o agli standard
internazionali ISO/IEC IS-15408, emanati dall'Organizzazione Internazionale per
la Standardizzazione - ISO.
Per prodotto si intende un elemento software o hardware, mentre per sistema si
intende un insieme di prodotti (hardware e/o software), funzionalmente o
fisicamente interconnessi.
Gli organi per la certificazione e la valutazione sono l'Ente di certificazione
e i centri di valutazione.
L'ente di certificazione
L'Ente di certificazione è l'Autorità Nazionale per la Sicurezza (A.N.S.), che a
tal fine si avvale dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza della Segreteria
Generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS)
presso la Presidenza del consiglio dei ministri. L'ente di certificazione è
responsabile della certificazione dei prodotti e dei sistemi informatici, nonché
dell'accreditamento dei centri di valutazione.
In particolare l'ente di certificazione:
- definisce le regole procedurali per la certificazione dei prodotti o dei
sistemi, sulla base delle norme e delle direttive di riferimento nazionali ed
internazionali;
- cura l'accreditamento dei centri di valutazione, ne coordina l'attività, ne
tiene l'elenco, vigila sull'attività dei Ce.Va. e ne determina la sospensione o
la revoca dell'accreditamento in caso di inadempienze;
- approva i piani di valutazione ed emana i rapporti di certificazione;
- rilascia le certificazioni sulla base delle valutazioni effettuate;
- redige ed aggiorna periodicamente la lista nazionale dei prodotti valutati;
- esamina le eventuali controversie sorte tra le parti nell'ambito delle
procedure per favorire una soluzione consensuale delle stesse;
- provvede alla formazione tecnico professionale dei soggetti adibiti alla
certificazione e alla valutazione;
- cura le relazioni con gli enti di certificazione degli altri paesi;
I centri di valutazione
I centri di valutazione (Ce.Va.) sono organismi accreditati dall'Ente di
certificazione, competenti per le valutazioni di sicurezza di un prodotto o di
un sistema. Questi, in particolare, hanno il compito effettuare le valutazioni
secondo criteri di indipendenza e imparzialità, nel rispetto degli obblighi di
segretezza e di riservatezza. A tal fine:
- assistono il committente ed il fornitore di un prodotto o di un sistema nella
redazione dei documenti di sicurezza;
- forniscono all'ente di certificazione gli elementi utili per l'individuazione
delle metodologie più idonee da adottare, informandolo sulle attività compiute
ai fini della valutazione;
- assicurano la salvaguardia di tutte le informazioni classificate relative al
prodotto o al sistema sottoposto alla loro valutazione, anche quelle concernenti
le informazioni tecniche acquisite nel corso dell'attività di valutazione.
L'ente pubblico o privato, che intende ottenere l'accreditamento del proprio
laboratorio quale centro di valutazione di prodotti o di sistemi, deve fare
domanda all'Ente di certificazione, il quale accerterà il possesso dei requisiti
previsti dal dpcm 11 aprile 2002.
Questi sono i requisiti per l'accreditamento:
a) lo svolgimento dell'attività in locali adeguati e con mezzi idonei ad
effettuare le valutazioni dei prodotti o dei sistemi;
b) l'esistenza di un'organizzazione interna in grado di assicurare il controllo
ed il rispetto delle misure di sicurezza prescritte e di operare in piena
autonomia di giudizio, indipendenza e imparzialità;
c) il possesso delle abilitazioni di sicurezza industriali prescritte;
d) la presenza di personale in possesso delle capacità professionali necessarie
per la valutazione di prodotti o di sistemi di sicurezza, in conformità ai
criteri in vigore;
e) il possesso da parte del personale impiegato delle abilitazioni di sicurezza
richieste dall'ente di certificazione;
f) la conformità ai parametri definiti dalla "european norm (EN) 45001".
L'Ente di certificazione richiederà, ai fini dell'accreditamento, una
valutazione di prova.
Il rilascio o il diniego del certificato di accreditamento deve avvenire entro
90 giorni dalla ricezione della domanda.
L'accreditamento ha validità di tre anni.
La valutazione e la certificazione di un prodotto o di un sistema
Il primo passo per la certificazione è quello della definizione delle specifiche
di sicurezza richieste al prodotto/sistema. A ciò deve provvedere il committente
interessato alla realizzazione e acquisizione dello stesso.
La richiesta di valutazione, invece, deve essere presentata dal fornitore.
Questi deve fornire all'Ente di certificazione e al Ce.Va. gli elementi
necessari per il giudizio. Il Ce.Va. è individuato, fra quelli accreditati,
direttamente dal fornitore, che deve comunicare la scelta all'Ente di
certificazione.
A questo punto il Ce.Va. presenta all'Ente di certificazione il piano di
valutazione recante la descrizione delle attività necessarie al processo di
valutazione. L'ente di certificazione valuta il piano e lo approva (o meno)
entro 60 giorni dalla ricezione. Dunque il Ce.Va. redige il rapporto finale di
valutazione, e lo invia all'Ente di certificazione.
L'Ente di certificazione, sulla base dell'analisi della documentazione prodotta
dal committente, da fornitore e dal Ce.Va., redige il rapporto entro 90 giorni
dalla ricezione del rapporto finale di valutazione approvato, e ne rilascia
copia al committente, al fornitore e al Ce.Va.
Su accordo delle parti o in attesa del riscontro ad eventuali osservazioni o
chiarimenti, i termini della procedura possono essere allungati.
Il rapporto di certificazione dell'Ente di certificazione attesta l'idoneità del
prodotto/sistema a garantire i livelli di sicurezza predefiniti.
Documenti:
Dpcm 11 aprile 2002 "Schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza delle
tecnologie dell'informazione, ai fini della tutela delle informazioni
classificate, concernenti la sicurezza interna ed esterna dello Stato".

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