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Il giudice competente nella diffamazione via Internet

22/05/02
In caso di risarcimento danni per diffamazione via Internet, quale giudice è competente a decidere?
Nel novembre del 2000 il Tribunale di Lecce aveva ritenuto che il giudice competente dovesse essere quello del luogo in cui si trova il server su cui sono stati registrati i messaggi denigratori o, in alternativa, del luogo di residenza di chi ha registrato i messaggi stessi.
Questa pronuncia, criticata in un nostra
news del 30/6/01, è stata ribaltata dalla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, infatti, con l'
ordinanza n. 6591 dell'8 maggio 2002, ha stabilito che "In tema di risarcimento del danno extracontrattuale, patrimoniale e morale, per lesione del diritto alla reputazione di una persona giuridica, compiuta mediante l'inserimento nella rete telematica ("Internet"), attraverso un "newsgroup", di frasi offensive, il "forum commissi delicti", ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 cod. proc. civ., va individuato nel luogo di verificazione dei lamentati danni in conseguenza dell'evento diffamatorio, e quindi coincide con il luogo in cui il soggetto offeso ha il proprio domicilio, atteso che, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, esso rappresenta il luogo in cui si realizzano le ricadute negative dell'offesa alla reputazione".
Con questa pronuncia la Suprema Corte dimostra di comprendere le reali problematiche degli illeciti commessi via Internet: infatti non è possibile legare il luogo di commissione di un illecito (e quindi la competenza del giudice) con la localizzazione del server o del luogo di residenza di chi ha inserito i dati. La soluzione più logica, e che maggiormente tutela chi abbia subito un torto attraverso la rete, dunque, è che quest'ultimo si possa rivolgere al giudice presso la propria città di residenza.
Per un articolato commento dell'ordinanza, si veda F. Di Ciommo "Art. 20 c.p.c. e illeciti commessi tramite Internet (una regola a valere per tutti i mezzi di comunicazione di massa?)", in Foro It. 2002, I, 1982 (fasciolo n. 7-8/2002).

Documenti: Corte di Cassazione - ordinanza 8 maggio 2002, n. 6591

 

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