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Necessaria la firma digitale per la doppia sottoscrizione di clausole on-line

23/5/02    english version

Le clausole vessatorie, cioè quelle clausole che pongono degli svantaggi particolarmente onerosi a carico della controparte, come ad. es. limiti della responsabilità del fornitore o deroga alla competenza territoriale del giudice competente, sono inefficaci nei confronti dei consumatori.
Queste clausole, tuttavia, mantengono la loro validità nei contratti fra professionisti (b2b), a condizione che vengano specificamente approvate per iscritto (art. 1341 cod. civ.).
Nei contratti conclusi via Internet, in particolare attraverso la compilazione di form on-line, è diffusa la pratica di far approvare le clausole vessatorie selezionando l'opzione "accetto", o simili, in apposito modulo informatico nel quale, al pari degli analoghi documenti cartacei, è riportata la formula con il richiamo alle clausole vessatorie in calce o separatamente dal testo contrattuale.
Questa tecnica, seppur molto utilizzata, non è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 1341 c.c.
Una delle prime decisioni che ha accolto questa tesi è quella del Giudice di Pace di Partanna (n. 15 del 2002), che si è trovato a decidere sulla validità di una clausola di un contratto concluso on-line. La clausola prevedeva la deroga alla competenza del Giudice a decidere sulle controversie relative al contratto, ed è stata ritenuta nulla, in quanto non sottoscritta specificamente, né con i mezzi tradizionali, né con l'utilizzo della firma digitale.
Il codice civile, infatti, richiede la specifica approvazione per iscritto della clausola che prevede deroghe alla competenza dell'Autorità Giudiziaria. Quindi l'unica soluzione per sottoscrivere validamente la clausola, impiegando form da compilare ed accettare on-line, è quella dell'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica ai sensi del
d.p.r. 28.12.2000, n. 445 (T.U. sulla documentazione amministrativa, come modificato dal dlgs. 23.1.2002, n. 10), poiché solo mediante l'utilizzo di queste ultime si soddisfa il requisito della forma scritta.

 

 

 

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