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Garante
della Privacy: necessità del consenso per l'invio di e-mail pubblicitarie.
1/10/02
In una decisione del 28 maggio 2002, pubblicata recentemente sul
sito http://www.garanteprivacy.it/,
il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso in merito alla
necessità o meno di un previo consenso all'invio di e-mail pubblicitarie sulla
casella di posta elettronica da parte del titolare della stessa.
Nella fattispecie l'attenzione su questa particolare materia è conseguenza di un
ricorso presentato da un professore universitario, il quale, stanco di ricevere
pubblicità sulla casella postale assegnatagli dall'università a scopi
istituzionali, ha chiesto al Garante di pronunciarsi sulla liceità o meno di
questo genere di comunicazioni commerciali non richieste.
Il Garante ha accolto il ricorso ritenendone fondati i motivi sia con riguardo
alla mancata comunicazione al ricorrente, nonostante una specifica richiesta
alla società che aveva inviato le e-mail, degli estremi del responsabile del
trattamento e dei presupposti dello stesso; sia per quanto riguarda
l'opposizione al trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di
corrispondenza di natura commerciale.
Le argomentazioni del Garante prendono spunto dall'art.12, lett. c), della
legge 675/96 e dal
provvedimento dell'11 gennaio
2001 il quale precisa quali sono i presupposti e i limiti di applicazione
dell'esclusione del consenso di cui al suddetto articolo.
L'art.12, lett. c), della L.675/96 stabilisce che il consenso non è richiesto
quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque; il provvedimento però specifica che i
dati personali per essere trattati senza il previo consenso devono essere anche
sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque.
In questo caso i dati personali, ovverosia l'indirizzo e-mail, erano pubblicati
su di un sito Internet, e di conseguenza pienamente conoscibili da chiunque,
così come previsto dall'art.12. Tuttavia, ai sensi di quanto stabilito nel
sopracitato provvedimento, la conoscibilità dei dati non rende di per sé gli
stessi utilizzabili per scopi diversi da quelli per i quali sono stati resi
tali. Quindi l'indirizzo e-mail del docente è sì utilizzabile senza il consenso
del medesimo, ma per comunicazioni istituzionali connesse al ruolo dello stesso,
non certo per comunicazioni commerciali indesiderate.
Per quanto riguarda il consenso al trattamento dei dati, l'art.11 della legge
675/96 prevede inoltre che esso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10. Esso è dunque elemento
determinante al fine della liceità del trattamento stesso e ciò è sicuramente
confermato dalla tipizzazione dei casi di esclusione previsti nell'art.12 nonché
dalla tassativa elencazione dei casi previsti negli artt.21, 1° comma,
esclusione del consenso nell'ambito della comunicazione o della diffusione, 25,
1° comma, esclusione del consenso nella professione giornalistica, e 28, 4°
comma, esclusione del consenso nel trasferimento di dati all'estero.
In definitiva l'invio di e-mail a carattere commerciale, senza il consenso
espresso e documentato del titolare della casella, deve ritenersi illecito, a
meno che l'indirizzo di posta elettronica non fosse stato reso pubblico proprio
per finalità commerciali.
Perciò il fatto di rendere pubblico un indirizzo e-mail non equivale, come
giustamente osservato dal Garante, alla prestazione del consenso a ricevere
e-mail di ogni natura e in particolar modo commerciali, bensì potrà semmai
valere come manifestazione implicita di consenso a ricevere comunicazioni
relative esclusivamente alle finalità per le quali i medesimi dati sono stati
resi pubblici.
A cura di Luigi Martin

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