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Competenza territoriale per risarcimento danni da diffamazione
Con la sentenza 16 novembre 2000 (su
questa sentenza si è pronunciata la Corte di Cassazione: vedi la news), il Tribunale di Lecce sancisce che, nella
diffamazione via Internet, la competenza civile relativa alla causa di risarcimento danni,
spetti al giudice del foro ove si trova il server su cui siano stati registrati i messaggi
denigratori. Nel caso di specie si trattava di messaggio pubblicato su un news group.
Nella sentenza citata, peraltro, il Tribunale di Lecce non applica il detto principio, in
quanto nel caso oggetto di decisione il giudice non ritiene esistere prova di dove il
server si trovi effettivamente. Dunque in definitiva viene applicato il criterio del forum
destinatae solutionis, corrispondente, nel caso di obbligazioni risarcitoria, al luogo di
residenza del debitore (artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c.).
A parere di chi scrive il criterio della località ove si trova il server, per stabilire
il luogo dove l'obbligazione risarcitoria è sorta, è assai criticabile. Infatti fare
riferimento al luogo di collocazione fisica del server, per stabilire una competenza
territoriale (od anche la giurisdizione o la legge applicabile), è quantomeno soggetto a
rischiose distorsioni nel caso concreto. Infatti i soggetti che operano in internet
possono utilizzare server che si trovano in luoghi del tutto scollegati da quello in cui
essi operano effettivamente. Ad esempio, nel caso su cui ha deciso il Tribunale di Lecce,
il server utilizzato dall'asserito diffamatore avrebbe potuto trovarsi ovunque in Italia,
oppure anche all'estero. Allora se il server si fosse trovato in una città del tutto
estranea sia al convenuto che all'attore (nel caso di specie, attore di Lecce e convenuto
di Roma, facciamo ad esempio server a Bolzano), quest'ultimo avrebbe potuto comunque
instaurare la causa in detta città? Se addirittura il server si fosse trovato all'estero,
si sarebbero dovute applicare le norme in materia di competenza giurisdizionale
internazionale (Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, ora sostituita dal regolamento
2001/44/CE del 22 dicembre 2000), anche se i fatti avessero interessato unicamente
l'ambito italiano (ad esempio un news group in lingua italiana e "frequentato"
unicamente da persone residenti in Italia ma, per i più svariati motivi pratici,
registrato su server collocato in Spagna).
Dunque non resta che applicare un criterio che possa evitare tali distorsioni.
Per quanto riguarda i fatti illeciti in primo luogo si potrebbe fare riferimento al luogo
in cui i dati che hanno provocato il danno ingiusto sono stati immessi (prescindendo in
questa sede dai problemi di prova che ne possono derivare).
Ma sarebbe sostanzialmente più equo ritenere che, con riferimento alla competenza
territoriale (se non alla giurisdizione), il giudice competente a decidere dovrebbe essere
quello del luogo ove il danno si è prodotto, corrispondente normalmente al luogo di
residenza del danneggiato. Questo perché con i moderni mezzi di comunicazione è
possibile divulgare una notizia diffamatoria dai più disparati angoli del mondo, e non
per questo il diffamato dovrebbe inseguire il diffamatore ovunque questo si trovi. Questo
principio è stato riconosciuto, oltre che dalla Corte di Giustizia Europea con
riferimento alla convenzione di Bruxelles, anche dallo stesso legislatore italiano con
l'art. 30 della L. 223/90 che indica come foro competente per il reato di diffamazione a
mezzo radiotelevisivo quello del luogo di residenza della persona offesa, anche se tale
norma non è stata ritenuta passibile di interpretazione analogica (Cass. 13042/99).

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