Rinvio del termine per l'adozione delle
misure minime di sicurezza e per la redazione del documento programmatico sulla
sicurezza
23/06/04
Nel Consiglio dei Ministri riunitosi ieri
pomeriggio è stato approvato un
decreto che rinvia al 31 dicembre 2004 il
termine per l'adeguamento alle misure minime di sicurezza previste dal nuovo
codice della privacy (e non già previste dalla normativa precedente del
d.p.r. 318/99).
Fra le conseguenze più importanti vi è, quindi, il rinvio del termine per la
redazione del documento programmatico sulla sicurezza (che era stato fissato
al 30 giugno 2004).
Si rammenta
che il rinvio è riferito unicamente alle misure di sicurezza e non a
tutti gli altri adempimenti previsti dal codice della privacy (ad es.
informative, consenso al trattamento, istruzioni per gli incaricati, etc.).
Inoltre il
rinvio riguarda le misure di sicurezza "nuove", quelle cioè previste dal nuovo
codice della privacy ed in particolare dal relativo allegato B.
Per quanto
riguarda le misure già previste dalla vecchia normativa (d.p.r.
318/99), e confermate dalla nuova, queste devono essere già
applicate.
Fra queste si segnalano le più importanti:
- utilizzo di password per i computer non in rete;
- utilizzo di nome utente + password per l'accesso ai dati in computer in rete;
- utilizzo di software antivirus nei computer collegati in rete.
CR
Documenti
- Decreto 23
giugno 2004
-
Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196
-
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza (All. B Dlgs 196/03)
-
D.p.r. 318/99
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