Nuovo rinvio del termine per l'adozione delle
misure minime di sicurezza e per la redazione del documento programmatico sulla
sicurezza
30/12/2005
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30/12/2005 il decreto
legge 30 dicembre 2005, n. 273, che rinvia al 31 marzo 2006 il
termine per l'adeguamento alle misure minime di sicurezza previste dal nuovo
codice della privacy (e non già previste dalla normativa precedente del
d.p.r. 318/99), mentre il termine relativo alle misure di sicurezza
non applicabili per motivi certificati dal titolare, già prorogato al 31 marzo
2006 è ulteriormente slittato al 30 giugno 2006.
Il rinvio è previsto dall'articolo 10 del decreto,
che si riporta:
Art.
10. Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 180:
1) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31
marzo 2006»;
2) al comma 3 le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2006»;
b) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006».
Fra le conseguenze più importanti vi è, quindi, il rinvio al
31 marzo 2006 del termine per la
redazione del documento programmatico sulla sicurezza
(che era stato già
prorogato al 31 dicembre 2005), oltre il rinvio al 28 febbraio 2006 del
termine per la predisposizione dei regolamenti privacy degli enti pubblici
per il trattamento dei dati sensibili.
Si rammenta
che il rinvio al 31 marzo 2006 è riferito unicamente alle misure di sicurezza e non a
tutti gli altri adempimenti previsti dal codice della privacy (ad es.
informative, consenso al trattamento, istruzioni per gli incaricati, etc.), che
devono essere quindi già rispettati.
Inoltre il
rinvio riguarda le misure di sicurezza "nuove", quelle cioè previste dal nuovo
codice della privacy ed in particolare dal relativo allegato B.
Per quanto
riguarda le misure già previste dalla vecchia normativa (d.p.r.
318/99), e confermate dalla nuova, queste devono essere già
applicate.
Fra queste si segnalano le più importanti:
- utilizzo di password per i computer non in rete;
- utilizzo di nome utente + password per l'accesso ai dati in computer in rete;
- utilizzo di software antivirus nei computer collegati in rete.
CR
Documenti
- Decreto legge
30 dicembre 2005, n. 273
-
Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196
-
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza (All. B Dlgs 196/03)
-
D.p.r. 318/99
|