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Vendite al consumo: garanzia estesa a 2 anni
11/03/02
E' stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale
dell'8 marzo 2002, n. 57, suppl. ord. n. 40, il Dlgs. 2 febbraio 2002, n. 24.
Il
Dlgs 24/2002 inserisce un un
nuovo paragrafo nella disciplina della vendita di cose mobili, il paragrafo 1 bis,
intitolato "della vendita di beni al consumo".
Questi sono i principali punti della riforma della vendita dei beni al consumo:
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di
conformità esistente al momento della consegna del bene; in caso di difetto di
conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, dellla conformità del
bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o
alla risoluzione del contratto ed alla relativa restituzione del prezzo (e del bene). E'
il consumatore a scegliere la soluzione che preferisce, fra riparazione e restituzione del
prezzo, a meno che la riparazione non sia troppo onerosa. In quest'ultimo caso il
consumatore potrà richiedere solamente la restituzione del prezzo. Peraltro se il
venditore non ripara il bene entro un congruo termine, il consumatore potrà richiedere
comunque la restituzione del prezzo. Se il difetto è di lieve entità e la riparazione
risulta eccessivamente onerosa, il consumatore potrà chiedere unicamente la riduzione del
prezzo e non anche la risoluzione del contratto.
Si presume, salvo prova contraria, che i difetti del ben che si manifestano entro sei mesi
dalla consegna esistessero già a tale data.
2. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore, per i difetti che si
manifestano fino a due anni dalla consegna del bene stesso - il difetto deve essere
segnalato dal consumatore al venditore entro due mesi dal giorno in cui si è manifestato.
3. La responsabilità del venditore vale anche per i beni usati, ma la garanzia può
essere ridotta a (non meno di) un anno.
4. Se è prevista una garanzia convenzionale nel contratto di vendita del bene, questa
deve indicare i diritti del consumatore previsti dagli artt. 1519 bis e seguenti e che la
garanzia lascia impregiudicati tali diritti, nonché in modo chiaro e comprensibile
l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali per farla valere, compresi la durata e
l'estensione territoriale della garanzia e il nome o la ditta e il domicilio o la sede di
chi la offre.
5. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può
agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del
soggetto o dei soggetti responsabili della distribuzione del bene, se a questi è
addebitabile il difetto, per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
Ovviamente le disposizioni del
Dlgs
24/2002 sono applicabili anche alle vendite di beni ai consumatori effettuate via
Internet.
Per il testo completo del provvedimento vedi: Dlgs 2 febbraio 2002, n. 24.

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