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Da oggi in vigore le nuove regole sulla pubblicità ingannevole

29/04/2005
Entra in vigore oggi la Legge 6 aprile 2005 n. 49, che introduce importanti novità alla normativa sulla pubblicità ingannevole (D.lgs. 74/1992).
Le novità riguardano sia i poteri istruttori dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia i poteri sanzionatori della stessa.

Le novità introdotte:

Poteri istruttori:
-
L'Autorità Antitrust  può richiedere  di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole    o   illecito all'operatore pubblicitario, ed anche al proprietario del  mezzo  che  ha  diffuso  il  messaggio pubblicitario, potendo affidare l'incarico alla Guardia di Finanza;
- In  caso  di  inottemperanza  alle  richieste  di  fornire le informazioni  o  la  documentazione, l'Autorità applica  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da 2.000 a 20.000 euro.  Qualora  le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro;

Poteri sanzionatori:
- Con  la  decisione  che  accoglie  il  ricorso l'Autorità dispone   inoltre   l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa pecuniaria  da  1.000  a  100.000 euro, tenuto conto della gravità e della  durata  della  violazione.  Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli relativi a prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori o suscettibili di raggiungere bambini e adolescenti la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro;
- In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori  o  di  rimozione  degli  effetti,  l'Autorità applica una sanzione  amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di  reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività  di  impresa  per  un  periodo  non superiore a trenta giorni.

CR

Si riporta di seguito il comunicato stampa pubblicato sul sito dell'Autorità

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data 29/04/2005

COMUNICATO STAMPA

Entra oggi in vigore la legge Giulietti che riforma la normativa sulla pubblicità

Entra oggi in vigore la legge n. 49/2005 che riforma la normativa sulla pubblicità ingannevole e comparativa (c.d. legge Giulietti).

La nuova legge attribuisce all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato maggiori poteri sia per quello che concerne l'attività istruttoria, sia in relazione alle misure da adottare per reprimere il fenomeno dell'ingannevolezza dei messaggi pubblicitari.

Si fa riferimento, in particolare, al rafforzamento dello strumento sanzionatorio. Fino ad ora, infatti, l'Autorità aveva il potere di inibire l'ulteriore diffusione del messaggio ingannevole e di ordinare la pubblicazione sugli organi di informazione, di una comunicazione rettificativa che contenesse un estratto della decisione dell'Autorità con cui si giudicava ingannevole un dato messaggio.
Dall'entrata in vigore della nuova normativa, invece, l'Autorità ha anche il potere di irrogare multe che potranno variare, tenuto conto della gravità e della durata della violazione, tra i 1.000 e i 100.000 euro. Nei casi in cui i messaggi ingannevoli riguardano la pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori o pubblicità che minacci la sicurezza o abusi della naturale credulità di bambini o adolescenti, la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro.

E' stata inoltre completamente modificata la disciplina dell'inottemperanza alle decisioni dell'Autorità, per la quale era precedentemente prevista la competenza del giudice penale. Da ora in poi, infatti, l'Autorità può intervenire direttamente nei confronti dell'operatore pubblicitario che non ha ottemperato alla pronuncia adottata nei suoi confronti, irrogando multe e, nel caso di reiterata inottemperanza, disponendo la sospensione dell'attività per un periodo di massimo 30 giorni.

Per quanto riguarda i maggiori poteri istruttori si segnala l'attribuzione all'Autorità del potere di richiedere copia del messaggio pubblicitario all'operatore pubblicitario o al proprietario del mezzo di diffusione anche in caso di opposizione da parte di questi soggetti. A ciò si aggiunge il potere di irrogare sanzioni pecuniarie nei casi di inottemperanza alle richieste di fornire informazioni o la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'istruttoria, sanzioni che sarebbero di importo maggiorato nel caso in cui siano state fornite false informazioni.

Un'altra novità, infine, consiste nel fatto che l'Autorità può attivare il potere ispettivo per l'acquisizione della copia del messaggio affidando l'incarico alla Guardia di Finanza, seguendo le procedure già consolidate in materia di concorrenza nell'applicazione della legge antitrust.

Per adempiere ai nuovi compiti l'Autorità ha deciso di istituire una direzione che si occuperà specificatamente di pubblicità.

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