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Necessaria la firma digitale per la doppia sottoscrizione di clausole
on-line
23/5/02
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Le clausole vessatorie, cioè quelle clausole che pongono degli svantaggi
particolarmente onerosi a carico della controparte, come ad. es. limiti della
responsabilità del fornitore o deroga alla competenza territoriale del giudice
competente, sono inefficaci nei confronti dei consumatori.
Queste clausole, tuttavia, mantengono la loro validità nei contratti fra
professionisti (b2b), a condizione che vengano specificamente approvate per
iscritto (art. 1341 cod. civ.).
Nei contratti conclusi via Internet, in particolare attraverso la compilazione
di form on-line, è diffusa la pratica di far approvare le clausole vessatorie
selezionando l'opzione "accetto", o simili, in apposito modulo informatico nel
quale, al pari degli analoghi documenti cartacei, è riportata la formula con il
richiamo alle clausole vessatorie in calce o separatamente dal testo
contrattuale.
Questa tecnica, seppur molto utilizzata, non è idonea a soddisfare il requisito
della forma scritta richiesto dall'art. 1341 c.c.
Una delle prime decisioni che ha accolto questa tesi è quella del
Giudice di
Pace di Partanna (n. 15 del 2002), che si è trovato a decidere sulla validità di
una clausola di un contratto concluso on-line. La clausola prevedeva la deroga
alla competenza del Giudice a decidere sulle controversie relative al contratto,
ed è stata ritenuta nulla, in quanto non sottoscritta specificamente, né con i
mezzi tradizionali, né con l'utilizzo della firma digitale.
Il codice civile, infatti, richiede la specifica approvazione per iscritto della
clausola che prevede deroghe alla competenza dell'Autorità Giudiziaria. Quindi
l'unica soluzione per sottoscrivere validamente la clausola, impiegando form da
compilare ed accettare on-line, è quella dell'utilizzo della firma digitale o
della firma elettronica ai sensi del
d.p.r. 28.12.2000, n. 445 (T.U. sulla
documentazione amministrativa, come modificato dal
dlgs. 23.1.2002, n. 10),
poiché solo mediante l'utilizzo di queste ultime si soddisfa il requisito della
forma scritta.

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