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Riforma delle esecuzioni
mobiliari
01/03/06
E' stata
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006 l'attesa
legge di riforma delle esecuzioni mobiliari.
Il
provvedimento mira ad accrescere la tutela del credito rendendo più veloce e
efficace l'iter delle esecuzioni mobiliari. In particolare la riforma agisce
su tre piani distinti:
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viene
introdotto un dovere di collaborazione da parte del debitore, il quale è
tenuto a comunicare, entro quindici giorni dalla richiesta,
all'ufficiale giudiziario i beni che possono essere oggetto di
pignoramento. In caso di omessa o falsa comunicazione il debitore, e per
esso si intende anche l'amministratore, il direttore generale o il
liquidatore della società debitrice, dovrà rispondere del reato di cui
all'art. 388 c.p. ovvero mancata esecuzione dolosa di un provvedimento
del giudice; condotta in questo caso punita con la pena della multa fino
ad euro 516 o della reclusione fino ad un anno. In ogni caso
all'ufficiale giudiziario spetta comunque la possibilità di indicare
ulteriori beni, qualora non ritenga sufficienti quelli indicati,
scegliendo anche tra quelli strumentali all'esercizio della professione;
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viene valorizzato il ruolo dell'ufficiale giudiziario
il quale effettuerà una ricognizione estimativa dei beni da pignorare
attraverso l'accesso all'anagrafe tributaria e ad altre banche
dati pubbliche; lo stesso all'atto di identificare i beni da pignorare
effettuerà anche una valutazione circa il loro valore di realizzo;
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viene velocizzata la procedura mediante una
semplificazione della disciplina delle opposizioni all'esecuzione, tra
cui la non impugnabilità della sentenza, art. 616 c.p.c.
Qualora poi il
debitore sia un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario potrà
altresì consultare le sue scritture contabili e chiedere la consulenza di un
commercialista, di un avvocato o di un notaio.
Infine il creditore potrà
anche partecipare alle operazioni di pignoramento con l'assistenza o tramite
il proprio difensore ed un esperto o anche uno solo dei due.
LM
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