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Rinvio del termine per l'adozione delle misure minime di sicurezza e per la redazione del documento programmatico sulla sicurezza

23/06/04

Nel Consiglio dei Ministri riunitosi ieri pomeriggio è stato approvato un decreto che rinvia al 31 dicembre 2004 il termine per l'adeguamento alle misure minime di sicurezza previste dal nuovo codice della privacy (e non già previste dalla normativa precedente del d.p.r. 318/99).

Fra le conseguenze più importanti vi è, quindi, il rinvio del termine per la redazione del documento programmatico sulla sicurezza (che era stato fissato al 30 giugno 2004).

Si rammenta che il rinvio è riferito unicamente alle misure di sicurezza e non a tutti gli altri adempimenti previsti dal codice della privacy (ad es. informative, consenso al trattamento, istruzioni per gli incaricati, etc.).

Inoltre il rinvio riguarda le misure di sicurezza "nuove", quelle cioè previste dal nuovo codice della privacy ed in particolare dal relativo allegato B.

Per quanto riguarda le misure già previste dalla vecchia normativa (d.p.r. 318/99), e confermate dalla nuova, queste devono essere già applicate.
Fra queste si segnalano le più importanti:
- utilizzo di password per i computer non in rete;
- utilizzo di nome utente + password per l'accesso ai dati in computer in rete;
- utilizzo di software antivirus nei computer collegati in rete.

CR

Documenti

- Decreto 23 giugno 2004
- Codice in materia di protezione dei dati personali  - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
- Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (All. B Dlgs 196/03)

- D.p.r. 318/99

 

 

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