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Concorsi a premio:
nuove regole con la Finanziaria 2004
2/12/03
Con la legge Finanziaria 2004 il legislatore puntualizza alcuni aspetti della
disciplina dei concorsi a premio.
Come sappiamo la riforma dei concorsi e delle operazioni a premio era avvenuta due anni or sono con il
D.P.R. 430/2001,
che fino ad oggi era rimasto pressoché invariato.
Adesso con i commi
13 ter, quater e quinquies dell'art. 39 della Finanziaria 2004 vengono
introdotte alcune piccole ma significative modifiche.
Viene innanzitutto precisato, nel comma 13 ter, che, ferma restando la competenza del
Ministero delle Attività Produttive in materia di concorsi ed operazioni a
premio, per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione dei giochi, delle
scommesse e dei concorsi pronostici è competente il Ministero dell'Economia e
delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di stato. Il Ministero
svolge funzione di controllo sulle attività che, pur essendo formalmente
dichiarate come manifestazioni a premi,
costituiscono invece elusione del monopolio statale dei giochi in quanto
mancanti di reali scopi promozionali.
Il comma 13 quater prevede, a carico del Ministero delle Attività Produttive,
l'onere di trasmettere copia delle delle comunicazioni preventive di avvio di
concorsi a premio al Ministero dell'economia e delle Finanze. Quest'ultimo ha
poi 30 giorni di tempo per verificare se vi sia o meno coincidenza tra il
concorso e le attività riservate al monopolio statale. Se viene rilevata questa
coincidenza, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative (ed
eventualmente anche penali), viene assegnato un termine di 5 giorni per la
cessazione dell'attività, e nel caso in cui il provvedimento non venga
rispettato è
previsto l'arresto fino ad un anno.
Il comma 13 quinquies infine stabilisce che il soggetto che intende
realizzare una manifestazione di sorte locale deve, prima di darvi corso, e
comunque prima della comunicazione di avvio
del concorso, effettuare un'autonoma
comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in questo caso
trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione si intende comunque rilasciato nulla osta all'effettuazione
della manifestazione a premi.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze può subordinare il nulla
osta all'adempimento di specifiche prescrizioni inerenti le modalità di
svolgimento della manifestazione affinché questa non coincida con le attività
riservate al monopolio.
LM
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