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Da oggi in vigore
le nuove regole sulla pubblicità ingannevole
29/04/2005
Entra in vigore oggi la
Legge 6 aprile 2005 n. 49, che introduce
importanti novità alla normativa sulla pubblicità ingannevole (D.lgs.
74/1992).
Le novità riguardano sia i poteri istruttori dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, sia i poteri sanzionatori della stessa.
Le novità introdotte:
Poteri istruttori:
-
L'Autorità Antitrust può richiedere
di esibire copia del messaggio
pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito
all'operatore pubblicitario, ed anche al proprietario del mezzo che ha
diffuso il messaggio pubblicitario, potendo affidare l'incarico
alla Guardia di Finanza;
- In caso di inottemperanza alle
richieste di fornire le informazioni o la documentazione, l'Autorità
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro.
Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere,
l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000
euro;
Poteri sanzionatori:
- Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorità dispone inoltre
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della
violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli relativi a prodotti
pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori o suscettibili di
raggiungere bambini e adolescenti la sanzione non può essere inferiore a
25.000 euro;
- In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o
di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un
periodo non superiore a trenta giorni.
CR
Si riporta di seguito il comunicato stampa
pubblicato sul
sito dell'Autorità
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data 29/04/2005
COMUNICATO STAMPA
Entra oggi in vigore la legge Giulietti che riforma la normativa sulla
pubblicità
Entra oggi in vigore la legge n. 49/2005 che riforma la normativa sulla
pubblicità ingannevole e comparativa (c.d. legge Giulietti).
La nuova legge attribuisce all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
maggiori poteri sia per quello che concerne l'attività istruttoria, sia in
relazione alle misure da adottare per reprimere il fenomeno dell'ingannevolezza
dei messaggi pubblicitari.
Si fa riferimento, in particolare, al rafforzamento dello strumento
sanzionatorio. Fino ad ora, infatti, l'Autorità aveva il potere di inibire
l'ulteriore diffusione del messaggio ingannevole e di ordinare la pubblicazione
sugli organi di informazione, di una comunicazione rettificativa che contenesse
un estratto della decisione dell'Autorità con cui si giudicava ingannevole un
dato messaggio.
Dall'entrata in vigore della nuova normativa, invece, l'Autorità ha anche il
potere di irrogare multe che potranno variare, tenuto conto della gravità e
della durata della violazione, tra i 1.000 e i 100.000 euro. Nei casi in cui i
messaggi ingannevoli riguardano la pubblicità di prodotti pericolosi per la
salute e la sicurezza dei consumatori o pubblicità che minacci la sicurezza o
abusi della naturale credulità di bambini o adolescenti, la sanzione non può
essere inferiore a 25.000 euro.
E' stata inoltre completamente modificata la disciplina dell'inottemperanza alle
decisioni dell'Autorità, per la quale era precedentemente prevista la competenza
del giudice penale. Da ora in poi, infatti, l'Autorità può intervenire
direttamente nei confronti dell'operatore pubblicitario che non ha ottemperato
alla pronuncia adottata nei suoi confronti, irrogando multe e, nel caso di
reiterata inottemperanza, disponendo la sospensione dell'attività per un periodo
di massimo 30 giorni.
Per quanto riguarda i maggiori poteri istruttori si segnala l'attribuzione
all'Autorità del potere di richiedere copia del messaggio pubblicitario
all'operatore pubblicitario o al proprietario del mezzo di diffusione anche in
caso di opposizione da parte di questi soggetti. A ciò si aggiunge il potere di
irrogare sanzioni pecuniarie nei casi di inottemperanza alle richieste di
fornire informazioni o la documentazione necessaria per lo svolgimento
dell'istruttoria, sanzioni che sarebbero di importo maggiorato nel caso in cui
siano state fornite false informazioni.
Un'altra novità, infine, consiste nel fatto che l'Autorità può attivare il
potere ispettivo per l'acquisizione della copia del messaggio affidando
l'incarico alla Guardia di Finanza, seguendo le procedure già consolidate in
materia di concorrenza nell'applicazione della legge antitrust.
Per adempiere ai nuovi compiti l'Autorità ha deciso di istituire una direzione
che si occuperà specificatamente di pubblicità.
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