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Garante della Privacy: necessità del consenso per l'invio di e-mail pubblicitarie.

1/10/02
In una decisione del 28 maggio 2002, pubblicata recentemente sul sito http://www.garanteprivacy.it/, il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso in merito alla necessità o meno di un previo consenso all'invio di e-mail pubblicitarie sulla casella di posta elettronica da parte del titolare della stessa.
Nella fattispecie l'attenzione su questa particolare materia è conseguenza di un ricorso presentato da un professore universitario, il quale, stanco di ricevere pubblicità sulla casella postale assegnatagli dall'università a scopi istituzionali, ha chiesto al Garante di pronunciarsi sulla liceità o meno di questo genere di comunicazioni commerciali non richieste.
Il Garante ha accolto il ricorso ritenendone fondati i motivi sia con riguardo alla mancata comunicazione al ricorrente, nonostante una specifica richiesta alla società che aveva inviato le e-mail, degli estremi del responsabile del trattamento e dei presupposti dello stesso; sia per quanto riguarda l'opposizione al trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza di natura commerciale.
Le argomentazioni del Garante prendono spunto dall'art.12, lett. c), della legge 675/96 e dal provvedimento dell'11 gennaio 2001 il quale precisa quali sono i presupposti e i limiti di applicazione dell'esclusione del consenso di cui al suddetto articolo.
L'art.12, lett. c), della L.675/96 stabilisce che il consenso non è richiesto quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque; il provvedimento però specifica che i dati personali per essere trattati senza il previo consenso devono essere anche sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque.
In questo caso i dati personali, ovverosia l'indirizzo e-mail, erano pubblicati su di un sito Internet, e di conseguenza pienamente conoscibili da chiunque, così come previsto dall'art.12. Tuttavia, ai sensi di quanto stabilito nel sopracitato provvedimento, la conoscibilità dei dati non rende di per sé gli stessi utilizzabili per scopi diversi da quelli per i quali sono stati resi tali. Quindi l'indirizzo e-mail del docente è sì utilizzabile senza il consenso del medesimo, ma per comunicazioni istituzionali connesse al ruolo dello stesso, non certo per comunicazioni commerciali indesiderate.
Per quanto riguarda il consenso al trattamento dei dati, l'art.11 della legge 675/96 prevede inoltre che esso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10. Esso è dunque elemento determinante al fine della liceità del trattamento stesso e ciò è sicuramente confermato dalla tipizzazione dei casi di esclusione previsti nell'art.12 nonché dalla tassativa elencazione dei casi previsti negli artt.21, 1° comma, esclusione del consenso nell'ambito della comunicazione o della diffusione, 25, 1° comma, esclusione del consenso nella professione giornalistica, e 28, 4° comma, esclusione del consenso nel trasferimento di dati all'estero.
In definitiva l'invio di e-mail a carattere commerciale, senza il consenso espresso e documentato del titolare della casella, deve ritenersi illecito, a meno che l'indirizzo di posta elettronica non fosse stato reso pubblico proprio per finalità commerciali.
Perciò il fatto di rendere pubblico un indirizzo e-mail non equivale, come giustamente osservato dal Garante, alla prestazione del consenso a ricevere e-mail di ogni natura e in particolar modo commerciali, bensì potrà semmai valere come manifestazione implicita di consenso a ricevere comunicazioni relative esclusivamente alle finalità per le quali i medesimi dati sono stati resi pubblici.

A cura di Luigi Martin