Law Firm Italy

Studio Legale
recupero crediti - privacy - contratti - marchi - pubblicità

NewsLetter
Per ricevere gratuitamente la NewsLetter di Infogiur inserite il vostro indirizzo
e-mail:
 
Clicca qui

informativa privacy

Consulenza
concorsi e operazioni
Concorso a premio
Operazione a premio
Manifestazione a premio

 

 

 

Riforma delle esecuzioni mobiliari

01/03/06

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006 l'attesa legge di riforma delle esecuzioni mobiliari.

Il provvedimento mira ad accrescere la tutela del credito rendendo più veloce e efficace l'iter delle esecuzioni mobiliari. In particolare la riforma agisce su tre piani distinti:

  1. viene introdotto un dovere di collaborazione da parte del debitore, il quale è tenuto a comunicare, entro quindici giorni dalla richiesta, all'ufficiale giudiziario i beni che possono essere oggetto di pignoramento. In caso di omessa o falsa comunicazione il debitore, e per esso si intende anche l'amministratore, il direttore generale o il liquidatore della società debitrice, dovrà rispondere del reato di cui all'art. 388 c.p. ovvero mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice; condotta in questo caso punita con la pena della multa fino ad euro 516  o della reclusione fino ad un anno. In ogni caso all'ufficiale giudiziario spetta comunque la possibilità di indicare ulteriori beni, qualora non ritenga sufficienti quelli indicati, scegliendo anche tra quelli strumentali all'esercizio della professione;

  2. viene valorizzato il ruolo dell'ufficiale giudiziario il quale effettuerà una ricognizione estimativa dei beni da pignorare attraverso l'accesso all'anagrafe tributaria  e ad altre banche dati pubbliche; lo stesso all'atto di identificare i beni da pignorare effettuerà anche una valutazione circa il loro valore di realizzo;

  3. viene velocizzata la procedura mediante una semplificazione della disciplina delle opposizioni all'esecuzione, tra cui la non impugnabilità della sentenza, art. 616 c.p.c.

Qualora poi il debitore sia un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario potrà altresì consultare le sue scritture contabili e chiedere la consulenza di un commercialista, di un avvocato o di un notaio. 

Infine il creditore potrà anche partecipare alle operazioni di pignoramento con l'assistenza o tramite il proprio difensore ed un esperto o anche uno solo dei due.
 
LM

 

Infogiur - studio di consulenza e-business